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Contratto di apprendistato

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    #16
    anch io sono stato assunto con l apprendistato ma a 21 anni...2 anni di gavetta a 700euro/mese e via.

    a 26 anni l apprendistato e' un puro sfruttamanto: nn t pagno un kazzo, sei adulto,e t possono poi lasciare a casa a scadenza di tale contratto...
    pero' in alternativa a niente e' meglio che starsene a casa a farsi le pippe con iuPPorn...

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      #17
      Originally posted by max83m View Post
      Io ne ho 25 tra poco e me l'hanno proposto....della durata di 4 anni.

      Devo valutare cosa fare...

      Cmq meglio l'apprendistato che il contratto a progetto che mi han proposto da un'altra parte Il contratto a progetto ? proprio il cosiddetto contratto di precariato.......non hai diritto a giorni di ferie, permessi, ma soprattutto malattia. Non hai orario fisso (teoricamente potrebbero sfruttarti pure 15 ore al giorno), ti pagano una miseria (meno dell'apprendista in alcuni casi) e possono licenziarti senza giusta causa. Basta un giorno di malattia che il capo puo decidere di licenziarti. Ed ? proprio facendo leva su questo stra-potere nelle loro mani, che pretendono da te il massimo sotto minaccia di licenziamento immediato.


      PS: Sono laureato (non laurea breve, ma laurea dei 5 anni) in ingegneria.


      TU devi fare la gavetta e quindi cio' e' giusto, come ho fatto io.

      poi quando crescerai e imparerai il mestiere sarai TU ad alzare i tacchi e dettare le condizioni ai datori di lavoro.

      ma se io ho gia' esperienza lavorativa, ed un tratto decido di cambiare tipo di lavoro e mi fanno un proposta del genere..mmmh nn saprei..

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        #18
        Originally posted by bladeRRunner View Post
        anch io sono stato assunto con l apprendistato ma a 21 anni...2 anni di gavetta a 700euro/mese e via.

        a 26 anni l apprendistato e' un puro sfruttamanto: nn t pagno un kazzo, sei adulto,e t possono poi lasciare a casa a scadenza di tale contratto...
        pero' in alternativa a niente e' meglio che starsene a casa a farsi le pippe con iuPPorn...
        Non ? cos?, perlomeno non dappertutto e per tutti.
        Dipende innanzitutto dal settore, io ad es sono metalmeccanico, ma chi chiedeva info mi pareva fosse terziario, quindi non saprei nello specifico.
        Poi dipende dalla qualifica di partenza, certo che se hai la terza media e sai a malapena avvitare una vite....
        Io ho un contratto di apprendistato, ma sono laureato, quindi sono partito dal 5? livello, poi sono scattato al 6? e finir? con l'ultimo periodo al 7?.
        Ah, me l'hanno proposto a 28 anni, e siccome fino ad allora ero a progetto da un'altra azienda con una cifra che non pagava neanche la benza (e non per modo di dire).....

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          #19
          Sui contratti di apprendistato di solito ci sono delle percentuali di stipendio, tipo il primo anno sei 92 % il secondo al 94% il terzo al 96%, poi se ti passano a indeterminato prendi il 100%, solitamente e' indicato nella busta paga

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            #20
            L'apprendistato e' uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore e' obbligato ad impartire o far impartire all'apprendista, l'insegnamento necessario per conseguire la capacit? tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera lavorativa.
            A CHI SI APPLICA ?
            L'et? minima per essere assunti come apprendisti e' fissata a 14 anni purch? si sia adempiuto all'obbligo scolastico, questo limite d'et? rimarr? tale solo fino a che non verr? licenziata la legge di riforma sui cicli scolastici, che elever? l'obbligo scolastico a 16 anni.
            La Legge Treu, infatti, introduce sostanziali modifiche alla legge 25/55, fissando come et? minima per l'apprendistato i 16 anni (solo dopo elevazione dell'et? dell'obbligo), mentre l'et? massima viene elevata a 24 anni.
            Nelle aree definite ad obiettivo 1 e 2 dall'Unione Europea l'et? massima arriva a 26 anni.
            Qualora l'apprendista sia portatore di handicap il limite d'et? massima viene fissato a 28 anni.

            Per ulteriori informazioni in merito rivolgersi ai centri per l'impiego della propria regione e della propria provincia e uffici di informazione e orientamento degli assessorati alla formazione provinciali e regionali.


            L'apprendistato e' permesso in tutti i settori lavorativi compreso quello agricolo

            COME AVVIENE L'ASSUNZIONE

            * Il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dall'Ispettorato del Lavoro, precisando le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che otterranno al termine del periodo d'apprendistato.
            * Il numero di apprendisti che la ditta pu? assumere, non deve superare il 100% dei lavoratori qualificati occupati nell'impresa.
            * L'assunzione deve essere obbligatoriamente preceduta da visita medica di idoneit? alle mansioni.

            DURATA DELL' APPRENDISTATO

            * La durata varia a seconda dei settori produttivi e dei C.C.N.L. applicati, essa non potr? essere inferiore a 18 mesi e superiore ai 4 anni. Restano salve le condizioni di miglior favore del settore dell'artigianato per il quale la durata massima del periodo di apprendistato resta fissato a 5 anni
            * I periodi di apprendistato prestati presso pi? datori di lavoro, si cumulano ai fini del computo della durata massima dell'apprendistato, purch? non separati tra loro da interruzioni superiori all'anno e si riferiscano alle stesse attivit? produttive.
            * Pu? essere concordato tra le parti un periodo di prova, che sar? regolato dall'articolo 2096 del codice civile e che non potr? superare la durata di massimo 2 mesi.



            APPRENDISTATO E FORMAZIONE
            La formazione dell'apprendista dovr? essere effettuata all'esterno dell'impresa presso Centri di Formazione Professionale che dovranno poi certificare l'avvenuta formazione e il livello di formazione raggiunto.

            Infatti, ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dall'entrata in vigore della Legge Treu (19/06/97), le agevolazioni contributive a favore delle imprese troveranno applicazione solo a condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai C.C.N.L.

            Le ore formative sono fissate in almeno 120 ore annue, sar? previsto un impegno ridotto solo per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attivit? da svolgere.

            I contenuti formativi, che nel primo anno dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, la prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale entro 30 giorni dalla decisione del Comitato dei Ministri sentite anche le parti sociali.

            In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualit? di tutore delle iniziative formative, comprendendo fra questi anche i titolari delle imprese artigiane qualora svolgano attivit? di tutore.
            Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Treu, verranno determinate le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonch? entit?, modalit? e termini di concessione di tali benefici.



            ORARIO DI LAVORO

            1. L'orario lavorativo dell'apprendista non potr? superare le 8 ore giornaliere e le 44 ore settimanali.
            Ci? vuol dire che le ore di straordinario, previo consenso del lavoratore in quanto assolutamente facoltative, potranno essere effettuate per un numero massimo di 4 ore settimanali non collegate al normale orario di lavoro non essendo possibile, per legge, prolungare oltre le 8 ore l'attivit? giornaliera.
            2. Le ore di insegnamento teorico complementari, previste dalla legge come obbligatorie, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
            3. E' fatto espresso divieto per gli apprendisti di prestare attivit? lavorativa nelle fasce orarie notturne dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
            4. Le ferie non potranno essere concesse per un periodo inferiore ai 30 giorni per chi ha meno di 16 anni, e di 20 giorni per et? superiore ai 16 anni.



            RETRIBUZIONE
            La durata del periodo di apprendistato ? fissata dai C.C.N.L. in rapporto al livello di inquadramento che il lavoratore avr? al momento del raggiungimento della qualifica.

            Durante tutto il periodo di apprendistato la retribuzione del lavoratore apprendista viene fissata in modo percentuale rispetto alla retribuzione piena.

            Tali percentuali retributive cresceranno in rapporto alla crescita di anzianit? del servizio, fino ad arrivare alla fine del periodo ad essere una retribuzione piena

            Il lavoratore apprendista non versa i contributi previsti per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e quelli relativi alla disoccupazione pertanto, in caso di periodi di malattia, ricever? una retribuzione inferiore a quella degli altri dipendenti dell'impresa perch? non godr? dell'integrazione di questa indennit? da parte dell'Inps, ma solo della quota percentuale dovuta dall'impresa.
            L'apprendista non pu? ricevere, non versando nulla per il fondo, l'indennit? di disoccupazione.



            TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO E CONSEGUIMENTO DI QUALIFICA
            Qualora al termine del periodo di apprendistato non vi sia disdetta a norma dell'art. 2118 del Codice Civile, l'apprendista ? mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneit? ed il periodo di apprendistato ? considerato utile ai fino dell'anzianit? di servizio del lavoratore.

            L'assunzione di apprendisti ? particolarmente diffusa da parte delle aziende in quanto per questi lavoratori sono previsti significativi sgravi contributivi che riducono il costo del lavoro.

            L'azienda avr? la possibilit? di godere degli sgravi contributivi per un ulteriore anno dalla data di conferma del lavoratore apprendista in lavoratore qualificato con contratto a tempo indeterminato.



            DIRITTI PREVIDENZIALI DELL'APPRENDISTA
            INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
            In base alla normativa vigenti sono tutelati tutti quei lavoratori appartenenti alle categorie per le quali ? previsto l'obbligo di tale assicurazione.



            MALATTIA
            Non ? prevista l'indennit? economica di malattia per i periodi di assenza dal lavoro ma solo le prestazioni di assistenza sanitaria generica, specialistica, ambulatoriale, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica.



            MATERNITA'
            Spetta, senza alcun requisito minimo contributivo, la indennit? di maternit? obbligatoria e facoltativa



            CIG E MOBILITA'
            Sono esclusi dall'applicazione della normativa in materia di CIG e Mobilit?



            DISOCCUPAZIONE
            Non ? prevista l'indennit? di disoccupazione in quanto non viene versato il relativo contributo. Le giornate lavorate sono per? utili al perfezionamento dei 78 gg effettivamente lavorati necessari per ottenere l'indennit? di D.S. Requisiti Ridotti (semprech? sia stato versato almeno 1 contributo per la DS due o pi? anni prima)



            CONTRIBUTI PENSIONISTICI
            I periodi di apprendistato sono validi ai fini del raggiungimento dei requisiti per pensioni di Invalidit?, Vecchiaia, Anzianit?, Superstiti.
            Last edited by wrc; 30-04-08, 20:36.

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              #21
              Originally posted by wrc View Post
              RETRIBUZIONE
              La durata del periodo di apprendistato ? fissata dai C.C.N.L. in rapporto al livello di inquadramento che il lavoratore avr? al momento del raggiungimento della qualifica.

              Durante tutto il periodo di apprendistato la retribuzione del lavoratore apprendista viene fissata in modo percentuale rispetto alla retribuzione piena.

              Tali percentuali retributive cresceranno in rapporto alla crescita di anzianit? del servizio, fino ad arrivare alla fine del periodo ad essere una retribuzione piena

              Il lavoratore apprendista non versa i contributi previsti per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e quelli relativi alla disoccupazione pertanto, in caso di periodi di malattia, ricever? una retribuzione inferiore a quella degli altri dipendenti dell'impresa perch? non godr? dell'integrazione di questa indennit? da parte dell'Inps, ma solo della quota percentuale dovuta dall'impresa.
              L'apprendista non pu? ricevere, non versando nulla per il fondo, l'indennit? di disoccupazione.

              t'avo detto !

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                #22
                e c'avevi ragione

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                  #23
                  Originally posted by wrc View Post
                  e c'avevi ragione


                  Difficile che da un apprendistato non passi all indeterminato

                  Se e' il tuo obiettivo, buona fortuna

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                  • Font Size
                    #24
                    infatti nella nostra ditta si passa a tempo indeterminato (ovvio...se ti rinnovano il contratto).

                    siamo 4 venditori

                    io li da poco pi? di 2 anni

                    2 da 10 anni

                    1 da 27 anni

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                      #25
                      Originally posted by wrc View Post
                      infatti nella nostra ditta si passa a tempo indeterminato (ovvio...se ti rinnovano il contratto).

                      siamo 4 venditori

                      io li da poco pi? di 2 anni

                      2 da 10 anni

                      1 da 27 anni
                      Che vendete???

                      Ma si vedrai che "sostituirai" quello pi? anziano

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                        #26
                        concessionario ufficiale fiat..

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                        • Font Size
                          #27
                          Originally posted by bladeRRunner View Post
                          anch io sono stato assunto con l apprendistato ma a 21 anni...2 anni di gavetta a 700euro/mese e via.

                          a 26 anni l apprendistato e' un puro sfruttamanto: nn t pagno un kazzo, sei adulto,e t possono poi lasciare a casa a scadenza di tale contratto...
                          pero' in alternativa a niente e' meglio che starsene a casa a farsi le pippe con iuPPorn...
                          Non ? questione di sfruttamento o meno: the hai fatto l'apprendista per l'edilizia? arrivi da me e io ti metto apprendista per la metalmeccanica.... Non ti va bene? vai altrove.... Puoi esser il + bravo uratore del mondo ma, molto probabilmente, dei miei macchinari sai solo dove sta il pulsante a fungo di emergenza....
                          Sul fatto poi della retribuzione posso esser d'accordo... Ma non ? che sei apprendista e sei sfruttato.... Io ho diversi amici 30enni apprendisti (e han iniziato tutti a lavorar tra i 15 e i 18 anni...): certo alcuni prendon 1000 euro (e piuttosto che star a casa...) mentre altri prendon molto di +.... Pur essendo apprendisti.....
                          Giusto giorni fa uno discuteva con me che ha un corso un bocia gli ha dato del pirla.... candidamente gli ha detto che per 2000euro al mese lui fa tranquillamente l'apprendista fin che non trova dove prender ancor di +....

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                            #28
                            il contratto d apprendistato deve esser fatto a chi intraprende un lavoro come operaio che deve impare il mestiere.
                            quando ho cominciato come geometra mi han proposto questo contratto io nn ho detto a perche' mi aperto un portone. pero' dato che andavo a svolgere un mestiere da impiegato il contratto giusto doveva essere un CFL come per tutti nel campo impiegatizio..
                            per tutti coloro a cui vengono offerti i vari contatti a progetto e' perche' nn si ha intenzione di investire su di loro...

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