Dagli asili ai viaggi, dalle palestre agli abbonamenti, dal calcio alle pay tv sono molte le spese per cui si pu? chiedere un indennizzo. Un vademecum dell?Unione consumatori spiega cosa fare anche su mutui, prestiti e affitti
ROMA. Gli abbonamenti e tutte le vacanze, tutte le manifestazioni sportive e la paytv, ogni tipo di evento, e poi la frequentazione di palestre, corsi, scuole, universit?, i biglietti per spettacoli, musei e luoghi di cultura, e ancora le rette per asili, nidi e mense scolastiche, le rate del mutuo e gli affitti, le spese per i matrimoni e le altre cerimonie: ? lungo l?elenco delle voci e delle attivit? di cui si pu? chiedere il rimborso o sospendere i pagamenti.
L?Unione nazionale dei consumatori (www.consumatori.it) ha compilato un ricco vademecum per i consumatori, specificando di volta in volta i diritti degli utenti ed i nuovi riferimenti normativi su cui fare leva, con l'elenco delle spese rimborsabili dopo il varo degli ultimi decreti che hanno esteso a tutta Italia i provvedimenti che prima valevano solo per le zone rosse. Norme che, come ? noto, vietano per legge gli spostamenti (salvo che per 4 motivi da dimostrare tramite autocertificazione: comprovate esigenze lavorative; situazioni di necessit?; motivi di salute; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza) e dispongono la sospensione di molte attivit? con l?esclusione dei servizi considerati essenziali.
Su alcune di queste situazioni, precisa l?Unc, le regole per i rimborsi sono stabilite dagli stessi decreti pubblicati in questi giorni dal Governo, mentre per altre fattispecie si deve far riferimento alle regole generali contenute nel Codice civile e nel Codice del consumo.
In generale, non potendo i consumatori usufruire di un determinato servizio, ricorre la fattispecie dell?impossibilit? sopravvenuta della prestazione prevista dall'art. 1463 del Codice civile (?Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilit? della prestazione dovuta non pu? chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia gi? ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito?). Insomma, chi paga per avere un servizio che poi, non per colpa sua, non viene effettuato, ha diritto di essere rimborsato (neppure il fornitore, ovviamente, ? responsabile, ma altrimenti si gioverebbe di un arricchimento ingiustificato).
Attenzione, per?, perch? nell?attuale situazione di emergenza, al rimborso non si aggiunge il diritto del consumatore a ricevere risarcimenti del danno, proprio per il fatto che la mancata prestazione non dipende da una colpa di chi doveva eseguirla: insomma, s? alla restituzione di quanto versato dal consumatore; no al risarcimento di ulteriori danni, specifica l?Unione consumatori.
Ecco in dettaglio i rimborsi previsti per le diverse tipologie di servizio ed i nuovi diritti definiti dalle norme appena emanate.
Abbonamento trasporti pubblici (bus, treno)
E? sospesa su tutto il territorio nazionale la circolazione delle persone, dunque, per i trasporti bisogna distinguere se il servizio ? rimasto attivo oppure no, perch? ovviamente nel primo caso, il consumatore ha diritto al rimborso della quota parte di abbonamento non usufruita (per impossibilit? sopravvenuta). Nel caso di servizi ancora attivi, invece, in linea teorica questi potrebbero essere utilizzati dall?abbonato per gli spostamenti consentiti (motivi di lavoro, salute o necessit?), quindi per i consumatori che non intendono giovarsene ? consigliabile di recedere per iscritto e sospendere i pagamenti (ad esempio, l?abbonamento era stipulato per spostamenti di lavoro e il consumatore ? stato messo in smart working).
Affitto
Bisogna distinguere tra locazioni commerciali (negozi, botteghe, etc.) e quelle ad uso abitativo. Per le prime, secondo quanto previsto dal decreto Cura-Italia (art. 65) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all?emergenza, ai soggetti esercenti attivit? d?impresa ? riconosciuto un credito d?imposta nella misura del 60 per cento dell?ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Per gli altri contratti di locazione ad uso personale ? pi? difficile giustificare l?interruzione dei pagamenti anche qualora non si fosse nelle condizioni materiali di usufruire dell?immobile (pensiamo allo studente fuori sede che ? rientrato nella sua residenza lasciando l?appartamento vuoto).
In entrambi i casi applicabile sarebbe comunque il recesso per gravi motivi, che per? prevede un termine di preavviso di sei mesi da parte del locatore.
Alberghi
Per espressa previsione del decreto Cura-Italia (art. 88), le disposizioni di cui all'articolo 28 del dl 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno da svolgere entro il 3 aprile 2020. Ne consegue che chi aveva prenotato un albergo, ha diritto alla restituzione delle somme versate: insomma, l'albergatore non pu? trattenere l?anticipo o la caparra, non essendo il consumatore inadempiente. Anche chi aveva prenotato un hotel per lavoro, se non ritiene che sussistano comprovate esigenze per viaggiare, ha diritto alla restituzione di quanto versato.
Come per i pacchetti turistici, ricordiamo che per i soggiorni prenotati oltre il 3 aprile 2020 (ad esempio vacanze estive), la normativa non consente attualmente di disdire questo tipo di viaggi.
Asilo, nido, mense scolastiche
Essendo sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attivit? didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, il consumatore ha diritto di interrompere i pagamenti, ma anche di chiedere la restituzione delle somme versate limitatamente al periodo in cui non pu? fruire del servizio. Stesso discorso per le mense scolastiche. Questa regola prevale su eventuali clausole contrattuali, ivi comprese quelle che dovessero stabilire decadenze o interessi di mora. Se si ? stipulato un contratto di finanziamento si pu? interrompere il versamento delle rate comunicando alla finanziaria per iscritto l?impossibilit? di frequentare.
Qualora la scuola dovesse proporre l?attivazione di corsi a distanza, si pu? ritenere che il consumatore resti libero di accettare o meno la nuova offerta di servizi didattici, valutando la sua possibilit?/interesse di usufruire di corsi online (in caso contrario ? bene comunicare per iscritto il ?rifiuto? di servizi a distanza).
Assicurazione Rc Auto
Per motivi analoghi a quelli del bollo auto, che comunque sempre pagato perch? le auto possono ancora circolare (nei limiti consentiti oggi), non sembra giustificata una sospensione dei pagamenti, anche perch? l?auto deve essere coperta da assicurazione anche se parcheggiata sulla pubblica via. Esistono comunque formule contrattuali per sospendere le coperture se si ? certi di non utilizzare un veicolo che si trova parcheggiato in aree private e non aperte al pubblico.
Bollette elettriche
L?Autorit? per l?energia ? intervenuta su alcuni termini che riguardano i contenziosi pendenti di luce, acqua e gas (allungando da 120 a 180 giorni il termine per le conciliazioni) e prevedendo che sospensioni e distacchi siano ?congelati? fino al 3 aprile.
Concerti, spettacoli teatrali, eventi vari
Sono sospese in tutta Italia le manifestazioni organizzate e gli eventi in ogni luogo, sia pubblico sia privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri. In questi casi, per espressa previsione del decreto Cura-Italia (art. 88, 2 comma), ricorre la sopravvenuta impossibilit? della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. I consumatori hanno quindi diritto al rimborso presentando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione della istanza, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
Anche queste disposizioni si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020, quindi fino al 3 aprile.
Corsi vari (lingue, musica, cucina, ecc.)
E? sospesa su tutto il territorio nazionale la circolazione delle persone e gli assembramenti e non ? quindi consentito frequentare alcun genere di corso (lingua straniera, musica, danza, corsi di ginnastica, cucina, scuola guida, etc.): ne deriva che il consumatore ha diritto di interrompere i pagamenti e, se avesse versato degli anticipi, pu? anche chiedere la restituzione delle somme versate limitatamente al periodo in cui non pu? fruire del servizio. Questa regola prevale su eventuali clausole contrattuali, ivi comprese quelle che dovessero stabilire decadenze o interessi di mora.
Se si ? stipulato un contratto di finanziamento si pu? interrompere il versamento delle rate comunicando alla finanziaria per iscritto l?impossibilit? di frequentare.
Qualora la scuola dovesse proporre l?attivazione di corsi a distanza, si pu? ritenere che il consumatore resti libero di accettare o meno la nuova offerta di servizi didattici, valutando la sua possibilit?/interesse di usufruire di corsi online (in caso contrario, ? bene comunicare per iscritto l?eventuale rifiuto di servizi a distanza).
Finanziamenti privati
Su rate e finanziamenti privati il Governo non ? intervenuto, quindi si tratta di verificare caso per caso se si pu? sospendere il pagamento. Per esempio, nel caso del finanziamento attivato per un?auto che non ? stata consegnata, per degli arredi la cui consegna ? stata posticipata dal venditore: in queste situazioni, dovrebbe sussistere il diritto del consumatore di sciogliersi dal contratto.
notizia da: LaStampa.it
ROMA. Gli abbonamenti e tutte le vacanze, tutte le manifestazioni sportive e la paytv, ogni tipo di evento, e poi la frequentazione di palestre, corsi, scuole, universit?, i biglietti per spettacoli, musei e luoghi di cultura, e ancora le rette per asili, nidi e mense scolastiche, le rate del mutuo e gli affitti, le spese per i matrimoni e le altre cerimonie: ? lungo l?elenco delle voci e delle attivit? di cui si pu? chiedere il rimborso o sospendere i pagamenti.
L?Unione nazionale dei consumatori (www.consumatori.it) ha compilato un ricco vademecum per i consumatori, specificando di volta in volta i diritti degli utenti ed i nuovi riferimenti normativi su cui fare leva, con l'elenco delle spese rimborsabili dopo il varo degli ultimi decreti che hanno esteso a tutta Italia i provvedimenti che prima valevano solo per le zone rosse. Norme che, come ? noto, vietano per legge gli spostamenti (salvo che per 4 motivi da dimostrare tramite autocertificazione: comprovate esigenze lavorative; situazioni di necessit?; motivi di salute; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza) e dispongono la sospensione di molte attivit? con l?esclusione dei servizi considerati essenziali.
Su alcune di queste situazioni, precisa l?Unc, le regole per i rimborsi sono stabilite dagli stessi decreti pubblicati in questi giorni dal Governo, mentre per altre fattispecie si deve far riferimento alle regole generali contenute nel Codice civile e nel Codice del consumo.
In generale, non potendo i consumatori usufruire di un determinato servizio, ricorre la fattispecie dell?impossibilit? sopravvenuta della prestazione prevista dall'art. 1463 del Codice civile (?Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilit? della prestazione dovuta non pu? chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia gi? ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito?). Insomma, chi paga per avere un servizio che poi, non per colpa sua, non viene effettuato, ha diritto di essere rimborsato (neppure il fornitore, ovviamente, ? responsabile, ma altrimenti si gioverebbe di un arricchimento ingiustificato).
Attenzione, per?, perch? nell?attuale situazione di emergenza, al rimborso non si aggiunge il diritto del consumatore a ricevere risarcimenti del danno, proprio per il fatto che la mancata prestazione non dipende da una colpa di chi doveva eseguirla: insomma, s? alla restituzione di quanto versato dal consumatore; no al risarcimento di ulteriori danni, specifica l?Unione consumatori.
Ecco in dettaglio i rimborsi previsti per le diverse tipologie di servizio ed i nuovi diritti definiti dalle norme appena emanate.
Abbonamento trasporti pubblici (bus, treno)
E? sospesa su tutto il territorio nazionale la circolazione delle persone, dunque, per i trasporti bisogna distinguere se il servizio ? rimasto attivo oppure no, perch? ovviamente nel primo caso, il consumatore ha diritto al rimborso della quota parte di abbonamento non usufruita (per impossibilit? sopravvenuta). Nel caso di servizi ancora attivi, invece, in linea teorica questi potrebbero essere utilizzati dall?abbonato per gli spostamenti consentiti (motivi di lavoro, salute o necessit?), quindi per i consumatori che non intendono giovarsene ? consigliabile di recedere per iscritto e sospendere i pagamenti (ad esempio, l?abbonamento era stipulato per spostamenti di lavoro e il consumatore ? stato messo in smart working).
Affitto
Bisogna distinguere tra locazioni commerciali (negozi, botteghe, etc.) e quelle ad uso abitativo. Per le prime, secondo quanto previsto dal decreto Cura-Italia (art. 65) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all?emergenza, ai soggetti esercenti attivit? d?impresa ? riconosciuto un credito d?imposta nella misura del 60 per cento dell?ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Per gli altri contratti di locazione ad uso personale ? pi? difficile giustificare l?interruzione dei pagamenti anche qualora non si fosse nelle condizioni materiali di usufruire dell?immobile (pensiamo allo studente fuori sede che ? rientrato nella sua residenza lasciando l?appartamento vuoto).
In entrambi i casi applicabile sarebbe comunque il recesso per gravi motivi, che per? prevede un termine di preavviso di sei mesi da parte del locatore.
Alberghi
Per espressa previsione del decreto Cura-Italia (art. 88), le disposizioni di cui all'articolo 28 del dl 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno da svolgere entro il 3 aprile 2020. Ne consegue che chi aveva prenotato un albergo, ha diritto alla restituzione delle somme versate: insomma, l'albergatore non pu? trattenere l?anticipo o la caparra, non essendo il consumatore inadempiente. Anche chi aveva prenotato un hotel per lavoro, se non ritiene che sussistano comprovate esigenze per viaggiare, ha diritto alla restituzione di quanto versato.
Come per i pacchetti turistici, ricordiamo che per i soggiorni prenotati oltre il 3 aprile 2020 (ad esempio vacanze estive), la normativa non consente attualmente di disdire questo tipo di viaggi.
Asilo, nido, mense scolastiche
Essendo sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attivit? didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, il consumatore ha diritto di interrompere i pagamenti, ma anche di chiedere la restituzione delle somme versate limitatamente al periodo in cui non pu? fruire del servizio. Stesso discorso per le mense scolastiche. Questa regola prevale su eventuali clausole contrattuali, ivi comprese quelle che dovessero stabilire decadenze o interessi di mora. Se si ? stipulato un contratto di finanziamento si pu? interrompere il versamento delle rate comunicando alla finanziaria per iscritto l?impossibilit? di frequentare.
Qualora la scuola dovesse proporre l?attivazione di corsi a distanza, si pu? ritenere che il consumatore resti libero di accettare o meno la nuova offerta di servizi didattici, valutando la sua possibilit?/interesse di usufruire di corsi online (in caso contrario ? bene comunicare per iscritto il ?rifiuto? di servizi a distanza).
Assicurazione Rc Auto
Per motivi analoghi a quelli del bollo auto, che comunque sempre pagato perch? le auto possono ancora circolare (nei limiti consentiti oggi), non sembra giustificata una sospensione dei pagamenti, anche perch? l?auto deve essere coperta da assicurazione anche se parcheggiata sulla pubblica via. Esistono comunque formule contrattuali per sospendere le coperture se si ? certi di non utilizzare un veicolo che si trova parcheggiato in aree private e non aperte al pubblico.
Bollette elettriche
L?Autorit? per l?energia ? intervenuta su alcuni termini che riguardano i contenziosi pendenti di luce, acqua e gas (allungando da 120 a 180 giorni il termine per le conciliazioni) e prevedendo che sospensioni e distacchi siano ?congelati? fino al 3 aprile.
Concerti, spettacoli teatrali, eventi vari
Sono sospese in tutta Italia le manifestazioni organizzate e gli eventi in ogni luogo, sia pubblico sia privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri. In questi casi, per espressa previsione del decreto Cura-Italia (art. 88, 2 comma), ricorre la sopravvenuta impossibilit? della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. I consumatori hanno quindi diritto al rimborso presentando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione della istanza, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
Anche queste disposizioni si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020, quindi fino al 3 aprile.
Corsi vari (lingue, musica, cucina, ecc.)
E? sospesa su tutto il territorio nazionale la circolazione delle persone e gli assembramenti e non ? quindi consentito frequentare alcun genere di corso (lingua straniera, musica, danza, corsi di ginnastica, cucina, scuola guida, etc.): ne deriva che il consumatore ha diritto di interrompere i pagamenti e, se avesse versato degli anticipi, pu? anche chiedere la restituzione delle somme versate limitatamente al periodo in cui non pu? fruire del servizio. Questa regola prevale su eventuali clausole contrattuali, ivi comprese quelle che dovessero stabilire decadenze o interessi di mora.
Se si ? stipulato un contratto di finanziamento si pu? interrompere il versamento delle rate comunicando alla finanziaria per iscritto l?impossibilit? di frequentare.
Qualora la scuola dovesse proporre l?attivazione di corsi a distanza, si pu? ritenere che il consumatore resti libero di accettare o meno la nuova offerta di servizi didattici, valutando la sua possibilit?/interesse di usufruire di corsi online (in caso contrario, ? bene comunicare per iscritto l?eventuale rifiuto di servizi a distanza).
Finanziamenti privati
Su rate e finanziamenti privati il Governo non ? intervenuto, quindi si tratta di verificare caso per caso se si pu? sospendere il pagamento. Per esempio, nel caso del finanziamento attivato per un?auto che non ? stata consegnata, per degli arredi la cui consegna ? stata posticipata dal venditore: in queste situazioni, dovrebbe sussistere il diritto del consumatore di sciogliersi dal contratto.
notizia da: LaStampa.it
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