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sostituire il portatarga nn ? piu' reato...

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    #16
    Originally posted by drako View Post
    infatti stavo proprio pensando di stamparmi la dichiarazione di Vitelli e metterla nel sottosella.....
    sperando che sappiano chi ? Vitelli
    Originally posted by drako View Post
    quella dell'art. 78 te la danno lo stesso x modifiche al veicolo non riportate sulla carta di circolazione.
    OCCHIO!omologabile NON vuol dire omologato.
    me l'ha fatto notare un vigile.....
    infatti, a discrezione del viglile applicano il 78 od il 100, i prodotti sono omologati secondo le normative europee ma, poi, dipende dallo stato dove l'installi e dalla moto. I miei scarichi sono di produzione Akrapovic esclusivamente per Yamaha (sul catalogo Akra non esistono e non sono ordinabili direttamente), ho un foglio in tasca con scritto che sono omologati solo per l'MT01, nonostante questo la polizia fa storie.

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      #17
      mi ? appena arrivato in mail questo da un mio fornitore, ValterMoto, la metto qui cosi da fare chiarezza..ciaooo

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        #18
        ok, è lo stesso articolo, ma se mi fermano i carabinieri in Vatrebbia, per un controllo , e vedono un portatarga aftermarket omologato (non quello artigianale del mio amico) secondo le normative europee, cosa fanno? sanno chi è Vitelli? essendo che ho trovato un prontuario di applicazione (http://www.foxpol.it/file_news/inter...oneart_100.pdf) con delle norme ben specifiche, dovranno cambiare quelle norme alle forze dell'ordine perché della mia fotocopia non se ne fanno nulla. Questo almeno finché non si sparge la notizia...
        Last edited by omarMT01; 10-03-10, 13:59.

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          #19
          TROVATA!!!



          il problema è che nel prontuario è scritto che la variazione dell'alloggiamento è da art.78 mentre lui dice che così non è.



          g Carrozzeria: struttura portante, trasformazioni con cambio d’uso o di categoria del veicolo (es. autovettura trasformata in autocarro o viceversa), divisori interni per animali (si applica però l'art. 169 CDS), rifacimento del cassone o aggiunta di dispositivi accessori (es. ribaltabile), allestimento per veicoli ad uso speciale o per trasporti specifici (es. interno di ambulanze, carri funebri, ecc.), aggiunta di celle refrigerate o gruppi frigoriferi per trasporti ATP, gru, martinetti; strutture posteriori a sbalzo non presenti in sede di omologazione (v. però al riguardo la nota 9 alla prima delle ipotesi sanzionatorie che seguono), ecc.
          h Sterzo Targa: (3) modifica volante, installazione o eliminazione servosterzo; modifica alloggiamento targa.

          Circolava con il veicolo sopra indicato al quale erano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali di cui all'art. 71 CDS (o ai dispositivi di equipaggiamento indicati all'art. 72 CDS) senza che risulti aver superato la prescritta visita e prova con aggiornamento della carta di circolazione. Veniva infatti accertato che ... [indicare la modifica non annotata, es: montava pneumatici siglati ... di dimensioni più grandi di quelle previste (v. nota 12), montava gancio di traino non annotato, trainava carrello appendice non indicato sulla carta di circolazione, aveva cambiato tipo di silenziatore (v. nota 7), aveva aggiunto serbatoi supplementari sì da superare nel veicolo la capacità complessiva di 1.200 litri, aveva installato impianto a gas, luci di colore diverso (v. nota 11), serbatoi sul rimorchio (sia pure provvisori) per alimentare la motrice, aveva modificato l'alloggiamento della targa ecc.]. La carta di circolazione è immediatamente ritirata e trasmessa all'UMC di ... Il conducente è autorizzato a condurre per la via più breve il veicolo fino a ... (luogo da lui indicato); ivi giunto, il veicolo non potrà essere più utilizzato fino a che non avrà superato con esito favorevole la prescritta visita e prova.

          Note operative
          3 Per l'art. 236 regolamento CDS le caratteristiche costruttive e funzionali sono elencate nell'appendice V del titolo III dello stesso regolamento. Oltre che nei casi richiamati nelle Note introduttive la violazione in esame ricorre anche quando su veicoli trasformati si apportano modifiche successivamente alla trasformazione autorizzata.
          Es., per una vettura trasformata in autocarro integrano gli estremi della presente violazione: la rimozione del divisorio (o griglia); il ripristino, anche se occasionale, dei posti e/o dei finestrini posteriori, ecc.

          Nella lettera parlano di lettera G (carrozzeria) in realtà è alla lettera h (sterzo e targa).

          Se consideriamo che le forze dell'ordine dovrebbero fare quel che dice il prontuario, siamo punto e a capo, ma se tenete in tasca questa lettera sarà più credibile dell'articolo di una rivista redatto da un giornalista.
          Il problema è per chi deve asportare il parafango posteriore (come ME), chi già non ce l'ha, e la targa è fissata ad un telaietto, non credo che si crei il problema.
          Last edited by omarMT01; 10-03-10, 18:17.

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            #20
            vab? ho capito...continuo col portatarga oriGGinale....

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              #21
              modifica alloggiamento targa non va letto come sostituzione ma come modifica delle caratteristiche ben specificate nell'articolo

              e lo ripeto
              altezza da terra, inclinazione, luce targa, catadiotro, posizione, tutte cose che possono essere rispettate anche non avendo il portatarga originale.
              Last edited by AndreaRS250; 10-03-10, 21:28.

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