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Fantastico... dopo 3 anni di via vai...

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    #31
    Questa è una dritta trovata in rete...tanto per antipasto

    Il Decreto 15 agosto 2007 regola il rilevamento della velocità sulla rete stradale e prescrive che:
    -le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada,
    -I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero "rilevamento elettronico della velocità",
    -. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.
    In base alla normativa attuale la postazione deve essere segnalata con cartelli, fissi o mobili, posti ad una distanza massima di 4 km e ad una minima di 250 metri. I cartelli devono essere in regola con le disposizioni attuali del CdS in merito, ovvero sia ben leggibili da una distanza minima di 80 metri e coperti di pellicola riflettente che ne faciliti la lettura in condizioni di bassa visibilità.
    Come è già stato indicato in questo Forum, leggi la seguente:
    Sentenza di cassazione
    La Suprema Corte, con la sentenza in esame, ha confermato il provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Lagonegro, il quale aveva accolto il ricorso di un automobilista annullando il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142/8 C.d.S. elevato dalla Pol. Strada, perché accertata mediante autovelox installato senza la preventiva informazione agli automobilisti. La Corte ha precisato: “Il ricorso ( Del Ministero degli Interni) è manifestamente infondato alla stregua dell’inequivoco disposto dell’art. 4 L. 168/02, secondo cui dell’utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve esser data informazione agli automobilisti. Norma di carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa “ratio”, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.: e la cui riscontrata inosservanza determina, come già rilevato dal Giudice di Pace, la nullità dell’opposto verbale, perché emesso in violazione di legge”.

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      #32
      E questo il testo integrale...

      Gazzetta Ufficiale N. 195 del 23 Agosto 2007
      MINISTERO DEI TRASPORTI
      DECRETO 15 Agosto 2007
      Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
      di concerto con
      IL MINISTRO DELL'INTERNO
      Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
      che disciplina i limiti di velocita';
      Visto l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto
      2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete
      stradale per il rilevamento della velocita' devono essere
      preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di
      cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente
      alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della
      strada, le cui modalita' di impiego sono stabilite con decreto del
      Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
      Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
      n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i
      segnali luminosi;
      Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del
      decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che
      regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi
      particolari;
      Considerato che l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge
      3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di
      controllo per il rilevamento della velocita' stazionate lungo la rete
      stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i
      dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera
      dinamica la velocita';
      Decreta:

      Art. 1.
      1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita'
      sulla rete stradale possono essere segnalate:
      a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
      b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
      c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su
      veicoli.
      2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a),
      devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni
      e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno
      installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione
      "controllo elettronico della velocita" ovvero "rilevamento
      elettronico della velocita", eventualmente integrata con il simbolo o
      la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il
      controllo.
      3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al
      comma 1, lettera b), sono quelli gia' installati sulla rete stradale,
      ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura
      che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui
      al comma 2.
      4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1,
      lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli
      organi di polizia stradale o nella loro disponibilita'. Attraverso
      messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di
      cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono
      essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo
      velocita" ovvero "rilevamento velocita".
      5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli
      articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del
      Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

      Art. 2.
      1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi
      devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove
      viene effettuato il rilevamento della velocita', e in modo da
      garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita'
      locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la
      postazione di rilevamento della velocita' deve essere valutata in
      relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non
      vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento
      intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del
      messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.
      2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono
      informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di
      indicazione di "fine".

      Art. 3.
      1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i
      dispositivi di rilevamento della velocita' installati a bordo di
      veicoli per la misura della velocita' in maniera dinamica, ovvero "ad
      inseguimento".
      Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
      Repubblica italiana.

      Roma, 15 agosto 2007

      Il Ministro dei trasporti
      Bianchi
      Il Ministro dell'interno
      Amato

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        #33
        Originally posted by bratz View Post
        Ecco la mia 1? e spero anche ultima multa...


        Superavo di 40km/h il limite di velocit? il 23/02/08 alle ore 10,00

        In quel tratto di strada dritta e larga... come si fa ad andare a 70


        Ben mi sta... cosa volete che vi dica...

        384 euro di multa e meno 10 punti sulla patente

        B? dopo 3 anni di via vai verso Roma con tutti quei km dovevo aspettarmelo

        Io spero VIVAMENTE che i tutor sabato notte da Venezia a Milano erano spenti !!

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          #34
          Originally posted by alem74 View Post
          viceversa se dichiari di non sapere chi guidava ovviamente non potrai fare un ricorso per la mancata segnalazione...mentre lo puoi fare per gli altri estremi che ti ha citato MikiFF...


          qui c'? scritto che hanno una mia foto

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            #35
            Originally posted by bratz View Post
            qui c'? scritto che hanno una mia foto

            A L? la foto sar? della macchina...e da dietro...

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              #36
              Originally posted by GMR View Post
              A L? la foto sar? della macchina...e da dietro...


              quanto s? incazzata!!

              non vi immaginate nemmeno!!!


              c'hai ragione Gianm?



              Loro dichiarano di aver posizionato in modo visibile un segnale come stabilito dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 117

              Cosa che per? io non ho visto e si che faccio quella strada ogni fine settimana da ormai 3 anni

              Dichiarano inoltre: Non contestato poich? la citata violazione rientra nei casi previsti dall'art. 201 C.d.S comma 1 bis che prevede che la contestazione non ? necessaria in quanto l'accertamento ? stato effettuato con i dispositivi di cui l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002 n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 01 agosto 2002 n. 168


              Anche questa cosa non mi ? chiara...

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                #37
                Sulla non contestazione mi sa che non ci puoi fare niente...e a meno di non avere foto (ma forse bastano i testimoni) che dimostrino che non era segnalato...mi sa che l'unica soluzione sia quella i pagare e dare la patente...o pagare e pagare ancora e tenersi la patente...

                Se però riuscissi a dimostrare che non era segnalato...allora il verbale riporterebbe una informazione non vera e di conseguenza sarebbe annullato.

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