B? almeno che facessero qualcosa per mantenersi in carcere piuttosto che pesare sulle nostre spalle, senno tanto vale toglierli di mezzo direttamente...
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Mi chiedevo.... ma perch? IN ITALIA non...
Collapse
X
-
Non dico tutti, perchè crti soggetti magari non sarebbero adatti a svolgere certi lavori ma la stragrande maggiornaza dovrebbe fare lavori utli alla comunità come ripulire i fiumi, pulire i boschi, costruire strade ecc.ecc... sarebbe un ottimo inevstimento per lo stato ed in + una buona possibilità per il detenuto di potersi reintegrare, svolgendo un lavoro che potrebbe apprendere e fare una volta tornato in libertà!!!
Last edited by marcoro; 19-06-08, 13:17.
Comment
-
-
Originally posted by Icy View Post...si pensa all'obbligo, sotto determinate condanne, ai lavori forzati socilamente UTILI?
Abbiamo strade che fanno SCHIFO, la situazione immondizia ch'? SCANDALOSA e potrei continuare in maniera chilometrica.... ora.. visto che abbiamo un SURPLUS di gente che DOVREBE scotare una pena ma che, alla fine, non la sconta per varie motivazioni (e non le elenco senn? m'incazzo di prima mattina...) io mi domando... ma PERCHE' non impiegarli nello svolgimento di determinati lavori/mansioni?
Poca spesa, tanta resa.... altro che cella con tv e tutti i confort...
No... siamo in Itaglia ove pi? delinqui e pi? sei qualcuno.... bah...
Sanzioni.
1. Ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali ? prevista la sola pena della multa o dell'ammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti.
2. Per gli altri reati di competenza del giudice di pace le pene sono cos? modificate:
a) quando il reato ? punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire cinquecentomila a cinque milioni; se la pena detentiva ? superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilit? per un periodo da dieci giorni a tre mesi;
b) quando il reato ? punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilit? da venti giorni a sei mesi;
c) quando il reato ? punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta con quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione e cinquecentomila a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilit? da un mese a sei mesi .
3. Nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice applica la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilit?, salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti.
4. La disposizione del comma 3 non si applica quando il reato ? punito con la sola pena pecuniaria nonch? nell'ipotesi indicata nel primo periodo della lettera a) del comma 2 .
Comment
-
X
Comment