Non so se vi ricordate l'episodio in questione, perci? vi rinfresco un p? la memoria:
A maggio i Carabinieri di Bellaggio (Como) mi hanno fermato per un controllo e mi hanno contestato il porta targa aftermarket facendo quindi un verbale nel quale si faceva riferimento alla violazione dell'art. 78 del cds.
Risultato: ritiro del libretto, obbligo di revisione e multa di 370?.
Era legittimo ?
Si.
Dopo mesi in cui ho portato avanti le mie motivazioni tramite ricorso (ho avuto due udienze in cui mi sono personalmente scontrato con l'avvocatura dello stato e con un ingegnere della motorizzazione civile), oggi c'? stata la sentenza:
non ? possibile sostituire il porta targa originale, a patto che non sia identico in tutto e per tutto a quello originale.
Quando una casa costruttrice emette il certificato di omologazione comunitaria (C.O.C.) indica tutte quelle che sono le caratteristiche costruttive del veicolo, tra cui le caratteristiche dell'alloggiamento targa.
Il porta targa originale,pur non riportando numeri di omologazioni, risulta essere omologato e non pu? essere sostituito; i porta targa aftermarket solitamente alterano quelle che sono le caratteristiche di altezza da terra, rigidit? strutturale e altre caxxate che non sto a riportare.
Inoltre c'? stato gi? un precedente (sentenza del giudice di Erba) in cui veniva rigettato un ricorso simile. Il mio vi si aggiunge.
Quindi: se avete il porta targa aftermarket siete passibili di articolo 78...
Motociclista avvisato, mezzo inchiappettato (a me brucia di brutto il deretano... e sto finendo il ghiaccio!!!! azz)
ciao!!!
ps.
A maggio i Carabinieri di Bellaggio (Como) mi hanno fermato per un controllo e mi hanno contestato il porta targa aftermarket facendo quindi un verbale nel quale si faceva riferimento alla violazione dell'art. 78 del cds.
Risultato: ritiro del libretto, obbligo di revisione e multa di 370?.
Era legittimo ?
Si.
Dopo mesi in cui ho portato avanti le mie motivazioni tramite ricorso (ho avuto due udienze in cui mi sono personalmente scontrato con l'avvocatura dello stato e con un ingegnere della motorizzazione civile), oggi c'? stata la sentenza:
non ? possibile sostituire il porta targa originale, a patto che non sia identico in tutto e per tutto a quello originale.
Quando una casa costruttrice emette il certificato di omologazione comunitaria (C.O.C.) indica tutte quelle che sono le caratteristiche costruttive del veicolo, tra cui le caratteristiche dell'alloggiamento targa.
Il porta targa originale,pur non riportando numeri di omologazioni, risulta essere omologato e non pu? essere sostituito; i porta targa aftermarket solitamente alterano quelle che sono le caratteristiche di altezza da terra, rigidit? strutturale e altre caxxate che non sto a riportare.
Inoltre c'? stato gi? un precedente (sentenza del giudice di Erba) in cui veniva rigettato un ricorso simile. Il mio vi si aggiunge.
Quindi: se avete il porta targa aftermarket siete passibili di articolo 78...
Motociclista avvisato, mezzo inchiappettato (a me brucia di brutto il deretano... e sto finendo il ghiaccio!!!! azz)
ciao!!!
ps.
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