Ecco l'articolo:
2-bis. I TRASFERIMENTI PER DONAZIONE o per altri atti a titolo
gratuito di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri
titoli e denaro contante, nonche' la costituzione di vincoli di
destinazione sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti
aliquote:
a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta, sul
valore eccedente euro 100.000: 4 per cento;
b) se fatti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini
in linea retta, nonche' di affini in linea collaterale fino al terzo
grado: 6 per cento;
c) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
2-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 2-bis, lettera a), negli
atti di donazione e negli altri atti a titolo gratuito, nonche' negli
atti di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, aventi per oggetto aziende,
azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante,
devono essere indicati gli estremi delle donazioni e degli altri atti
a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore del
coniuge, dei parenti in linea retta o di alcuno di essi, nonche' i
relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione,
l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a
carico solidalmente del dante causa e del beneficiario, la sanzione
amministrativa da uno a due volte la maggiore imposta dovuta.?;[/COLOR]
Ora, non so se avete capito ma quel pezzo di m... di Prodi aveva detto nel colloqio TV vs Berlusca che tale tassa avrebbe colpito solo i grandi patrimoni...
... se leggete bene ci si riferisce a valori superiori a soli 100.000 ?...
... ma sopratutto rileggetevi ORA la frase in grassetto che indica la RETROATTIVITA' della norma...
... dice che TUTTE le donazioni ricevute nella vostra vita dai vostri familiari si SOMMANO e se il valore supera i 100.000 ? dovete il 4% dell'eccedenza allo stato, se dagli zii il 6%...
... essendo le donazioni citate dalla norma inclusive di cessioni di DENARO CONTANTE si intendono ovviamente anche paghette, prestiti mai restituiti, soldi per acquistare qualsivoglia cosa dati da genitori o parenti ecc ecc
TUTTO va sommato iniziate a farvi due conti...
... qui sarebbe da spaccare tuttoooooooooooooo
2-bis. I TRASFERIMENTI PER DONAZIONE o per altri atti a titolo
gratuito di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri
titoli e denaro contante, nonche' la costituzione di vincoli di
destinazione sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti
aliquote:
a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta, sul
valore eccedente euro 100.000: 4 per cento;
b) se fatti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini
in linea retta, nonche' di affini in linea collaterale fino al terzo
grado: 6 per cento;
c) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
2-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 2-bis, lettera a), negli
atti di donazione e negli altri atti a titolo gratuito, nonche' negli
atti di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, aventi per oggetto aziende,
azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante,
devono essere indicati gli estremi delle donazioni e degli altri atti
a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore del
coniuge, dei parenti in linea retta o di alcuno di essi, nonche' i
relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione,
l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a
carico solidalmente del dante causa e del beneficiario, la sanzione
amministrativa da uno a due volte la maggiore imposta dovuta.?;[/COLOR]
Ora, non so se avete capito ma quel pezzo di m... di Prodi aveva detto nel colloqio TV vs Berlusca che tale tassa avrebbe colpito solo i grandi patrimoni...
... se leggete bene ci si riferisce a valori superiori a soli 100.000 ?...
... ma sopratutto rileggetevi ORA la frase in grassetto che indica la RETROATTIVITA' della norma...
... dice che TUTTE le donazioni ricevute nella vostra vita dai vostri familiari si SOMMANO e se il valore supera i 100.000 ? dovete il 4% dell'eccedenza allo stato, se dagli zii il 6%...
... essendo le donazioni citate dalla norma inclusive di cessioni di DENARO CONTANTE si intendono ovviamente anche paghette, prestiti mai restituiti, soldi per acquistare qualsivoglia cosa dati da genitori o parenti ecc ecc
TUTTO va sommato iniziate a farvi due conti...
... qui sarebbe da spaccare tuttoooooooooooooo
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