Questa è una dritta trovata in rete...tanto per antipasto
Il Decreto 15 agosto 2007 regola il rilevamento della velocità sulla rete stradale e prescrive che:
-le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada,
-I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero "rilevamento elettronico della velocità",
-. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.
In base alla normativa attuale la postazione deve essere segnalata con cartelli, fissi o mobili, posti ad una distanza massima di 4 km e ad una minima di 250 metri. I cartelli devono essere in regola con le disposizioni attuali del CdS in merito, ovvero sia ben leggibili da una distanza minima di 80 metri e coperti di pellicola riflettente che ne faciliti la lettura in condizioni di bassa visibilità.
Come è già stato indicato in questo Forum, leggi la seguente:
Sentenza di cassazione
La Suprema Corte, con la sentenza in esame, ha confermato il provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Lagonegro, il quale aveva accolto il ricorso di un automobilista annullando il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142/8 C.d.S. elevato dalla Pol. Strada, perché accertata mediante autovelox installato senza la preventiva informazione agli automobilisti. La Corte ha precisato: “Il ricorso ( Del Ministero degli Interni) è manifestamente infondato alla stregua dell’inequivoco disposto dell’art. 4 L. 168/02, secondo cui dell’utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve esser data informazione agli automobilisti. Norma di carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa “ratio”, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.: e la cui riscontrata inosservanza determina, come già rilevato dal Giudice di Pace, la nullità dell’opposto verbale, perché emesso in violazione di legge”.
-le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada,
-I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero "rilevamento elettronico della velocità",
-. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.
In base alla normativa attuale la postazione deve essere segnalata con cartelli, fissi o mobili, posti ad una distanza massima di 4 km e ad una minima di 250 metri. I cartelli devono essere in regola con le disposizioni attuali del CdS in merito, ovvero sia ben leggibili da una distanza minima di 80 metri e coperti di pellicola riflettente che ne faciliti la lettura in condizioni di bassa visibilità.
Come è già stato indicato in questo Forum, leggi la seguente:
Sentenza di cassazione
La Suprema Corte, con la sentenza in esame, ha confermato il provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Lagonegro, il quale aveva accolto il ricorso di un automobilista annullando il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142/8 C.d.S. elevato dalla Pol. Strada, perché accertata mediante autovelox installato senza la preventiva informazione agli automobilisti. La Corte ha precisato: “Il ricorso ( Del Ministero degli Interni) è manifestamente infondato alla stregua dell’inequivoco disposto dell’art. 4 L. 168/02, secondo cui dell’utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve esser data informazione agli automobilisti. Norma di carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa “ratio”, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.: e la cui riscontrata inosservanza determina, come già rilevato dal Giudice di Pace, la nullità dell’opposto verbale, perché emesso in violazione di legge”.
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