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alterazione targa e codice della strada?

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    #1

    alterazione targa e codice della strada?

    Ciao raga, ho appena sentito da un amico che hanno parlato in tv su nuovi provvedimenti previsti da CDS contro le alterazioni della targa sulle moto, tipo foulard pemzolante, macchia casuale su un numero, portatarga regolabile etc etc. Mi ha parlato addirittura di arresto

    Ho fatto un giro in rete ma non sono riuscito a trovare traccia di annunci recenti. Qualcuno di voi ne sa qualcosa?
    Lamps

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    #2
    arresto per un portatarga regolabile o targa troppo inclinata?
    ma siamo pazzi, che paese di mer#a che sta diventanto sempre di pi?

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      #3
      io non ne sò niente di queste nuove misure...

      un pò di anni fà mi hanno fermato alla stazione di servizio di Sala Consilina e mi hanno multato per la targa troppo inclinata....se non ricordo male circa 65 euro....

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        #4
        b?h dai, sempre meglio della pena di morte

        .....non mi stupirei se fosse vero

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          #5
          Ebbene si ragazzi si va nel penale per la manomissione della targa o con un portatarga con inclinazione non regolare. Naturalmente la denuncia penale la fanno se trovate proprio un bastardo, a un mio amico l' anno scorso l' hanno solo mandato in revisione del veicolo per la targa troppo inclinata. Comunque essendo simbolo di riconoscimento non deve essere occultato in nessun modo.

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            #6
            Originally posted by Gabryamar1 View Post
            Ebbene si ragazzi si va nel penale per la manomissione della targa o con un portatarga con inclinazione non regolare. Naturalmente la denuncia penale la fanno se trovate proprio un bastardo, a un mio amico l' anno scorso l' hanno solo mandato in revisione del veicolo per la targa troppo inclinata. Comunque essendo simbolo di riconoscimento non deve essere occultato in nessun modo.
            un bel caxxo per il deretano.....

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              #7
              Originally posted by Gabryamar1 View Post
              Ebbene si ragazzi si va nel penale per la manomissione della targa o con un portatarga con inclinazione non regolare. Naturalmente la denuncia penale la fanno se trovate proprio un bastardo, a un mio amico l' anno scorso l' hanno solo mandato in revisione del veicolo per la targa troppo inclinata. Comunque essendo simbolo di riconoscimento non deve essere occultato in nessun modo.


              Scusa la fonte di quello che dici qual'è?
              No perchè io ero rimasto che la manomissione irreversibile della targa porta conseguenze penali, mentre circolare con la targa sporca o illeggibile comporta una sanzione amministrativa, in quanto trattasi di violazione al Codice della Strada, quindi infrazione e non Reato.
              C'è una sentenza della Cassazione che toglie ogni dubbio in merito.
              Last edited by Rexxx; 15-03-08, 22:47.

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                #8
                Arresto ???

                Non credo proprio... comunque erano tutte cose GIA' sanzionabili...

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                  #9
                  Originally posted by Rexxx View Post
                  Scusa la fonte di quello che dici qual'??
                  No perch? io ero rimasto che la manomissione irreversibile della targa porta conseguenze penali, mentre circolare con la targa sporca o illeggibile comporta una sanzione amministrativa, in quanto trattasi di violazione al Codice della Strada, quindi infrazione e non Reato.
                  C'? una sentenza della Cassazione che toglie ogni dubbio in merito.
                  quoto rexxx.....carta canta...

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                    #10
                    E' questa:

                    Il comma 14 dell?art. 100 C.d.S. si pone come norma penale, laddove stabilisce che chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate ? punito ai sensi del codice penale.

                    Con questa disposizione si incrimina innanzitutto la condotta diretta a cagionare l'evento giuridico di falsit? materiale, e cio? di offesa alla pubblica fede mediante fabbricazione abusiva (falsificazione sotto il profilo della genuinit?), alterazione (dei caratteri di identificazione del veicolo di una targa originale), o infine manomissione, che designa, per esclusione, l'operazione che cagioni la mutazione fisica di quelle che il precedente comma 9 definisce "le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilit?, nonch? i requisiti di idoneit? per l'accettazione", ed insomma gli stessi componenti strutturali del corpo della targa. Pertanto nessuna di queste condotte, ed in particolare quella di manomissione consiste nel cagionare un impedimento meramente estemporaneo alla leggibilit? della targa (Cassazione Penale ? Sez. V ? 18/02/2003).

                    Poi se c' ? qualche altra sentenza della cassazione non lo so, per me epr? ? chiaro che non si deve manomettere la leggibilit? della targa in nessun modo, lo dice la legge (per cui inclinazioni estreme o anche riduzioni, in caso di enduro, della dimensione della targa, magari oltretutto fotocopiata....).

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                      #11
                      ogni giorno si inventano una boiata nuova......se si continua cosi..conviene girare con la moto in versione pista xkè cosi almeno non ti beccano..se per un porta targa fanno tutte ste storie siamo messi veramente male -.-""
                      Last edited by korra88; 16-03-08, 12:26.

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                        #12
                        raga a sto punto è più conveniente metter le moto in garage e dedicarci ad attività meno punite e castigate...come ad esempio omicidi di massa,stupri e furti....

                        che skifo....

                        ammazzi 4 persone e ti fanno vivere in un residence....hai la targa troppo inclinata ti rovinano la vita....

                        mah....

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                          #13
                          Papparapaaaaaa!!! Ekkime

                          Cassazione penale, sez. V, sent. n. 12936 del 18 febbraio 2003
                          ? LEXfor
                          REPUBBLICA ITALIANA

                          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                          LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

                          SEZIONE V PENALE
                          Composta dagli Ill.mi sigg.

                          dr. Bruno FOSCARINI presidente
                          1. dr. Giuliana FERRUA consigliere
                          2. dr. Mario ROTELLA consigliere
                          3. dr. Aniello NAPPI consigliere
                          4. dr. Giuliano PANZANI consigliere
                          ha pronunciato la seguente
                          SENTENZA
                          sul ricorso proposto per Razzano Quirino, n. Napoli 19.3.76
                          avverso ordinanza Tribunale Firenze 8.7.02;
                          - udita la relazione del consigliere M. Rotella;
                          - udite le richieste di rigetto del P.M., il s.P.G., dr. F. Hinna Danesi.
                          ritenuto
                          1 - Il Tribunale di Firenze ha confermato il decreto con cui il P.M. ha convalidato il sequestro di targa della motocicletta guidata da Razzano Quirino, operato dalla Polizia Municipale di Vaglia, motivando, circa il fumus del reato di cui all'art. 100/14 C.d.S. in relazione artt. 482, 489, 490 CP, che era "coperta nella parte inferiore con un elastico nero ricavato dal taglio di una camera d'aria per pneumatico, cos? da non poter essere identificata", e che il fatto era stato commesso con dolo, perch? l'apposizione era dovuta al fine di "dribblare" l'identificazione fotografica con l'Autovelox, e non la caduta per le vibrazioni, e che la targa, era passibile di confisca.
                          Con il ricorso si deduce: 1? - violazione art. 100/14 C.d.S., - 482 - 489 - 490 CP perch? la targa non era leggibile, ma incontestabilmente non falsa; e al pi? sarebbe ravvisabile la fattispecie di cui al comma 12 dello stesso art. 100, esclusa dal Tribunale; 2? - violazione artt. 354, 355 CPP perch? era necessaria e sufficiente l'acquisizione delle foto della targa coperta dall'elastico; 3? - vizio di motivazione, sia perch? il Tribunale non ha visionato le fotografie, acquisite al fascicolo del P.M., ma non prodotte in sede di riesame, sia perch? se ritiene che la targa fosse stata parzialmente coperta, non si comprende come sia stata ritenuta la falsit? materiale e contemporaneamente l'uso di atto falso e la soppressione, distruzione o occultamento di quello vero.
                          2 - Il ricorso ? fondato.
                          L'art. 100 CdS (Targhe d'immatricolazione e di riscontro degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi) attribuisce alla targa di ciascun tipo di veicolo funzione documentale, in quanto ne rappresenta i dati d'identificazione (immatricolazione).
                          In questa luce il co. 12? prevede: "chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta ? punito con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni". La norma ha per oggetto la sicurezza della circolazione, perch? sanziona penalmente la condotta di messa in istrada di un veicolo cui sia apposta una targa materialmente falsa, o pertinente ad altro veicolo. Il reato pertanto si verifica quando ? impossibile identificare il veicolo in circolazione, per mezzo della targa di cui ? munito (? un'ipotesi analoga a quella della falsit? personale).
                          Poich? si tratta di contravvenzione, ? indifferente ai fini della configurabilit? del reato se l'agente abbia agito con dolo o colpa. Egli ne risponde anche solo per avere negligentemente posto in circolazione il veicolo munito di targa non propria.
                          Il comma 14 prevede invece il seguente delitto: "chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate ? punito ai sensi del codice penale". Con questa disposizione si incrimina innanzitutto la condotta diretta a cagionare l'evento giuridico di falsit? materiale, e cio? di offesa alla pubblica fede mediante fabbricazione abusiva (falsificazione sotto il profilo della genuinit?), alterazione (dei caratteri di identificazione del veicolo di una targa originale), o infine manomissione, che designa, per esclusione, l'operazione che cagioni la mutazione fisica di quelle che il precedente comma 9 definisce "le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilit?, nonch? i requisiti di idoneit? per l'accettazione", ed insomma gli stessi componenti strutturali del corpo della targa. Pertanto nessuna di queste condotte, ed in particolare quella di manomissione consiste nel cagionare un impedimento meramente estemporaneo alla leggibilit? della targa.
                          La norma infine sanziona anche la condotta alternativa di uso della targa falsificata. Questa condotta, necessariamente dolosa, come quella precedente, non ha a che fare con la tutela della circolazione in s? e per ci? con l'identificabilit? in istrada del veicolo sul quale risulti apposta (v. il comma 12), bens? con l'incidenza sulla funzione rappresentativa della targa per se stessa, quale documento rilevante per la pubblica fede (si immagini il caso di chi cede il veicolo con la targa contraffatta o alterata).
                          E' pertanto evidente che, anche nel caso di uso di targa alterata o manomessa, e cio? genuina ma non autentica, deve sussistere un mutamento della sua materialit?, non solo un vizio estemporaneo di leggibilit?, quale quello cagionato dall'apposizione di un ostacolo immediatamente rimovibile.
                          Ed ? altres? evidente che i reati di cui al co. 12 e quello di cui al co. 14 possono concorrere, come concorre un reato di falsit? personale con quello di falsit? documentale.
                          Ci? posto, poich? nella specie non si pone in discussione che, rimosso l'elastico, la targa ? risultata genuina, autentica e non manomessa, il Tribunale erra nel ritenere astrattamente configurabile il reato di cui all'articolo 100/14 C.d.S.. Ed ? anche da escludere che si ravvisi quello di cui al co. 12?, che presume che l'impossibilit? di identificare il veicolo attraverso la targa dipenda dal fatto che essa sia falsa o non propria del veicolo: la targa, propria del veicolo, era solo estemporaneamente illeggibile (e non rileva che l'elastico servisse ad ingannare l'Autovelox, piuttosto che l'occhio dei vigili).
                          A tutela della leggibilit? sono poste altre norme, quale ad esempio la disposizione, la cui violazione ? amministrativamente sanzionata dal successivo comma 11?, del co. 7? dell'art. 100, che prevede che la targa sia apposta sul veicolo nei modi prescritti dai commi precedenti, in modo da essere facilmente ispezionabile.
                          Pertanto, il fatto non ? previsto dalla legge come reato, ed ?, gi? per questa ragione, esclusa la necessit? di sequestro probatorio della targa, peraltro ingiustificato alla luce degli accertamenti svolti, di cui l'ordinanza d? conto.
                          p. q. m.
                          annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.
                          Roma, 18.02.03

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                          • Font Size
                            #14
                            in italia rubate i miliardi e uccidete chi volete .. ma non andata in giro con la targa inclinata

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                            • Font Size
                              #15
                              a .. e non uccidete neanche i gatti

                              BERLINO (Germania) - Un tribunale di Berlino ha condannato un uomo a sette
                              mesi di reclusione per avere ucciso il proprio gatto. L'uomo, 37 anni,
                              identificato solo come Torsten F., ? stato accusato di avere violato la
                              legge tedesca per la protezione degli animali

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