eccomi qui. ome promesso (ogni promessa ? debito) ti spiego uno degli inghippi (ma sono molti) assicurativi introdotti con il "risarcimento diretto".
prima dell'introduzione del nuovo codice delle assicurazioni bastava presentare il c.d. CID per vedersi risarcire dalla propria compagnia senza ulteriori aggravi.
adesso invece la compagnia assicuratrice, ricevuta la richiesta di risarcimento, se ritenuta incompleta, avr? 30 gg di tempo per chiedere al danneggiato l'integrazione di quanto a suo dire mancante.
ottenute le integrazioni, l'assicurazione avr? 60 gg di tempo nel caso di danno alle cose e 90 gg in caso di lesioni non gravi per proporre offerta di risarcimento. termini che iniziano a decorrer dall'effettivo ricevimento delle integrazioni, sempre se ritenute valide. se nemmeno le integrazioni sono considerate sufficienti si riparte da 0.
se l'offerta di risarcimento non sar? ritenuta congrua dall'assicurato, trascorsi altri 15 gg per ricevere materialmente la liquidazione, il danneggiato potr? intraprendere l'azione direttamente nei confronti della propria compagnia di assicurazione.
quindi mentre con il vecchio sistema, per danni alle cose, al 61 gg si poteva intraprendere l'azione giudiziaria, nel caso del risarcimento diretto questo termine ? posticipato, e di tanto.
non solo ma ? lecito pensare che qlc compagnia di assicurazione riterr? sempre la documentazione incompleta dilatando all'infinito i tempi del risarcimento, prendendo per stanchezza l'assicurato.
claro??
prima dell'introduzione del nuovo codice delle assicurazioni bastava presentare il c.d. CID per vedersi risarcire dalla propria compagnia senza ulteriori aggravi.
adesso invece la compagnia assicuratrice, ricevuta la richiesta di risarcimento, se ritenuta incompleta, avr? 30 gg di tempo per chiedere al danneggiato l'integrazione di quanto a suo dire mancante.
ottenute le integrazioni, l'assicurazione avr? 60 gg di tempo nel caso di danno alle cose e 90 gg in caso di lesioni non gravi per proporre offerta di risarcimento. termini che iniziano a decorrer dall'effettivo ricevimento delle integrazioni, sempre se ritenute valide. se nemmeno le integrazioni sono considerate sufficienti si riparte da 0.
se l'offerta di risarcimento non sar? ritenuta congrua dall'assicurato, trascorsi altri 15 gg per ricevere materialmente la liquidazione, il danneggiato potr? intraprendere l'azione direttamente nei confronti della propria compagnia di assicurazione.
quindi mentre con il vecchio sistema, per danni alle cose, al 61 gg si poteva intraprendere l'azione giudiziaria, nel caso del risarcimento diretto questo termine ? posticipato, e di tanto.
non solo ma ? lecito pensare che qlc compagnia di assicurazione riterr? sempre la documentazione incompleta dilatando all'infinito i tempi del risarcimento, prendendo per stanchezza l'assicurato.
claro??
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