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Confisca della moto

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    #1

    Confisca della moto

    Chi sa per quali infrazioni ? prevista la confisca della moto?

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    #2
    Al fine di consentire di capire la portata delle novità si comunica che dal 23 Agosto 2005, con l'entrata in vigore delle nuove norme, in tutti i casi di violazione degli Art. 169 (Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore - limitatamente ai Commi 2 e 7) - Art. 170 (Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a due ruote, limitatamente ai Commi 3 - 4 e 5) e Art. 171 (Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote) del Codice della Strada commessi alla guida di motoveicoli o ciclomotori; nonché in tutti i casi in cui i predetti veicoli siano utilizzati per la commissione di reati :

    è sempre prevista la CONFISCA del veicolo !

    A titolo esplicativo subirà la CONFISCA (il veicolo non sarà più restituito !), oltre alle sanzioni penali o amministrative già in precedenza previste, non solo chi adopera la moto ed il ciclomotore per commettere reati quali scippi, rapine ecc., ma anche chi guida la moto o il ciclomotore privo del prescritto casco protettivo o con il medesimo non allacciato; oppure chi trasporta oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente; a chi trasporta animali in maniera non conforme; a chi si fa trainare da altro veicolo . . . . ecc. ecc.

    La novità avrà effetti pratici molto importanti, si invita alla massima attenzione !

    Le nuove norme introducono anche novità riguardo il "Patentino per ciclomotori", la patente di guida (casi di revoca) e novità riguardo il fermo amministrativo di motocicli e ciclomotori.

    Si specifica che al momento del sequestro il ciclomotore o il motoveicolo viene introdotto obbligatoriamente in Depositeria perchè non è ammesso l'affidamento al trasgressore; solo dopo 30 gg. l'affidamento può essere concesso previa domanda del proprietario del mezzo.

    Ulteriori precisazioni

    La legge n.168 del 17/08/2005 di conversione al decreto legge 115/2005, pubblicata in G.U n.194 del 22/08/2005 ed in vigore dal 23/08/2005, ha apportato modifiche all’art 213 del Codice della Strada in materia di sequestro e confisca, in particolare aggiungendo il comma 2 sexies, che incide profondamente sulle sanzioni accessorie previste per alcune violazioni ed in particolare per le violazioni previste dall’art. 170 e 171. Tale intervento legislativo non ha provveduto a modificare il testo dell’art. 170 e 171, che è rimasto invariato, bensì ha introdotto la sanzione accessoria della confisca di ciclomotori e motoveicoli per tutte le violazioni dell’art 170 Commi 3 - 4 e 5 (*) e 171 del Codice.

    - Art.170 (Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a due ruote) La nuova sanzione accessoria della confisca di ciclomotori e motoveicoli si applica in conseguenza di ogni violazione degli obblighi previsti dall’art 170, attualmente (*) solo per le ipotesi di violazione dei commi 3,4 e 5 (posizione del passeggero, divieto di farsi trainare, trasporto di oggetti e animali) per i quali la previgente normativa non prevedeva nessuna sanzione accessoria.

    Si ricorda che la possibilità di trasportare il passeggero sul ciclomotore è prevista dal 14 Luglio 2006 solo per conducente maggiorenne, su ciclomotore omologato per due persone e purché il veicolo sia dotato di Certificato di Circolazione e Targa del nuovo tipo (vedi pagina informativa).

    - Art.171 (Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote) Alla luce della mutata sanzione accessoria dell’art 171 consegue che, ogni volta che viene accertata una delle violazioni degli obblighi previsti (casco non indossato, ovvero non allacciato, ovvero non omologato), il ciclomotore o motoveicolo usato per commettere la violazione dovrà essere sequestrato, per la confisca.

    In tutti i casi in cui è prevista la confisca in base alle nuove norme, il veicolo viene sequestrato anche se appartiene a persona diversa dal contravventore.
    (*) A seguito della pubblicazione del D.L. n.262 del 3.10.2006 la normativa ha subito un'ulteriore modifica. Da tale data infatti le sanzioni alle norme contenute nell'art.170 Commi 1 e 2 (non reggere il manubrio con entrambe le mani, sollevare la ruota anteriore, trasportare un passeggero quando non consentito ecc.) che prevedevano il sequestro ai fini della confisca, vengono punite con la sanzione di € 68,25 (pagabile entro 60 giorni) e con il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni, che divengono 90 in caso di reiterazione della violazione nel biennio successivo.

    Confisca

    Per confisca si intende un provvedimento che sarà emesso dal Prefetto a seguito del verbale di sequestro redatto dall'organo di polizia, con il quale si perde la proprietà del veicolo a titolo definitivo.
    Si potrà ottenere il dissequestro, e quindi evitare la confisca, solo a seguito dell'archiviazione del verbale avverso il quale è stato presentato ricorso o in altri limitati casi (ad es. veicolo già denunciato come rubato e che tale non risultava al momento dell'accertamento).
    Per le ipotesi penali il provvedimento di confisca sarà emesso dall'Autorità Giudiziaria competente e la confisca evitata solo nell'ipotesi di archiviazione degli atti o assoluzione.

    Il testo delle modifiche introdotte

    Legge n.168 del 17/08/2005 : (omiss . . . )

    Art. 5-bis.
    Modificazioni al codice della strada

    1. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente:

    «Art. 130-bis (Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone). - 1. La patente di guida e' revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale»;

    b) all'articolo 208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: &#171i cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi»;

    c) all'articolo 213:

    1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies,»;

    2) dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti:

    «2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalita' previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove e' custodito per trenta giorni. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo puo' chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' stato sottoposto a sequestro amministrativo.

    2-sexies. E' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorita' di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonche' la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili.»;

    d) all'articolo 214:

    1) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 1-ter,»;

    2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:

    «1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.»;

    3) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Nei casi di cui al comma 1, »;

    4) al comma 8, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «E' disposta, inoltre, la confisca del veicolo.».

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      #3
      La ''NUOVA'' Legge 168/05 mantiene la confisca solo nel caso in cui si compia un reato utilizzando un motoveicolo

      foto intervento

      Dal sito FederMoto.it



      "RIDOTTA LA CONFISCA DEL MOTOVEICOLO


      MODIFICATA LA LEGGE 168/05


      Il Senato ha approvato questa sera la modifica della Legge 168/05, che prevedeva la confisca del motoveicolo nel caso in cui il guidatore avesse compiuto una serie di infrazioni, alcune delle quali di assoluta scarsa importanza.


      La ''NUOVA'' Legge 168/05 mantiene la confisca solo nel caso in cui si compia un reato utilizzando un motoveicolo.


      Chi invece:
      - guida senza casco;
      - trasporta un passeggero quando questo non sia consentito;

      incorre nel:


      - fermo amministrativo (''sequestro'') del motoveicolo per 90 giorni, con custodia presso un deposito indicato dall’Autorità che eroga la sanzione.


      La Legge 168/05 prevede anche una norma transitoria, che riguarda tutti i motoveicoli sottoposti a confisca nel periodo in cui è rimasta in vigore la norma originaria:
      la confisca sarà trasformata in un fermo amministrativo di 90 giorni, tranne nel caso il motoveicolo sia stato utilizzato per compiere un reato.



      ''Si tratta di una decisione che rende giustizia a tutti i motociclisti – ha dichiarato il Presidente della FMI, Paolo Sesti. Una decisione che corregge una situazione di assoluta e ingiustificata severità, a fronte di infrazioni che in alcuni casi apparivano assolutamente marginali.
      Desidero ringraziare ufficialmente tutti i senatori della VIII Commissione Lavori Pubblici del Senato, che hanno collaborato alla modifica della Legge con i loro emendamenti.


      Così come ringrazio con uguale calore tutti i senatori che con la votazione in Aula di questa sera hanno posto riparo a quello che si era dimostrato un vero atto di ingiustizia nei confronti degli utenti delle due ruote a motore.
      Voglio ringraziare infine e sopratuttto il Ministro dei Trasporti Pietro Lunardi, che ha voluto seguire passo per passo l’iter della modifica alla Legge, rinnovando la sensibilità già ampiamente dimostrata quando aveva risposto alla mia Lettera Aperta dello scorso 8 settembre’''."



      Per avere altre news dal mondo motociclistico non indigiate nel visitare il sito della F.M.I

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        #4
        casco non allacciato -> confisca?

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          #5
          Invece per le infrazioni tipo scarico omologato ma senza db killer cosa è previsto?

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            #6
            Originally posted by r6andry77 View Post
            Invece per le infrazioni tipo scarico omologato ma senza db killer cosa ? previsto?
            DECAPITAZIONE.....


            a parte gli scherzi,,,,interessa anche a me.....chiss? mai che un giorno tolgo lo scarico originale alla BIMBA

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              #7
              Originally posted by r6andry77 View Post
              Invece per le infrazioni tipo scarico omologato ma senza db killer cosa ? previsto?
              se appurano che non hai il db-killer la sanzione dovrebbe essere uguale al montare uno scarico non omologato...con annessi 357? di multa, ritiro del libretto ed invio della moto in revisione....

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                #8
                bel post.....utile direi!!!

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                  #9
                  Originally posted by neeko72 View Post
                  se appurano che non hai il db-killer la sanzione dovrebbe essere uguale al montare uno scarico non omologato...con annessi 357? di multa, ritiro del libretto ed invio della moto in revisione....

                  cazzoooo..............

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                  • Font Size
                    #10
                    in compenso se ti fai tirare perchè hai finito la benza... te la confiscano?

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                      #11
                      se a uno scarico togli il db killer non è più omologato .... L'omologazione è valida solo con db inserito ... quindi prendi 357€ perchè giri con uno scarico non omologato

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                        #12
                        Originally posted by nyko683 View Post
                        se a uno scarico togli il db killer non ? pi? omologato .... L'omologazione ? valida solo con db inserito ... quindi prendi 357? perch? giri con uno scarico non omologato
                        e in pi? se sono carogne ti ritirano il libretto e ti fanno fare revision

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                          #13
                          Originally posted by neeko72 View Post
                          se appurano che non hai il db-killer la sanzione dovrebbe essere uguale al montare uno scarico non omologato...con annessi 357? di multa, ritiro del libretto ed invio della moto in revisione....
                          Adesso il db killer anche in pista, tra un po lo dovrai avere anche in garage

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                          • Font Size
                            #14
                            Originally posted by joker72 View Post
                            Adesso il db killer anche in pista, tra un po lo dovrai avere anche in garage
                            per il momento solo misano e imola...da quello che so io

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                            • Font Size
                              #15
                              anche a varano melegari!!! le prove organizzate dal circuito vogliono i db killer e moto assicurate!!!!!

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