Finalmente dopo 6 (SEI) mesi, ho ricevuto il pagamento di un paio di lavori svolti quest'estate. Ho insegnato presso un ente di formazione, il tutto regolato da un normale contratto di collaborazione con retribuzione oraria al lordo ... volete ridere ? Oltre il 34% dell'importo lordo del contratto ? stato trattenuto per TASSE
TRENTAQUATTROPERCENTO !!!
Adesso vi chiedo.... visto che non ho raggiunto per il 2007 la soglia dei 5000 ? di reddito, non dovrei essere esente dalle tasse ?
Lavorare regolarmente per regalare il 34% dei miei guadagni ad uno stato che non mi tutela, ? assurdo.
aggiungo
__________________________________________________ ______
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Come ? noto, l?art 44, comma 2, del D.L. 269/2003, convertito in Legge 326/2003, ha previsto dal 1? gennaio 2004 l?obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS (art. 2, comma 26, della legge 335/1995) qualora il reddito annuo derivante da dette attivit? sia superiore a 5000 Euro:
dei soggetti esercenti attivit? di lavoro autonomo occasionale
degli incaricati alle vendite a domicilio
Come si ricorder?, le tipologie di CO.CO.CO. obbligate all?iscrizione presso la gestione separata, sono:
CO.CO.CO. di lavoro a progetto (art. 61, comma 1, D.Lgs. 276/2003);
CO.CO.CO. senza l?obbligo di progetto (art. 61, comma 3, D.Lgs. 276/2003);
CO.CO.CO. per lavoro occasionale che necessitano del progetto solo quando il rapporto sia superiore a 30 gg. o il compenso sia superiore a 5000 Euro (art. 61, comma 2, D.Lgs 276/2003).
Nella categoria dei prestatori di lavoro autonomo occasionale, che nulla ha a che fare con le ipotesi di CO.CO.CO. delineate dal D.Lgs n. 276/2003 (riforma Biagi), l?INPS ha individuato le seguenti figure:
??i percettori di redditi derivanti dall?esercizio, per professione abituale, di attivit? di lavoro autonomo diverse da quelle di impresa (i c.d. ?professionisti privi di cassa?)?, coloro cio? che non hanno alcuna copertura previdenziale n? come lavoratori autonomi n? come liberi professionisti;
??i percettori di redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, fiscalmente classificati tra i ?redditi diversi? di cui all?art 67, comma 1, lettera l, del TUIR.?
Premesso quanto sopra, l?INPS ritorna sull?argomento per fornire maggiori indicazioni conseguenti ai chiarimenti acquisiti dal Ministero del Lavoro, circa l?esatta applicazione dell?obbligo contributivo nel caso di reddito annuo derivante da lavoro autonomo occasionale, superiore ai 5000 Euro, nonch? per evidenziare ulteriormente i caratteri distintivi tra quest?ultima tipologia di prestazione rispetto a quella del CO.CO.CO. per lavoro occasionale.
Iscrizione alla gestione ed obbligazione contributiva
In base a quanto chiarito dal Ministero del Lavoro, a decorrere dal 1? gennaio 2004 i soggetti che svolgono lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio con un reddito annuo derivante da dette attivit?:
fino a 5000 Euro sono esclusi dall?obbligo contributivo;
oltre i 5000 Euro nell?anno solare (1?gen. - 31 dic.) hanno l?obbligo di iscrizione e di versamento contributivo alla Gestione Separata dei CO.CO.CO. presso l?INPS per le quote di reddito eccedente.
Ne discende che, in caso di superamento dei 5000 Euro:
il lavoratore ha l?obbligo di comunicare ai committenti interessati, all?inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomento;
i committenti hanno il diritto di conoscere la situazione reddituale del lavoratore. Sul piano pratico, quindi, l?iscrizione alla Gestione si configura soltanto nel momento in cui il lavoratore, a fronte di un unico o pi? rapporti, superi il limite dei 5000 Euro di reddito derivanti da tali attivit?, ed i contributi verranno accreditati a decorrere dalla data di prima iscrizione.
I lavoratori autonomi occasionali che si iscrivono nel corso del 2004 o per i quali sono dovuti i contributi nel predetto anno, non dovranno pi? presentare domanda di iscrizione per gli anni successivi. Gli accrediti contributivi, eventualmente versati per gli anni successivi, decorreranno dal mese di gennaio a prescindere dal momento in cui il limite reddituale dei 5000 Euro (da cui nasce l?obbligo di versamento contributivo) ? stato superato.
Per procedere all?iscrizione alla Gestione, i lavoratori autonomi occasionali, nelle condizioni di cui sopra, possono utilizzare lo schema di domanda predisposto dall?INPS che, come segnalato nel messaggio INPS n. 22816/2004, ? pubblicato nella Banca Dati Modulistica On-Line (il modulo ? reperibile sul seguente link: http://www.inps.it/Modulistica/compila.asp inserendo nello spazio ?ricerca modulo per parola chiave? il cod. sc27) mentre gli incaricati alle vendite a domicilio sono tenuti a farlo solo quando intraprendono l?attivit? in corso d?anno e con le modalit? di iscrizione gi? in atto.
Caratteri distintivi del lavoro autonomo occasionale
Come sopra riportato, il lavoro autonomo occasionale ? disciplinato dall?art. 2222 c.c. (contratto d?opera) che testualmente recitaQuando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [c.c. 2225] un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente?.omissis?
Da tale disposizione si individuano i caratteri identificativi del lavoro autonomo occasionale che permettono di distinguere sul piano teorico il rapporto di lavoro autonomo occasionale rispetto al rapporto CO.CO.CO. per lavoro occasionale introdotto dall?art. 61, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 (riforma Biagi) e che, come gi? detto, ? soggetto sempre all?iscrizione alla Gestione separata.
Infatti, l?INPS evidenzia, quali caratteri distintivi del lavoro autonomo occasionale, i seguenti requisiti:
assenza di coordinamento con l?attivit? del committente;
mancanza di inserimento funzionale nell?organizzazione aziendale;
completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione;
carattere episodico dell?attivit? prestata.
Inoltre l?INPS, nella circolare in oggetto, ricorda come anche nell?ambito dell?ordinamento tributario i due rapporti abbiano un impatto completamente diverso sul piano fiscale per quanto riguarda la qualificazione dei redditi percepiti nel caso di:
lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.): tali emolumenti sono qualificati redditi ?diversi?, tassati con ritenuta d?acconto al 20% e sono soggetti a contribuzione alla gestione speciale dei CO.CO.CO. solo sulla parte di reddito eccedente i 5000 Euro annui e non prevedono copertura contro i rischi di infortuni professionali;
CO.CO.CO. per lavoro occasionale: tali emolumenti sono qualificati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e vanno tassati con le regole di questo tipo di attivit? lavorativa; inoltre sono soggetti subito i contributi alla gestione speciale CO.CO.CO. dell?INPS e nel caso di esposizione a rischi professionali prevedono l?assicurazione INAIL.
Premesso quanto sopra, si osserva che sul piano teorico la distinzione tra lavoro autonomo occasionale e CO.CO.CO. per lavoro occasionale, sia sufficientemente chiara; tuttavia, sul piano pratico non sono da escludere difficolt? operative, derivanti anche dalle particolari modalit? e tempi nei quali dovrebbe scattare l?effettivo obbligo assicurativo per il lavoro autonomo occasionale che supera i 5000 Euro.
Modalit? di pagamento dei contributi
Al superamento della fascia di esenzione (5000 Euro) le aliquote da applicare per il 2004 sono le stesse previste per i CO.CO.CO.:
10% per i soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione indiretta
15% per i titolari di pensione diretta
17,80% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, con la maggiorazione dell?1% sulla fascia di reddito superiore a 37.883 Euro (Art. 3-ter, comma 1, D.L. 19-9-1992 n. 384 convertito in Legge 14-11-1992 n. 43)
Efficacia temporale per i lavoratori autonomi occasionali
Come gi? segnalato, l?art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, ha effetto dal 1? gennaio 2004, quindi gli emolumenti percepiti nel 2004, ma riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2003, sono escluse dall?obbligazione finalizzata all?iscrizione ed al versamento contributivo nella gestione separata.
Nel caso invece degli incaricati alle vendite a domicilio, che sono gi? soggetti a contribuzione anteriormente al 2004, quanto appena esposto non si applica.
TRENTAQUATTROPERCENTO !!!
Adesso vi chiedo.... visto che non ho raggiunto per il 2007 la soglia dei 5000 ? di reddito, non dovrei essere esente dalle tasse ?
Lavorare regolarmente per regalare il 34% dei miei guadagni ad uno stato che non mi tutela, ? assurdo.
aggiungo
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COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Come ? noto, l?art 44, comma 2, del D.L. 269/2003, convertito in Legge 326/2003, ha previsto dal 1? gennaio 2004 l?obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS (art. 2, comma 26, della legge 335/1995) qualora il reddito annuo derivante da dette attivit? sia superiore a 5000 Euro:
dei soggetti esercenti attivit? di lavoro autonomo occasionale
degli incaricati alle vendite a domicilio
Come si ricorder?, le tipologie di CO.CO.CO. obbligate all?iscrizione presso la gestione separata, sono:
CO.CO.CO. di lavoro a progetto (art. 61, comma 1, D.Lgs. 276/2003);
CO.CO.CO. senza l?obbligo di progetto (art. 61, comma 3, D.Lgs. 276/2003);
CO.CO.CO. per lavoro occasionale che necessitano del progetto solo quando il rapporto sia superiore a 30 gg. o il compenso sia superiore a 5000 Euro (art. 61, comma 2, D.Lgs 276/2003).
Nella categoria dei prestatori di lavoro autonomo occasionale, che nulla ha a che fare con le ipotesi di CO.CO.CO. delineate dal D.Lgs n. 276/2003 (riforma Biagi), l?INPS ha individuato le seguenti figure:
??i percettori di redditi derivanti dall?esercizio, per professione abituale, di attivit? di lavoro autonomo diverse da quelle di impresa (i c.d. ?professionisti privi di cassa?)?, coloro cio? che non hanno alcuna copertura previdenziale n? come lavoratori autonomi n? come liberi professionisti;
??i percettori di redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, fiscalmente classificati tra i ?redditi diversi? di cui all?art 67, comma 1, lettera l, del TUIR.?
Premesso quanto sopra, l?INPS ritorna sull?argomento per fornire maggiori indicazioni conseguenti ai chiarimenti acquisiti dal Ministero del Lavoro, circa l?esatta applicazione dell?obbligo contributivo nel caso di reddito annuo derivante da lavoro autonomo occasionale, superiore ai 5000 Euro, nonch? per evidenziare ulteriormente i caratteri distintivi tra quest?ultima tipologia di prestazione rispetto a quella del CO.CO.CO. per lavoro occasionale.
Iscrizione alla gestione ed obbligazione contributiva
In base a quanto chiarito dal Ministero del Lavoro, a decorrere dal 1? gennaio 2004 i soggetti che svolgono lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio con un reddito annuo derivante da dette attivit?:
fino a 5000 Euro sono esclusi dall?obbligo contributivo;
oltre i 5000 Euro nell?anno solare (1?gen. - 31 dic.) hanno l?obbligo di iscrizione e di versamento contributivo alla Gestione Separata dei CO.CO.CO. presso l?INPS per le quote di reddito eccedente.
Ne discende che, in caso di superamento dei 5000 Euro:
il lavoratore ha l?obbligo di comunicare ai committenti interessati, all?inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomento;
i committenti hanno il diritto di conoscere la situazione reddituale del lavoratore. Sul piano pratico, quindi, l?iscrizione alla Gestione si configura soltanto nel momento in cui il lavoratore, a fronte di un unico o pi? rapporti, superi il limite dei 5000 Euro di reddito derivanti da tali attivit?, ed i contributi verranno accreditati a decorrere dalla data di prima iscrizione.
I lavoratori autonomi occasionali che si iscrivono nel corso del 2004 o per i quali sono dovuti i contributi nel predetto anno, non dovranno pi? presentare domanda di iscrizione per gli anni successivi. Gli accrediti contributivi, eventualmente versati per gli anni successivi, decorreranno dal mese di gennaio a prescindere dal momento in cui il limite reddituale dei 5000 Euro (da cui nasce l?obbligo di versamento contributivo) ? stato superato.
Per procedere all?iscrizione alla Gestione, i lavoratori autonomi occasionali, nelle condizioni di cui sopra, possono utilizzare lo schema di domanda predisposto dall?INPS che, come segnalato nel messaggio INPS n. 22816/2004, ? pubblicato nella Banca Dati Modulistica On-Line (il modulo ? reperibile sul seguente link: http://www.inps.it/Modulistica/compila.asp inserendo nello spazio ?ricerca modulo per parola chiave? il cod. sc27) mentre gli incaricati alle vendite a domicilio sono tenuti a farlo solo quando intraprendono l?attivit? in corso d?anno e con le modalit? di iscrizione gi? in atto.
Caratteri distintivi del lavoro autonomo occasionale
Come sopra riportato, il lavoro autonomo occasionale ? disciplinato dall?art. 2222 c.c. (contratto d?opera) che testualmente recitaQuando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [c.c. 2225] un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente?.omissis?
Da tale disposizione si individuano i caratteri identificativi del lavoro autonomo occasionale che permettono di distinguere sul piano teorico il rapporto di lavoro autonomo occasionale rispetto al rapporto CO.CO.CO. per lavoro occasionale introdotto dall?art. 61, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 (riforma Biagi) e che, come gi? detto, ? soggetto sempre all?iscrizione alla Gestione separata.
Infatti, l?INPS evidenzia, quali caratteri distintivi del lavoro autonomo occasionale, i seguenti requisiti:
assenza di coordinamento con l?attivit? del committente;
mancanza di inserimento funzionale nell?organizzazione aziendale;
completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione;
carattere episodico dell?attivit? prestata.
Inoltre l?INPS, nella circolare in oggetto, ricorda come anche nell?ambito dell?ordinamento tributario i due rapporti abbiano un impatto completamente diverso sul piano fiscale per quanto riguarda la qualificazione dei redditi percepiti nel caso di:
lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.): tali emolumenti sono qualificati redditi ?diversi?, tassati con ritenuta d?acconto al 20% e sono soggetti a contribuzione alla gestione speciale dei CO.CO.CO. solo sulla parte di reddito eccedente i 5000 Euro annui e non prevedono copertura contro i rischi di infortuni professionali;
CO.CO.CO. per lavoro occasionale: tali emolumenti sono qualificati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e vanno tassati con le regole di questo tipo di attivit? lavorativa; inoltre sono soggetti subito i contributi alla gestione speciale CO.CO.CO. dell?INPS e nel caso di esposizione a rischi professionali prevedono l?assicurazione INAIL.
Premesso quanto sopra, si osserva che sul piano teorico la distinzione tra lavoro autonomo occasionale e CO.CO.CO. per lavoro occasionale, sia sufficientemente chiara; tuttavia, sul piano pratico non sono da escludere difficolt? operative, derivanti anche dalle particolari modalit? e tempi nei quali dovrebbe scattare l?effettivo obbligo assicurativo per il lavoro autonomo occasionale che supera i 5000 Euro.
Modalit? di pagamento dei contributi
Al superamento della fascia di esenzione (5000 Euro) le aliquote da applicare per il 2004 sono le stesse previste per i CO.CO.CO.:
10% per i soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione indiretta
15% per i titolari di pensione diretta
17,80% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, con la maggiorazione dell?1% sulla fascia di reddito superiore a 37.883 Euro (Art. 3-ter, comma 1, D.L. 19-9-1992 n. 384 convertito in Legge 14-11-1992 n. 43)
Efficacia temporale per i lavoratori autonomi occasionali
Come gi? segnalato, l?art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, ha effetto dal 1? gennaio 2004, quindi gli emolumenti percepiti nel 2004, ma riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2003, sono escluse dall?obbligazione finalizzata all?iscrizione ed al versamento contributivo nella gestione separata.
Nel caso invece degli incaricati alle vendite a domicilio, che sono gi? soggetti a contribuzione anteriormente al 2004, quanto appena esposto non si applica.
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