7k? di multa x eccesso di velocit? ma se ammazzi qualcuno adesso non becchi + l'ergastolo:
ma porco d...............
Riforma penale, via l'ergastolo
Nella bozza pena massima a 38 anni
Dalla bozza di riforma del codice penale scompare l'ergastolo (sostituito dalla pena massima di 38 anni) e viene introdotta la legittima difesa solo per la tutela della persona, non del patrimonio. Per ridurre in parte la discrezionalit? dei giudici, prevista l'abolizione delle circostanze attenuanti generiche per introdurre cos? l'obbligo di indicare i criteri seguiti per la sentenza. Il giudice decider? direttamente pene alternative al carcere.
Lo ha anticipato il giudice di Palermo Piergiorgio Morosini, uno dei componenti della commissione che ha iniziato i suoi lavori nel luglio scorso sotto la guida dell'ex parlamentare Giuliano Pisapia, e il risultato del cui lavoro ? stato consegnato nei giorni scorsi al ministro della Giustizia Clemente Mastella.
Addio ergastolo
Il progetto prevede l'abolizione della prigione a vita, sulla base del dettato costituzionale, secondo cui la pena non ? punitiva, ma deve servire a rieducare. Si prevede la sostituzione dell'ergastolo con la pena massima di 38 anni di carcere, anche se non ? esclusa una "soluzione aperta", ha spiegato Morosini, con trattamenti differenziati per i condannati per mafia e terrorismo. In passato l'abolizione dell'ergastolo era stata proposta da almeno un referendum, che per? aveva incassato una maggioranza di "no".
Legittima difesa
Tra le altre misure della riforma, che aggiorna il "Codice Rocco", ? previsto poi un ampliamento delle ragioni di legittima difesa, consentita in caso di pericolo di vita e per la difesa della libert? personale e sessuale, mentre viene abolita la norma che prevedeva la difesa del patrimonio, fortemente voluta dalla Lega Nord nella passata legislatura e fonte di forti polemiche tra schieramenti politici e tra magistratura e governo di centrodestra.
La discrezionalit? dei giudici
Vengono abolite le circostanze attenuanti generiche, introducendo cos? l'obbligo di indicare esattamente quali criteri si sono seguiti per quantificare la pena. Per il concorso in reato - per esempio, quello di concorso esterno in associazione mafiosa - deve essere indicato quale ? il contributo "concreto" dato dall'imputato. Il giudice invece potr? decidere direttamente pene alternative al carcere per certi reati, disposizione che oggi viene assunta dal Tribunale di sorveglianza, anche perch? la riforma punta ad ampliare il ricorso alle sanzioni interdittive, riparatorie e pecuniarie, con l'idea di riservare il carcere solo ai condannati per reati pi? gravi.
Nella bozza pena massima a 38 anni
Dalla bozza di riforma del codice penale scompare l'ergastolo (sostituito dalla pena massima di 38 anni) e viene introdotta la legittima difesa solo per la tutela della persona, non del patrimonio. Per ridurre in parte la discrezionalit? dei giudici, prevista l'abolizione delle circostanze attenuanti generiche per introdurre cos? l'obbligo di indicare i criteri seguiti per la sentenza. Il giudice decider? direttamente pene alternative al carcere.
Lo ha anticipato il giudice di Palermo Piergiorgio Morosini, uno dei componenti della commissione che ha iniziato i suoi lavori nel luglio scorso sotto la guida dell'ex parlamentare Giuliano Pisapia, e il risultato del cui lavoro ? stato consegnato nei giorni scorsi al ministro della Giustizia Clemente Mastella.
Addio ergastolo
Il progetto prevede l'abolizione della prigione a vita, sulla base del dettato costituzionale, secondo cui la pena non ? punitiva, ma deve servire a rieducare. Si prevede la sostituzione dell'ergastolo con la pena massima di 38 anni di carcere, anche se non ? esclusa una "soluzione aperta", ha spiegato Morosini, con trattamenti differenziati per i condannati per mafia e terrorismo. In passato l'abolizione dell'ergastolo era stata proposta da almeno un referendum, che per? aveva incassato una maggioranza di "no".
Legittima difesa
Tra le altre misure della riforma, che aggiorna il "Codice Rocco", ? previsto poi un ampliamento delle ragioni di legittima difesa, consentita in caso di pericolo di vita e per la difesa della libert? personale e sessuale, mentre viene abolita la norma che prevedeva la difesa del patrimonio, fortemente voluta dalla Lega Nord nella passata legislatura e fonte di forti polemiche tra schieramenti politici e tra magistratura e governo di centrodestra.
La discrezionalit? dei giudici
Vengono abolite le circostanze attenuanti generiche, introducendo cos? l'obbligo di indicare esattamente quali criteri si sono seguiti per quantificare la pena. Per il concorso in reato - per esempio, quello di concorso esterno in associazione mafiosa - deve essere indicato quale ? il contributo "concreto" dato dall'imputato. Il giudice invece potr? decidere direttamente pene alternative al carcere per certi reati, disposizione che oggi viene assunta dal Tribunale di sorveglianza, anche perch? la riforma punta ad ampliare il ricorso alle sanzioni interdittive, riparatorie e pecuniarie, con l'idea di riservare il carcere solo ai condannati per reati pi? gravi.
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