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Ma è sempre meglio partecipare no?
A me han notificato una contravvenzione nel giugno 2005 con pena accessoria di sospensione patente e decurtazione 10 punti . Il problema e' che la pena accessoria me l'hanno applicata ad ottobre 2006 pertanto per riavere i 10 punti devo aspettare 2 anni da ottobre 2006 ...
A rigor di giustizia li dovrei aver gia' riavuti ... ma la giustizia in Italia si sa che non esiste .
quante fregnacce...eppure il codice della strada ? cos? chiaro....
art.126 bis "patente a punti"
art. 126 bis: ?La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni (oggi divenuti sessanta a seguito del DL 21.09.2005 n. 184) dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione?.
decreto legge che abbassa la sanzione
Art. 1.
1. All'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito indicato: ?decreto legislativo n. 285 del 1992?, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: ?La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.?;
b) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: ?Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.?;
2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, e' riattribuito, previa istanza da parte dell'interessato, al titolare della patente medesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione gia' sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
attenzione a non fare l'errore pi? comune di non comunicare nulla
insieme alla contravvenzione ti hanno mandato un foglio dove ti viene chiesto di identificare il conducente del veicolo....DEVI indicare che non puoi risalire a chi fosse alla guida per X motivi....se non indichi nulla la patente e i punti verranno tolti al proprietario del veicolo
Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
...
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8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorit? di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370(abbassata col decreto legge precedente) euro 1.485. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. (1)
A me han notificato una contravvenzione nel giugno 2005 con pena accessoria di sospensione patente e decurtazione 10 punti . Il problema e' che la pena accessoria me l'hanno applicata ad ottobre 2006 pertanto per riavere i 10 punti devo aspettare 2 anni da ottobre 2006 ...
A rigor di giustizia li dovrei aver gia' riavuti ... ma la giustizia in Italia si sa che non esiste .
ah... questa poi non la sapevo... vabb? senza che dico nulla Lele... ci? che hai scritto si commenta da s?...
quante fregnacce...eppure il codice della strada ? cos? chiaro....
art.126 bis "patente a punti"
decreto legge che abbassa la sanzione
attenzione a non fare l'errore pi? comune di non comunicare nulla
insieme alla contravvenzione ti hanno mandato un foglio dove ti viene chiesto di identificare il conducente del veicolo....DEVI indicare che non puoi risalire a chi fosse alla guida per X motivi....se non indichi nulla la patente e i punti verranno tolti al proprietario del veicolo
Guarda che non me lo sono inventato, me l'hanno detto loro.... il codice ? cambiato...
Guarda che non me lo sono inventato, me l'hanno detto loro.... il codice è cambiato...
ma se in 3 t'hanno detto 3 cose diverse....
non è cambiato...quanto ho scritto è l'attuale C.D.S.
detto in parole povere se non vuoi perdere punti e patente devi pagare un supplemento di 250€.....se poi vuoi credere di dover davvero dare 1000€ fai pure....il problema è tuo....
vorrà dire che io e tutti quegli altri 5-6 che ti abbiamo detto che è così abbiamo le visioni...
no non ? cambiato...quanto ho scritto ? l'attuale C.D.S.
detto in parole povere se non vuoi perdere punti e patente devi pagare un supplemento di 250?.....se poi vuoi credere di dover davvero dare 1000? fai pure....il problema ? tuo....
No scusa forse mi sono spiegato male ogni consglio ? ben accetto, son solo incazzato io con i vigile perch? non capiscono una m@donna!
Grazie!
mentre per la cosa che ti è successa che dici dopo purtroppo non sei ne l'unico ne temo l'ultimo cui succede...
cmq ribadisco...la sanzione aggiuntiva per omessa comunicazione dei dati del conducente è di 250€.....DL 21.09.2005 n. 184 in modifica del comma 8 dell'articolo 180....DURA LEX....SED LEX!
cmq ribadisco...la sanzione aggiuntiva per omessa comunicazione dei dati del conducente ? di 250?.....DL 21.09.2005 n. 184 in modifica del comma 8 dell'articolo 180....DURA LEX....SED LEX!
6 mesi fa mio cugino pago 283 euro per non dichiarare chi fosse il conducente del veicolo
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