In neretto ho evidenziato le modifiche che + colpiranno coloro che con le stragi del sabato sera non c'entrano un beneamato cazz0 tipo noi motociclisti....pensateci, 3 mesi senza patente....o peggio 6 per aver dato una tiratina alla moto......
Articolo 1
(Modifiche all?articolo 117 Codice della Strada)
1. All?articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 1 ? soppresso;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis: Ai titolari di patente di guida di categoria B, rilasciata a far data dal 1? giugno 2007, per i primi tre anni dal rilascio non ? consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. Tale limitazione non si applica ai veicoli, autorizzati ai sensi dell?articolo 188, adibiti al servizio di persona invalida, purch? la stessa sia presente sul veicolo.";
c) nel comma 3 le parole "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti "al comma 2 e 2-bis" ;
nel comma 5 le parole ",e comunque prima di aver raggiunto l?et? di venti anni," sono soppresse e le parole "da euro 74 a euro 296" sono sostituite con le parole "da euro 148,00 a euro 594,00".
Articolo 2
(Modifiche all?articolo 142 in materia di velocit? dei veicoli)
1. All?articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
nel comma 6, dopo le parole "le risultanze di apparecchiature debitamente omologate" sono aggiunte le seguenti: "anche per il calcolo della velocit? media di percorrenza su tratti determinati";
il comma 9 ? sostituito dal seguente:
"9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocit? ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI";
dopo il comma 9 ? aggiunto il seguente:
"9.bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocit? ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754,00 a euro 7.018,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.";
Il comma 11 ? sostituito dal seguente:
"11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate";
Il comma 12 ? sostituito dal seguente:
"12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria ? della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9 bis, la sanzione amministrativa accessoria ? la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
Articolo 3
(Modifiche all?articolo 173 in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida)
All?articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, il comma 3 ? sostituito dal seguente:
"3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ? soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 ? soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Dalla violazione prevista dal comma 2 consegue sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di ulteriore violazione nel periodo di due anni, la sospensione ? da due a sei mesi.".
Articolo 4
(Modifiche in materia di sanzioni amministrative per la violazione
di altre norme di comportamento del Codice della Strada)
1. All?art. 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
nel comma 4 le parole "da euro 143 a euro 570" sono sostituite dalle seguenti "da euro 370 a euro 1.485". Di seguito ? aggiunto il seguente periodo: "E? soggetto alla medesima sanzione chiunque altera l?estratto del registro di servizio, o copia dell?orario di servizio, salva l?applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.";
nel comma 5 le parole "da euro 143 a euro 570" sono sostituite dalle seguenti "da euro 370 a euro 1.485";
nel comma 6 le parole "da euro 22 a euro 88" sono sostituite dalle seguenti "da euro 143 a euro 570";
il comma 7 ? sostituito dal seguente:
"7. Chiunque non ha con s? o tiene in modo incompleto l?estratto di servizio o copia dell?orario di servizio ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.".
All?articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nel comma 22, primo periodo, le parole "sospensione della patente di guida da sei a ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "revoca della patente di guida".
All?articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo del comma 3 le parole "da euro 143,00 a euro 570,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 370,00 a euro 1.485,00". Di seguito ? aggiunto il seguente periodo: "? soggetto alla medesima sanzione chiunque altera il libretto individuale di controllo o l?estratto del registro di servizio, o copia dell?orario di servizio salvo che il fatto costituisca reato,";
b) nel comma 4 le parole "o altera" e le parole "salvo che il fatto costituisca reato" sono soppresse.
Alla tabella dei punteggi annessa all?articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modifiche:
a) i riferimenti all?articolo 142 sono sostituiti dai seguenti:
- comma 8 punti 5
- commi 9 e 9 bis punti 10
b) i riferimenti all?articolo 174 sono sostituiti dai seguenti:
- comma 4 punti 10
- comma 5 punti 10
- comma 7 punti 5
c) il riferimento al comma 19 dell?articolo 176 ? soppresso;
d) i riferimenti all?articolo 178 sono sostituiti dai seguenti:
- comma 3 punti 10
- comma 4 punti 5
e) i riferimenti all?articolo 191 sono sostituiti dai seguenti:
- comma 1 punti 8
- comma 2 punti 4
- comma 3 punti 8
Articolo 5
(Modifiche agli articoli 186 e 187 in materia di guida
in stato di ebbrezza alcolica o sotto l?effetto di stupefacenti)
All?articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 2 ? sostituito dal seguente:
" 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza ? punito con l?arresto fino a tre mesi e con l?ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena ? l?arresto da due a sei mesi e l?ammenda da euro 3.000,00 a euro 12.000,00. E? fatta salva, in ogni caso, l?applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All?accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida ? revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato ? commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie pi? violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell?articolo 223.";
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Qualora viene accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), l?organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonch? la sua rimozione e il trasporto in idoneo luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non pu? essere affidato in custodia al trasgressore. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice, dispone la confisca del veicolo con il quale, ? stato commesso il reato ai sensi dell?art 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. In tale ultimo caso, ? disposto il fermo amministrativo per un periodo di 180 giorni, secondo le disposizioni del capo II, sezione II, del titolo VI. In caso di dissequestro prima della sentenza, il cancelliere del giudice che lo ha disposto, nel termine di quindici giorni, trasmette copia autentica del provvedimento di dissequestro all?organo di polizia competente per territorio rispetto al luogo in cui il veicolo ? custodito affinch? provveda al fermo amministrativo.";
"2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo ? il tribunale in composizione monocratica.";
"2-quater Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e misure di sicurezza di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione di pena a richiesta delle parti.";
nel comma 5, dopo l?ultimo periodo ? aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell?articolo 187.";
nel comma 6, le parole: "ai fini dell?applicazione delle sanzioni di cui al comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell?applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis." Di seguito sono aggiunte le seguenti parole: " Agli stessi fini ? considerato in stato di ebbrezza chiunque, avendo conseguito patente di guida da non pi? di tre anni, all?esito degli accertamenti di cui ai commi 4 e 5 risulti avere un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,2 grammi per litro (g/l). Ai fini del computo dei tre anni si applicano le disposizioni di cui all?articolo 218 ? bis, comma 3.";
il comma 7 ? sostituito dal seguente:
"7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 20.000,00. Se la violazione ? commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente ? rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000,00 ad euro 24.000,00. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180 giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Con l?ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie pi? violazioni nel corso di un biennio, ? sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.".
All?articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 1 ? sostituito dal seguente:
" 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope ? punito, con l?arresto fino a tre mesi e con l?ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena ? l?arresto da due a sei mesi e l?ammenda da euro 3.000,00 a euro 12.000,00. E? fatta salva, in ogni caso, l?applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All?accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida ? sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato ? commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie pi? violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell?articolo 223.";
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale, ? stato commesso il reato ai sensi dell?art 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni del comma 2-bis dell?articolo 186.";
"1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo ? il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell?articolo 186 comma 2 -quater.";
dopo il comma 5 ? aggiunto il seguente:
"5-bis. Qualora l?esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l?assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all?esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni. Si applicano le disposizioni dell?articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata ? depositata presso l?Ufficio o il Comando da cui dipende l?organo accertatore.";
il comma 7 ? soppresso;
il comma 8 ? sostituito dal seguente:
" 8. In caso di rifiuto dell?accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente ? punito, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni di cui all?articolo 186, comma 7. Con l?ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell?articolo 119. Si applicano le disposizioni dell?articolo 128, comma 2 bis.".
(Modifiche all?articolo 117 Codice della Strada)
1. All?articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 1 ? soppresso;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis: Ai titolari di patente di guida di categoria B, rilasciata a far data dal 1? giugno 2007, per i primi tre anni dal rilascio non ? consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. Tale limitazione non si applica ai veicoli, autorizzati ai sensi dell?articolo 188, adibiti al servizio di persona invalida, purch? la stessa sia presente sul veicolo.";
c) nel comma 3 le parole "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti "al comma 2 e 2-bis" ;
nel comma 5 le parole ",e comunque prima di aver raggiunto l?et? di venti anni," sono soppresse e le parole "da euro 74 a euro 296" sono sostituite con le parole "da euro 148,00 a euro 594,00".
Articolo 2
(Modifiche all?articolo 142 in materia di velocit? dei veicoli)
1. All?articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
nel comma 6, dopo le parole "le risultanze di apparecchiature debitamente omologate" sono aggiunte le seguenti: "anche per il calcolo della velocit? media di percorrenza su tratti determinati";
il comma 9 ? sostituito dal seguente:
"9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocit? ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI";
dopo il comma 9 ? aggiunto il seguente:
"9.bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocit? ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754,00 a euro 7.018,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.";
Il comma 11 ? sostituito dal seguente:
"11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate";
Il comma 12 ? sostituito dal seguente:
"12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria ? della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9 bis, la sanzione amministrativa accessoria ? la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
Articolo 3
(Modifiche all?articolo 173 in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida)
All?articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, il comma 3 ? sostituito dal seguente:
"3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ? soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 ? soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Dalla violazione prevista dal comma 2 consegue sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di ulteriore violazione nel periodo di due anni, la sospensione ? da due a sei mesi.".
Articolo 4
(Modifiche in materia di sanzioni amministrative per la violazione
di altre norme di comportamento del Codice della Strada)
1. All?art. 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
nel comma 4 le parole "da euro 143 a euro 570" sono sostituite dalle seguenti "da euro 370 a euro 1.485". Di seguito ? aggiunto il seguente periodo: "E? soggetto alla medesima sanzione chiunque altera l?estratto del registro di servizio, o copia dell?orario di servizio, salva l?applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.";
nel comma 5 le parole "da euro 143 a euro 570" sono sostituite dalle seguenti "da euro 370 a euro 1.485";
nel comma 6 le parole "da euro 22 a euro 88" sono sostituite dalle seguenti "da euro 143 a euro 570";
il comma 7 ? sostituito dal seguente:
"7. Chiunque non ha con s? o tiene in modo incompleto l?estratto di servizio o copia dell?orario di servizio ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.".
All?articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nel comma 22, primo periodo, le parole "sospensione della patente di guida da sei a ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "revoca della patente di guida".
All?articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo del comma 3 le parole "da euro 143,00 a euro 570,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 370,00 a euro 1.485,00". Di seguito ? aggiunto il seguente periodo: "? soggetto alla medesima sanzione chiunque altera il libretto individuale di controllo o l?estratto del registro di servizio, o copia dell?orario di servizio salvo che il fatto costituisca reato,";
b) nel comma 4 le parole "o altera" e le parole "salvo che il fatto costituisca reato" sono soppresse.
Alla tabella dei punteggi annessa all?articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modifiche:
a) i riferimenti all?articolo 142 sono sostituiti dai seguenti:
- comma 8 punti 5
- commi 9 e 9 bis punti 10
b) i riferimenti all?articolo 174 sono sostituiti dai seguenti:
- comma 4 punti 10
- comma 5 punti 10
- comma 7 punti 5
c) il riferimento al comma 19 dell?articolo 176 ? soppresso;
d) i riferimenti all?articolo 178 sono sostituiti dai seguenti:
- comma 3 punti 10
- comma 4 punti 5
e) i riferimenti all?articolo 191 sono sostituiti dai seguenti:
- comma 1 punti 8
- comma 2 punti 4
- comma 3 punti 8
Articolo 5
(Modifiche agli articoli 186 e 187 in materia di guida
in stato di ebbrezza alcolica o sotto l?effetto di stupefacenti)
All?articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 2 ? sostituito dal seguente:
" 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza ? punito con l?arresto fino a tre mesi e con l?ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena ? l?arresto da due a sei mesi e l?ammenda da euro 3.000,00 a euro 12.000,00. E? fatta salva, in ogni caso, l?applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All?accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida ? revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato ? commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie pi? violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell?articolo 223.";
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Qualora viene accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), l?organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonch? la sua rimozione e il trasporto in idoneo luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non pu? essere affidato in custodia al trasgressore. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice, dispone la confisca del veicolo con il quale, ? stato commesso il reato ai sensi dell?art 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. In tale ultimo caso, ? disposto il fermo amministrativo per un periodo di 180 giorni, secondo le disposizioni del capo II, sezione II, del titolo VI. In caso di dissequestro prima della sentenza, il cancelliere del giudice che lo ha disposto, nel termine di quindici giorni, trasmette copia autentica del provvedimento di dissequestro all?organo di polizia competente per territorio rispetto al luogo in cui il veicolo ? custodito affinch? provveda al fermo amministrativo.";
"2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo ? il tribunale in composizione monocratica.";
"2-quater Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e misure di sicurezza di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione di pena a richiesta delle parti.";
nel comma 5, dopo l?ultimo periodo ? aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell?articolo 187.";
nel comma 6, le parole: "ai fini dell?applicazione delle sanzioni di cui al comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell?applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis." Di seguito sono aggiunte le seguenti parole: " Agli stessi fini ? considerato in stato di ebbrezza chiunque, avendo conseguito patente di guida da non pi? di tre anni, all?esito degli accertamenti di cui ai commi 4 e 5 risulti avere un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,2 grammi per litro (g/l). Ai fini del computo dei tre anni si applicano le disposizioni di cui all?articolo 218 ? bis, comma 3.";
il comma 7 ? sostituito dal seguente:
"7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 20.000,00. Se la violazione ? commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente ? rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000,00 ad euro 24.000,00. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180 giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Con l?ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie pi? violazioni nel corso di un biennio, ? sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.".
All?articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 1 ? sostituito dal seguente:
" 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope ? punito, con l?arresto fino a tre mesi e con l?ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena ? l?arresto da due a sei mesi e l?ammenda da euro 3.000,00 a euro 12.000,00. E? fatta salva, in ogni caso, l?applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All?accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida ? sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato ? commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie pi? violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell?articolo 223.";
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale, ? stato commesso il reato ai sensi dell?art 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni del comma 2-bis dell?articolo 186.";
"1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo ? il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell?articolo 186 comma 2 -quater.";
dopo il comma 5 ? aggiunto il seguente:
"5-bis. Qualora l?esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l?assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all?esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni. Si applicano le disposizioni dell?articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata ? depositata presso l?Ufficio o il Comando da cui dipende l?organo accertatore.";
il comma 7 ? soppresso;
il comma 8 ? sostituito dal seguente:
" 8. In caso di rifiuto dell?accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente ? punito, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni di cui all?articolo 186, comma 7. Con l?ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell?articolo 119. Si applicano le disposizioni dell?articolo 128, comma 2 bis.".
Comment