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[autovelox]ma secondo voi ? normale?

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    #31
    Originally posted by psyki View Post
    Che io sappia basta il cartello all'inizio del centro abitato con scritto "zona soggetto a controllo elettronico della velocit?".
    Comunque nei centri abitati,cio? all'interno dei cartelli di inizio e fine del paese,sono obbligati per legge a fermarti.
    Se ti arriva la multa dopo a casa puoi fare ricorso.
    il cartello da quello che so io invece deve essere esposto 800 metri prima di dove loro sono appostati
    e se per caso negli 800 metri c ? un segnale di dare precedenza o uno stop il segnale deve essere ripetuto

    perch? come ben sapete e se nn lo sapete andate a studiarvi la patente n altra volta ogni qual volta che vi ritrovate a dover passare un incrocio, tutti i divieti posti prima decadono e devono essere ripetuti

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      #32
      vale anche per semafori senza intersezione?

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        #33
        Originally posted by raster10 View Post
        Questi si sono messi, tra l'altro su una propriet? privata, probabilmente senza autorizzazione del proprietario.

        A me, ste fortune, non capitano mai (parlo dal punto di vita del proprietario del terreno).
        raster e se in quella casa li come in quella prima e quella dopo ci sono persone che si sono lamentate dell eccessiva velocit? delle auto/moto????

        a me, come a te e come a molti altri del forum sicuramrente da fastidio ma ricordati che di gente strana al mondo ce n ? tantissima

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          #34
          Originally posted by AndreaRS250 View Post
          vale anche per semafori senza intersezione?
          alla fine è sempre un obbligo di dare precedenza ....

          me sa di si ma tanto alla fine se vogliono ti trovano qualche altra cagata per farti pagare qualcosa
          Last edited by DesmoduePR; 20-04-08, 19:48.

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            #35
            Originally posted by DesmoduePR View Post
            raster e se in quella casa li come in quella prima e quella dopo ci sono persone che si sono lamentate dell eccessiva velocit? delle auto/moto????

            a me, come a te e come a molti altri del forum sicuramrente da fastidio ma ricordati che di gente strana al mondo ce n ? tantissima
            Purtroppo, e ripeto, purtroppo, hai ragione.

            Ma siccome che io non sono "strano", se si mettono sulla mia propriet?, con molta educazione ma con molta fermezza, gli chiedo di cambiare aria.

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              #36
              3 ECCESSO DI VELOCITA’
              Come è cambiata la norma
              Articolo 142
              Limiti di velocità
              1-5 OMISSIS
              6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova
              le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità
              media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i
              documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
              6 bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono
              essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di
              dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento
              di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del
              Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.
              7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità
              di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
              da euro 36,00 a euro 148,00.
              8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è
              soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro
              594,00.
              9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è
              soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a
              euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
              sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, con il provvedimento di inibizione
              alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i
              tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento è annotato
              nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del
              presente codice.
              9-bis.Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione
              amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione
              consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
              da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI .
              10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa
              del pagamento di una somma da euro 22,00 a euro 88,00.
              11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei
              veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative
              pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il
              limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli
              obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative
              pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di
              limitatore non funzionante o alterato. E’ sempre disposto l’accompagnamento del mezzo
              presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
              6
              12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una
              ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della
              sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
              sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un
              periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione
              amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I,
              sezione II, del titolo VI.
              LE NUOVE REGOLE
              3.1 La segnalazione dei dispositivi di misura della velocità
              · Le postazioni di controllo sistemate sulla sede stradale (11) devono essere rese ben visibili e
              preventivamente segnalate attraverso l’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione
              luminosi. In particolare:
              o i cartelli e i dispositivi di segnalazione luminosa devono essere costruiti e collocati in
              modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice;
              o le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di
              concerto con il Ministro dell’Interno(12).
              COSA E’ CAMBIATO
              - È stata precisata la possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che
              calcolano la velocità media su un tratto di strada predeterminato, come, peraltro, già accade
              con gli strumenti di controllo collocati in ambito autostradale;
              (11) I dispositivi di misura della velocità a bordo di veicoli che possono funzionare in modo dinamico, misurando la
              velocità in movimento, sono esclusi dall’obbligo di segnalazione. Infatti, l’art. 3,comma 1, lettera b), del
              decreto legge 3 agosto 2007, n.117, convertito in legge con legge 2.10.2007, n.160, si riferisce
              esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale;
              pertanto, le disposizioni in argomento non si applicano ai dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare
              in maniera dinamica la velocità che sono installati a bordo di veicoli che, in nessun caso, possono essere
              definiti come “postazioni di controllo”.
              (12) Secondo le disposizioni del decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno del
              15.8.2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23.8.2007, le postazioni di controllo per il rilevamento della
              velocità sulla rete stradale possono essere segnalate con segnali stradali di indicazione, temporanei o
              permanenti, segnali stradali luminosi a messaggio variabile, dispositivi di segnalazione luminosi installati a
              bordo di veicoli.
              Caratteristiche dei segnali
              a) segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti: sono realizzati con un pannello rettangolare, di
              dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve
              essere riportata l’iscrizione “CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ” ovvero “RILEVAMENTO
              ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione
              dell’organo di polizia stradale che attua il controllo;
              b) segnali stradali luminosi a messaggio variabile: possono essere utilizzati quelli già installati sulla rete
              stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che abbiano una architettura che consenta di riportare
              sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al punto a);
              c) dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale
              o nella loro disponibilità: attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui
              alla lettera a). Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella
              forma sintetica: “CONTROLLO VELOCITÀ” ovvero “RILEVAMENTO VELOCITÀ”.
              Modalità di collocazione dei segnali
              I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati:
              a) con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità;
              b) in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante;
              c) la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in
              relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di
              effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le
              stesse, e comunque non superiore a km 4.
              I segnali stradali o i dispositivi non necessitano di ripetizione né di indicazione di “FINE”.
              7
              - l’obbligo di segnalare la presenza delle postazioni di controllo della velocità, che in
              precedenza era previsto solo per i dispositivi di controllo remoto delle violazioni senza la
              presenza dell’operatore di polizia (v. L. 168/2002), è stato esteso a tutti i tipi di controllo
              effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale.
              3.2 Sanzioni per eccesso di velocità
              · Sono previste 4 fasce di sanzioni,di entità crescente in relazione al superamento del limite
              imposto:
              - fino a 10 Km/h oltre il limite, pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00;
              - oltre 10 e fino a 40 Km/h oltre il limite, pagamento di una somma da euro 148,00 a euro
              594,00 e decurtazione di 5 punti dalla patente;
              - oltre 40 e fino a 60 Km/h oltre il limite, pagamento di una somma da euro 370,00 a euro
              1.458,00, sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi con il provvedimento di
              inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del
              mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida, nonché la
              decurtazione di 10 punti dalla patente; in caso di recidiva in un biennio la sospensione
              della patente è da 8 a 18 mesi;
              - oltre 60 Km/h rispetto al limite pagamento di una somma da euro 500,00 a euro
              2.000,00, sospensione della patente da 6 a 12 mesi e decurtazione di 10 punti dalla
              patente; in caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente.
              · Le sanzioni pecuniarie e quelle accessorie della sospensione della patente sono raddoppiate se
              l’eccesso di velocità è commesso con veicoli pesanti o con complessi di veicoli (13).
              · Quando un veicolo munito di limitatore di velocità supera i limiti di regolazione
              dell’apparecchio di limitazione, al conducente si applica anche la sanzione (solo pecuniaria)
              prevista per chi circola con il limitatore non funzionante (da euro 829,00 a euro 3.315,00) (14).
              In tal caso, l’operatore di polizia che accerta l’eccesso di velocità può sempre disporre
              l’accompagnamento del veicolo presso un’officina autorizzata alla verifica del limitatore di
              velocità, dove, a spese del proprietario, il veicolo è sottoposto ad un controllo tecnico.
              COSA E’ CAMBIATO
              - Si è prevista la completa rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il limite
              consentito; infatti, dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con sanzioni più pesanti per le
              eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite imposto;
              - per la violazione del comma 8 (da 10 a 40 Km/h oltre il limite) ora si decurtano 5 punti dalla
              patente anziché 2. Resta invariata la sanzione pecuniaria;
              - l’art 142, comma 9, si applica ora per eccesso di velocità superiore a 40 km/h ma inferiore a
              60 Km/h; la sanzione amministrativa pecuniaria è di euro 370,00 nel minimo e di euro
              1.458,00 nel massimo; la sospensione della patente è di 1 mese nel minimo e 3 mesi nel
              massimo con l’aggiunta dell’inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle
              ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida;
              in caso di recidiva nel biennio la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi; sono decurtati
              10 punti;
              - l’art.142, comma 9-bis, introduce una nuova fascia sanzionatoria per violazioni oltre 60
              Km/h rispetto al limite con sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00, sospensione
              (13) Si tratta dei veicoli indicati al comma 3, lettere b, e, f, g, h, i e l, dell’art. 142 CDS.
              (14) Non è richiesto che sia effettivamente provata l’inefficienza del limitatore che, in caso di superamento della
              velocità, è perciò “presunta”. Si tratta di un illecito nuovo e diverso da quello dell’art. 179, commi 2-bis e 3,
              CDS che può, perciò, concorrere con essi quando non solo sia provato l’eccesso di velocità ma sia anche
              dimostrato effettivamente, attraverso l’intervento di un’officina specializzata, che il limitatore non era
              funzionante o era alterato. In tale ultimo caso si applica la sanzione dell’art 179 comma 2 bis in misura
              doppia.
              8
              della patente da 6 a 12 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente; in caso di recidiva in
              un biennio è disposta la revoca della patente;
              - per i neopatentati che commettono violazioni dei limiti oltre 40 Km/h (dunque, sanzionati ai
              sensi dei nuovi commi 9 e 9 bis) non sono più previste misure accessorie specifiche (prima
              la durata della sospensione della patente era raddoppiata);
              - per l’eccesso di velocità commesso alla guida dei veicoli pesanti indicati al comma 3, lettere
              b, e, f, g, h, i e l, dell’art.142 è precisato che il raddoppio della sanzione riguarda anche
              quella accessoria e non solo la pecuniaria, come in passato;
              - la possibilità di disporre l’accompagnamento coattivo presso un’officina autorizzata per la
              verifica dell’efficienza del limitatore di velocità era subordinata alla dimostrazione da parte
              dell’operatore di polizia che il dispositivo non funzionasse o fosse alterato; oggi
              l’inefficienza dell’apparecchiatura è presunta in dipendenza dell’avvenuto superamento del
              limite di velocità.



              potrei contestare la mia quindi???

              384 euro di multa
              -10 punti
              ritiro della patente x almeno un mese

              ma loro erano nascosti alla grande... come fanno sempre

              Comment


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                #37
                si ma come lo provi linda?o lo si fa notare subito o come si fa?

                Comment


                • Font Size
                  #38
                  Originally posted by doc67 View Post
                  si ma come lo provi linda?o lo si fa notare subito o come si fa?
                  faccio una foto
                  e mostro che loro SEMPRE si nascondono

                  Comment


                  • Font Size
                    #39
                    e se ti contestano che lo devi provare per quel giorno?

                    Comment


                    • Font Size
                      #40
                      Originally posted by doc67 View Post
                      e se ti contestano che lo devi provare per quel giorno?
                      ci? non toglie che erano obbligati a fermarmi per la contestazione immediata

                      Comment


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                        #41
                        Originally posted by doc67 View Post
                        oggi passavo su una strada vicino casa e vedo i vigili con il velox con la coda dell'occhio(erano nascosti) , andavo piano perfortuna...poi qualche metro piu' avanti, pensando fra me e me, mi pare di non aver visto segnali di avvertimento velox, ne fissi ne mobili

                        quindi faccio il giro e ci ripasso col cell con la videocamera accesa , riprendo il tutto e faccio piu' attenzione ed effettivamente non ci sono cartelli...ora mi chiedo, ma per legge i velox devono essere segnalati e questo i vigili lo sanno, allora perch? non li espongono?forse perch? non essendoci contestazione immediata io fra tre mesi quando mi arriva la multa non posso provare l'assenza di apposita segnalazione?o c'? altro che mi sfugge?


                        ti sfugge che devono essere visibili a 400 mt.


                        lamsp sgassssss

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                        • Font Size
                          #42
                          Onde evitare confusioni:
                          la postazione deve essere segnalata; il segnale va ripetuto dopo ogni intersezione e, nel caso di un tratto rettilineo, deve essere messo entro 4km dalla postazione velox.
                          la postazione deve essere VISIBILE, quindi nn nascosta dentro auto "in borghese". L'essere dentro una macchina con i color d'istituto è controversa: se c'è in cartello in teoria è visibile, perchè una macchina con scritto sopra "Polizia Locale" è visibile...
                          Nn vi è l'obbligo di immediata contestazione ma:
                          se nn venite fermati e vi arriva un velox informatevi in Prefettura se quella strada era esente dall'obbligo di contestazione. Il Prefetto stabilisce per quali strade vi è l'obbligo di fermare e per quali non vi è....
                          Infine, se incappate in un velox del genere, tornate indietro, segnatevi bene la posizione, il fatto di dove sia l'ultimo cartello, targa, modello, colore della vettura ove è messo il velox, quante persone vi sono a bordo (se riuscite anche come sono fatte) e proseguite per vedere se è predisposto un servizio per essere fermati più avanti.
                          Se così nn dovesse essere, avee le spalle coperte..

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                            #43
                            ad averlo saputo.. a me mi hanno fregato con lo scooter.. sapevo che c'erano ma non ho potuto farci niente.. sono venuto pure girato verso il velox.. il problema era che la macchina era impossibile da vedere se non quando ci passi davanti.

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