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Tasse, tasse e ancora tasse...

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    #1

    Tasse, tasse e ancora tasse...

    Finalmente dopo 6 (SEI) mesi, ho ricevuto il pagamento di un paio di lavori svolti quest'estate. Ho insegnato presso un ente di formazione, il tutto regolato da un normale contratto di collaborazione con retribuzione oraria al lordo ... volete ridere ? Oltre il 34% dell'importo lordo del contratto ? stato trattenuto per TASSE

    TRENTAQUATTROPERCENTO !!!

    Adesso vi chiedo.... visto che non ho raggiunto per il 2007 la soglia dei 5000 ? di reddito, non dovrei essere esente dalle tasse ?
    Lavorare regolarmente per regalare il 34% dei miei guadagni ad uno stato che non mi tutela, ? assurdo.

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    #2
    che ladrata

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      #3
      chiss? perch? l'europa ha detto che l'italia ? l'utlima d'europa .. facciamo schifo in tutto ...

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        #4
        COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE


        Come è noto, l’art 44, comma 2, del D.L. 269/2003, convertito in Legge 326/2003, ha previsto dal 1° gennaio 2004 l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS (art. 2, comma 26, della legge 335/1995) qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5000 Euro:
        dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale
        degli incaricati alle vendite a domicilio
        Come si ricorderà, le tipologie di CO.CO.CO. obbligate all’iscrizione presso la gestione separata, sono:
        CO.CO.CO. di lavoro a progetto (art. 61, comma 1, D.Lgs. 276/2003);
        CO.CO.CO. senza l’obbligo di progetto (art. 61, comma 3, D.Lgs. 276/2003);
        CO.CO.CO. per lavoro occasionale che necessitano del progetto solo quando il rapporto sia superiore a 30 gg. o il compenso sia superiore a 5000 Euro (art. 61, comma 2, D.Lgs 276/2003).

        Nella categoria dei prestatori di lavoro autonomo occasionale, che nulla ha a che fare con le ipotesi di CO.CO.CO. delineate dal D.Lgs n. 276/2003 (riforma Biagi), l’INPS ha individuato le seguenti figure:
        “…i percettori di redditi derivanti dall’esercizio, per professione abituale, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle di impresa (i c.d. “professionisti privi di cassa”)”, coloro cioè che non hanno alcuna copertura previdenziale né come lavoratori autonomi né come liberi professionisti;
        “…i percettori di redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, fiscalmente classificati tra i “redditi diversi” di cui all’art 67, comma 1, lettera l, del TUIR.”

        Premesso quanto sopra, l’INPS ritorna sull’argomento per fornire maggiori indicazioni conseguenti ai chiarimenti acquisiti dal Ministero del Lavoro, circa l’esatta applicazione dell’obbligo contributivo nel caso di reddito annuo derivante da lavoro autonomo occasionale, superiore ai 5000 Euro, nonché per evidenziare ulteriormente i caratteri distintivi tra quest’ultima tipologia di prestazione rispetto a quella del CO.CO.CO. per lavoro occasionale.

        Iscrizione alla gestione ed obbligazione contributiva
        In base a quanto chiarito dal Ministero del Lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti che svolgono lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio con un reddito annuo derivante da dette attività:
        fino a 5000 Euro sono esclusi dall’obbligo contributivo;
        oltre i 5000 Euro nell’anno solare (1°gen. - 31 dic.) hanno l’obbligo di iscrizione e di versamento contributivo alla Gestione Separata dei CO.CO.CO. presso l’INPS per le quote di reddito eccedente.
        Ne discende che, in caso di superamento dei 5000 Euro:
        il lavoratore ha l’obbligo di comunicare ai committenti interessati, all’inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomento;
        i committenti hanno il diritto di conoscere la situazione reddituale del lavoratore. Sul piano pratico, quindi, l’iscrizione alla Gestione si configura soltanto nel momento in cui il lavoratore, a fronte di un unico o più rapporti, superi il limite dei 5000 Euro di reddito derivanti da tali attività, ed i contributi verranno accreditati a decorrere dalla data di prima iscrizione.
        I lavoratori autonomi occasionali che si iscrivono nel corso del 2004 o per i quali sono dovuti i contributi nel predetto anno, non dovranno più presentare domanda di iscrizione per gli anni successivi. Gli accrediti contributivi, eventualmente versati per gli anni successivi, decorreranno dal mese di gennaio a prescindere dal momento in cui il limite reddituale dei 5000 Euro (da cui nasce l’obbligo di versamento contributivo) è stato superato.

        Per procedere all’iscrizione alla Gestione, i lavoratori autonomi occasionali, nelle condizioni di cui sopra, possono utilizzare lo schema di domanda predisposto dall’INPS che, come segnalato nel messaggio INPS n. 22816/2004, è pubblicato nella Banca Dati Modulistica On-Line (il modulo è reperibile sul seguente link: http://www.inps.it/Modulistica/compila.asp inserendo nello spazio “ricerca modulo per parola chiave” il cod. sc27) mentre gli incaricati alle vendite a domicilio sono tenuti a farlo solo quando intraprendono l’attività in corso d’anno e con le modalità di iscrizione già in atto.

        Caratteri distintivi del lavoro autonomo occasionale

        Come sopra riportato, il lavoro autonomo occasionale è disciplinato dall’art. 2222 c.c. (contratto d’opera) che testualmente recita:“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [c.c. 2225] un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente….omissis”
        Da tale disposizione si individuano i caratteri identificativi del lavoro autonomo occasionale che permettono di distinguere sul piano teorico il rapporto di lavoro autonomo occasionale rispetto al rapporto CO.CO.CO. per lavoro occasionale introdotto dall’art. 61, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 (riforma Biagi) e che, come già detto, è soggetto sempre all’iscrizione alla Gestione separata.
        Infatti, l’INPS evidenzia, quali caratteri distintivi del lavoro autonomo occasionale, i seguenti requisiti:
        assenza di coordinamento con l’attività del committente;
        mancanza di inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;
        completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione;
        carattere episodico dell’attività prestata.

        Inoltre l’INPS, nella circolare in oggetto, ricorda come anche nell’ambito dell’ordinamento tributario i due rapporti abbiano un impatto completamente diverso sul piano fiscale per quanto riguarda la qualificazione dei redditi percepiti nel caso di:

        lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.): tali emolumenti sono qualificati redditi “diversi”, tassati con ritenuta d’acconto al 20% e sono soggetti a contribuzione alla gestione speciale dei CO.CO.CO. solo sulla parte di reddito eccedente i 5000 Euro annui e non prevedono copertura contro i rischi di infortuni professionali;

        CO.CO.CO. per lavoro occasionale: tali emolumenti sono qualificati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e vanno tassati con le regole di questo tipo di attività lavorativa; inoltre sono soggetti subito i contributi alla gestione speciale CO.CO.CO. dell’INPS e nel caso di esposizione a rischi professionali prevedono l’assicurazione INAIL.

        Premesso quanto sopra, si osserva che sul piano teorico la distinzione tra lavoro autonomo occasionale e CO.CO.CO. per lavoro occasionale, sia sufficientemente chiara; tuttavia, sul piano pratico non sono da escludere difficoltà operative, derivanti anche dalle particolari modalità e tempi nei quali dovrebbe scattare l’effettivo obbligo assicurativo per il lavoro autonomo occasionale che supera i 5000 Euro.

        Modalità di pagamento dei contributi
        Al superamento della fascia di esenzione (5000 Euro) le aliquote da applicare per il 2004 sono le stesse previste per i CO.CO.CO.:
        10% per i soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione indiretta
        15% per i titolari di pensione diretta
        17,80% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, con la maggiorazione dell’1% sulla fascia di reddito superiore a 37.883 Euro (Art. 3-ter, comma 1, D.L. 19-9-1992 n. 384 convertito in Legge 14-11-1992 n. 43)

        Efficacia temporale per i lavoratori autonomi occasionali

        Come già segnalato, l’art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, ha effetto dal 1° gennaio 2004, quindi gli emolumenti percepiti nel 2004, ma riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2003, sono escluse dall’obbligazione finalizzata all’iscrizione ed al versamento contributivo nella gestione separata.

        Nel caso invece degli incaricati alle vendite a domicilio, che sono già soggetti a contribuzione anteriormente al 2004, quanto appena esposto non si applica.

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          #5
          Relativamente agli adempimenti per le prestazioni occasionali:
          si liquidano i compensi (soggetti a ritenuta d'acconto del 20%) su presentazione di ricevuta/notula/fattura (da conservare in contabilit&#224,
          l'impresa assume la veste di sostituto di imposta (è quindi tenuta al versamento delle ritenute effettuate),
          l'impresa è tenuta a certificare annualmente al collaboratore/professionista i compensi erogati e le ritenute effettuate e versate (che vengono inserite nella dichiarazione dei redditi del collaboratore/professionista),
          sono da inserire nel modello 770 dell'impresa(dichiarazione dei sostituti di imposta).
          Inoltre, la finanziaria 2003 ha introdotto l'assoggettamento a contribuzione previdenziale delle somme percepite a titolo di lavoro autonomo occasionale.
          Questo provvedimento riguarda tutte le prestazioni caratterizzate da: assenza di coordinamento con l'attività episodico dell'attività e dalla completa autonomia del lavoratore circa il modo ed il tempo della prestazione.
          L'obbligo ed il conseguente rapporto previdenziale scaturiscono al superamento della soglia dei €5000,00 ed il contributo si applica solo sulla quota eccedente per cui l'iscrizione alla gestione separata (a cura del lavoratore occasionale) e gli adempimenti contributivi (a cura del committente) iniziano dal mese in cui si supera il tetto dei 5000 euro. A tal fine si considerano i redditi percepiti dal prestatore anche da una pluralità di committenti, per cui sarà lo stesso a dover comunicare l'avvenuto superamento della soglia prevista.
          Inoltre, le aliquote contributive, le modalità di calcolo (2/3 a carico del committente, 1/3 a carico del prestatore) e quelle di versamento sono le stesse previste per i lavoratori a progetto. I contributi devono essere versati come da consuete scadenze mensili.
          Ciao
          **************************************...
          P.S.
          Questa modalità lavorativa non prevede né il versamento di contributi previdenziali (a meno che il reddito annuo sia superiore a 5000 euro), né un contratto scritto, né l’obbligo di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori.Per queste prestazioni ,quindi è escluso l'obbligo assicurativo presso l'Inail a prescindere dalla durata della prestazione e dall'importo del compenso stabilito dalle parti.
          Il decreto legge , convertito nella legge 236/2003,all’art.44, comma 2, prevede che dal 1 gennaio 2004 i collaboratori occasionali, che hanno un reddito annuo superiore a 5000 euro sono obbligati a iscriversi e versare i contributi previdenziali presso la Gestione separata INPS dei lavoratori parasubordinati.

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            #6
            Ri-domando : Leggendo quanto riportato sopra, sembra che io non abbia nessun obbligo di versare contributi previdenziali ne altro, quindi la trattenuta non è regolare. Sbaglio ?

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              #7
              beh è normale.....nei contratti di co.co.co(che ora si chiamano co.pro) ti trattengono la ritenuta d'acconto del 20% + , mi pare, proprio il 14% di inps.....io so 10 anni che ci lavoro.....ora ne ho uno cui levano solo la ritenuta d'acconto(il contributo inps me lo tengo in tasca e me lo investo in una polizza privata ben + remunerativa)...alla fine, pur senza tutti privilegi dei contratti a tempo indeterminato(ferie,malattie,13°,TFR), la paga oraria non è malvagissima....certo, non ci si campa da nababbi...ma per ora mi accontento..

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                #8
                TI STAI DANDO LA ZAPPA SUI PIEDI IN QUANTO QUELLE ALIQUOTE LE HA STABILITE UNA PERSONCINA A TE ASSAI CARA
                E POI IO DICO MA NON SI POTREBBERO investire in previdenza questi soldini qua???



                troppo facile???

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                  #9
                  Originally posted by kaciaro View Post
                  TI STAI DANDO LA ZAPPA SUI PIEDI IN QUANTO QUELLE ALIQUOTE LE HA STABILITE UNA PERSONCINA A TE ASSAI CARA
                  E POI IO DICO MA NON SI POTREBBERO investire in previdenza questi soldini qua???



                  troppo facile???
                  da quando in qua l'iva al 20 l'ha stabilita berlusconi ?

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                    #10
                    Originally posted by Japbuster View Post
                    da quando in qua l'iva al 20 l'ha stabilita berlusconi ?
                    azz hai capito al volo eh???
                    dai ci bannano , pero' che ne dici se si recuperasse dei soldini dalla vostra cara mafia???
                    visto che ultimamente stanno sequestrando di brutto, spingete su questo tasto coi vostri amministratori

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                      #11
                      Originally posted by kaciaro View Post

                      azz hai capito al volo eh???
                      dai ci bannano , pero' che ne dici se si recuperasse dei soldini dalla vostra cara mafia???
                      visto che ultimamente stanno sequestrando di brutto, spingete su questo tasto coi vostri amministratori
                      Kaci?...io dico che stai a perde un'occasione pe statte zitto.....

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                        #12
                        Originally posted by neeko72 View Post
                        Kaci?...io dico che stai a perde un'occasione pe statte zitto.....
                        capirai poi te avvocato dei ricchi nato

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                          #13
                          Originally posted by kaciaro View Post
                          capirai poi te avvocato dei ricchi nato
                          continua cos?...a japbuster hai praticamente dato del mafioso...a me che guadagno 800? al mese da precario, del difensore dei ricchi...vatte a chiude in amarcord che rischi de meno de fa figure demmerda...

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                            #14
                            Originally posted by neeko72 View Post
                            continua cos?...a japbuster hai praticamente dato del mafioso...a me che guadagno 800? al mese da precario, del difensore dei ricchi...vatte a chiude in amarcord che rischi de meno de fa figure demmerda...
                            gia' li so' tranquillo che nun circoli

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                              #15
                              Originally posted by kaciaro View Post
                              gia' li so' tranquillo che nun circoli
                              ci puoi giurare....preferisco vivere in questo triste presente e fare qualcosa di utile x cercare di migliorarlo, piuttosto che rinchiudermi nel passato senza fare nulla come te...

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