Benvenuto/a su DAIDEGAS FORUM, il primo forum di Moto del Mondo, creato da Davide Polo nel 2001. Se questa è la tua prima visita consulta le Domande frequenti e termini del sito b> facendo clic sul link sopra. E' necessario registrarsi b>
prima di poter postare: clicca sul link 'REGISTRARSI' qui sopra per procedere. Per iniziare a leggere i messaggi,
seleziona il forum che vuoi visitare dalla selezione qui sotto, la lettura è aperta al 100%.
Ma è sempre meglio partecipare no?
Accidente ...
22 Giugno 2005 ... si 2005 !!! mi arriva la notifica di una contravvenzione per superamento limiti velocita' ... manco a dirlo in valtrebbia ... i soliti 350 euro e sospensione patente con decurtazione punti.
Ebbene ... l'altro giorno mi arriva un cartellino dai caraBBinieri con richiesta di presentarmi in caserma "subito" per "motivi che la riguardano" ...
... Dave mi aveva gia' promesso di portarmi le arance ... se l'arresto fosse stato invece definitivo gli spiaceva perche' ( parole sue )
"ambe' mi spiace ... mi lasci ...azz ... la moto non ce l'hai piu' ... la macchina meglio di no ... azz allora speriamo non sia una cosa definitiva "
Invece era per ritirarmi la patente un mese ... 1 ANNO E MEZZO DOPO LA CONTRAVVENZIONE !!!
Vabbuo' ... ora sono come un pensionato non autosufficiente ... mi tocca farmi venire a prendere per ogni cassata ...
Vabbuo' .. almeno non ho la moto quindi mi rode poco
mi dispiace molto per quello che ti ? successo.
ma davvero sono cose da non credere, come si possono aspettare anni per punire le persone, ma che senso ha fare cose del genere se lo scopo ? quello di salvaguardare noi utenti della strada.
Bisognerebbe proprio rifare tutto da capo, mi sa che la strada per avere una legislazione seria in questo campo ? ancora parecchio lunga
....fai ricorsooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Un mio amico l'ha vinto...
eh ma quei signori hanno gia' la mia patente ed e' gia' stata spedita a piacenza ... anche qui notare :
Prendo la multa a piacenza ... mi arriva l anotifica del verbale ...
porto la patente al mio paese ... la ritirano e la mandano a piacenza ... io torno alla ccaserma e devo fare richiesta per potrerla ritirare presso la caserma dei carabbinieri vicino a me ... piacenza rimanda la patente al mio paese ...
...certo che lele ...non ti puoi assentare un attimo dal lavoro perch? altrimenti perdi tempo ...ma caspita sei sempre qua collegato a DDG a rispondere a tutte le cagate che ti scrivono... ...non penso che cmq fai un gran lavorare
eh ma quei signori hanno gia' la mia patente ed e' gia' stata spedita a piacenza ... anche qui notare :
Prendo la multa a piacenza ... mi arriva l anotifica del verbale ...
porto la patente al mio paese ... la ritirano e la mandano a piacenza ... io torno alla ccaserma e devo fare richiesta per potrerla ritirare presso la caserma dei carabbinieri vicino a me ... piacenza rimanda la patente al mio paese ...
ahah ma che burocrazia del menga !
Strano perch? la patente che viene ritirata e consegnata alla Prefettura di Piacenza oppure U.T.G., quando viene apposto il timbro della sospensione, viene nuovamente trasmessa ai Carabinieri di competenza....ossia dove risiede l'utente a cui ? stata ritirata la patente...........? strana sta cosa......
Cmq se non ti presentavi con l'invito dei CC, rischiavi la denuncia a piede libero, per mancata presentazione all'A.G.. (per rispondere a qualche post di prima)....
Per la scadenza prima della notifica della sospensione, mi devo informare....ma non dovrebbe avere scadenza.....ti far? sapere.
A parte tutto questo, mi dispiace molto per la situazione...so cosa vuol dire, restare a piedi ed essere (un peso) agli altri per muoverti......ma se sono veri amici non si fanno problemi.........
La sospensione della patente di guida a tempo determinato viene applicata come sanzione amministrativa accessoria quando il titolare sia incorso nella violazione di norme del Codice della strada.
Sospensione come sanzione amministrativa accessoria di sanzioni amministrative pecuniarie
L?agente che accerta la violazione provvede al ritiro materiale della patente e al rilascio di un permesso provvisorio di guida che consenta di condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall?interessato.Entro 5 giorni dal ritiro la patente deve essere inviata al prefetto territorialmente competente. Questi, nei successivi 15 giorni, emana l?ordinanza, in cui viene indicata la durata della sospensione, che va notificata all?interessato, comunicata ai competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione e iscritta sulla patente. Se il termine di 15 giorni non viene rispettato, l?interessato pu? ottenere la restituzione della patente.
E? ammesso ricorso al prefetto competente territorialmente avverso la sanzione principale.
La sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente pu? essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale, ove consegue per legge alla violazione di determinate norme del codice della strada, (nella specie, eccesso di velocit?), per la quale ? stata applicata la sanzione pecuniaria principale, e ci? anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, non costituendo questo ultimo fatto presupposto indefettibile per l?applicazione di detta sanzione accessoria. (Cass. Civ., Sez. I, 16 marzo 2001, n. 3832). [RV0202]
Patente ? Revoca e sospensione ? Sospensione temporanea
La sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente che consegue di diritto ad alcune violazioni del codice della strada, (nella specie, eccesso di velocit?), pu? essere irrogata nel termine generale della prescrizione quinquennale, anche in caso di contestazione differita e, quindi, di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, nonch? in caso di acquiescenza alla sanzione pecuniaria principale, che gi? conteneva i presupposti per l?applicazione della sanzione accessoria, in quanto non essendo pi? impugnabile n? in sede amministrativa n? in sede giurisdizionale, non pu? farsi luogo ad alcun accertamento di fatto che solo il contravventore avrebbe potuto sollecitare con un?opposizione tempestiva. (Cass. Civ., Sez. I, 9 marzo 2001, n. 3455).
Comment