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sostituire il portatarga nn ? piu' reato...

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    #1

    sostituire il portatarga nn ? piu' reato...

    Un parere del direttore generale della Motorizzazione chiarisce che il portatarga non rientra fra le caratteristiche costruttive dei veicoli. Dunque ? possibile adottarne anche uno non originale
    Nessun problema per chi sostituisce il portatarga della propria moto. Lo ribadisce il direttore generale della Motorizzazione Civile, Maurizio Vitelli, con una lettera al corpo della Polizia Locale di Jesolo.
    C'erano stati molti verbali in zona, proprio per l'uso di porta targa non originali, e della cosa ha finito per occuparsi l'Assobike, l'Associazione delle aziende produttrici di ricambi aftermarket, che ? riuscita a ottenere questo chiarimento dal dirigente della sede centrale. Dunque Vitelli ha chiarito che il portatarga non rientra fra i componenti cui fa riferimento l'art. 78 del Codice: "modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione".
    La spiegazione ? molto tecnica. Per rientrare nell'art. 78, un componente, oltre a essere indicato nel Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada, deve essere anche individuato con un provvedimento della Motorizzazione. E non risultano provvedimenti relativi al portatarga.
    "Non si rilevano - scrive Vitelli - provvedimenti atti a individuare, tra le caratteristiche costruttive da sottoporre a eventuale aggiornamento della carta di circolazione a seguito di modifica, l'alloggiamento targa".
    E continua: "Tutto ci? premesso, si ritiene, per quanto argomentato, che l'eventuale modifica dell'alloggiamento targa non debba essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione".
    Dunque la sostituzione di tale componente con altri commerciali ? concessa; ferme restando alcune caratteristiche dimensionali di base e, soprattutto, il tetto massimo di 30? per l'inclinazione sulla verticale.
    :festa2:
    Last edited by manu27; 09-03-10, 10:51.

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    #2
    non lo è mai stato... sfortunatamente chi lo sostituiva

    1. teneva la targa a vassoio (30 gradi max... giusto per ricordarlo)
    2. senza luce targa
    3. senza catadiottro

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      #3
      una volta il solo spostamento(per nn dire la manomissione) della targa da un supporto all'altro aveva bisogno di nullaosta, in quanto la targa ? di proprieta' dello stato e il supporto era omologato in concordato con i costruttori...

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        #4
        ogni parte della moto è omologata..
        e le dimensioni e alloggiamento (la posizione) sono regolati dalla legge.

        chi sostituiva il portatarga, non rispettava posizione, inclinazione, dotazione... non è il materiale che fa la differenza.

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          #5
          Originally posted by AndreaRS250 View Post
          ogni parte della moto è omologata..

          ...(la posizione) sono regolati dalla legge.
          tipo le custom che la mettono sul lato sterno del forcellone...

          Un mio amico, la tolta da sotto la sella e l'ha messa, con una staffa, in basso tipo parasassi.



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          il problema sarà che se trovi il "simpatico", prima ti fanno la multa e poi fai ricorso...
          Last edited by omarMT01; 09-03-10, 14:21.

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            #6
            casomai infrazione...non reato...

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              #7
              il codice parla chiaro.
              parla di alloggiamento e non di portatarga.
              e poi la regolamenta così, posizionata nella parte piu posteriore del veicolo, con luce targa omologata, leggibile ad almeno 20 metri e inclinazione di 30° rispetto alla perpendicolare del suolo.

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                #8
                quindi, il mio amico che ha amputato la moto e l'ha messa come parasassi è legale mentre sul lato a metà forcellone no, sopratutto perché non è visibile da tutte le angolazioni?

                Un'altra cosa, più posteriore rispetto alla carrozzeria? non è necessario che sia oltre la ruota, basta che non sia sotto il codino?
                Last edited by omarMT01; 09-03-10, 14:40.

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                  #9
                  l'alloggiamento indica anche il posto dove la targa è prevista dal codice della strada atto in quel paese, in questo caso il nostro.
                  i custom che l'hanno laterale sono passibili di sequestro del libretto.
                  quindi anche il tuo amico.
                  perchè l'ha spostata dalle fiche di omologazione.
                  se tu guardi tutti i portatarga originali finiscono nella parte piu posteriore del veicolo.

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                    #10
                    quindi i porta targa after market portano al ritiro del libretto, non ne ho mai visto uno che posizione la targa esattamente nella stessa posizione.

                    Allora cosa intende Vitelli con:
                    "Non si rilevano - scrive Vitelli - provvedimenti atti a individuare, tra le caratteristiche costruttive da sottoporre a eventuale aggiornamento della carta di circolazione a seguito di modifica, l'alloggiamento targa".
                    E continua: "Tutto ciò premesso, si ritiene, per quanto argomentato, che l'eventuale modifica dell'alloggiamento targa non debba essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione".????

                    Cioè, di cosa parla questo Thread???
                    Last edited by omarMT01; 09-03-10, 15:26.

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                      #11
                      Ho trovato queste info nel PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE:
                      Collocava la targa sull'autoveicolo (motoveicolo o rimorchio) sopra indicato con modalit? di installazione diverse da quelle stabilite dal regolamento di esecuzione, in quanto ... (descrivere).
                      Note operative:
                      1 La targa (v. art. 258 regolamento CDS) va collocata nella sua esatta posizione (non pu? essere posta, ad es., sul cruscotto o sul lunotto posteriore, n? pu? essere scambiata quella anteriore con quella posteriore, ecc.). L'art. 259 regolamento CDS fissa poi le modalit? di installazione delle targhe di cui si richiamano qui alcuni particolari.
                      2 La targa di immatricolazione posteriore di auto e motoveicoli pu? essere centrale o spostata verso la met? sinistra del veicolo, ma il suo bordo sinistro non pu? andare in nessun caso fuori sagoma.
                      3 Nei rimorchi, rimorchi agricoli e macchine operatrici trainate, detta targa deve essere invece posta in prossimit? del margine posteriore destro del veicolo lasciando una congrua distanza dalla targa ripetitrice.
                      4 Se la forma del veicolo lo richiede la targa pu? essere inclinata all'indietro fino a 30? rispetto alla verticale.
                      5 Il bordo inferiore della targa posteriore deve distare dal suolo a veicolo scarico non meno di 0,30 m (0,20 per motoveicoli) e non pi? di 1,20 m (con elevazione fino a 2 m per veicoli con particolari caratteristiche costruttive, o per i quali pu? essere ammessa anche una inclinazione della targa in avanti fino a 15?).
                      6 Per motoveicoli la targa non pu? superare, a scarico, l'inclinazione di 30 gradi all'indietro e di 15 in avanti. per i quali pu? essere ammessa anche una inclinazione della targa in avanti fino a 15?).
                      7 Se la targa, a causa del suo irregolare posizionamento, risulta illeggibile concorre anche l'ipotesi dell'art. 102, c. 7.
                      8 Se il portatarga ? stato alterato, manomesso o posizionato in sede o modo diversi da quanto previsto dall'omologazione di quel tipo di veicolo, si applica l'art. 78 CDS.
                      9 La targa installata irregolarmente non si ritira salvo che manchi dei requisiti propri (es. non rifrangente).
                      Al punto uno parla di non spostare la targa, ma come esempio parla di cruscotto o lunotto, non pala di pochi centimetri.

                      Al punto cinque parla di posizioni, le massime possibili, essendo un prontuario verificano che non sia stata spostata oltre il consentito.

                      Il punto sei lo conosciamo.

                      Il punto sette potrebbe valere anche per chi la mette sul forcellone perch? ? visibile solo da un lato.

                      Il punto otto ? quello a cui si riferisce Vitelli.

                      Quindi?? se mi ferma un poliziotto che non ha sentito di questa "precisazione", che facciamo? prendiamo la multa e poi facciamo ricorso?

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                        #12
                        Originally posted by omarMT01 View Post
                        Ho trovato queste info nel PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE:


                        Al punto uno parla di non spostare la targa, ma come esempio parla di cruscotto o lunotto, non pala di pochi centimetri.

                        Al punto cinque parla di posizioni, le massime possibili, essendo un prontuario verificano che non sia stata spostata oltre il consentito.

                        Il punto sei lo conosciamo.

                        Il punto sette potrebbe valere anche per chi la mette sul forcellone perch? ? visibile solo da un lato.

                        Il punto otto ? quello a cui si riferisce Vitelli.

                        Quindi?? se mi ferma un poliziotto che non ha sentito di questa "precisazione", che facciamo? prendiamo la multa e poi facciamo ricorso?
                        Temo di si, con annesse rotture di scatole e spese del ricorso...
                        Ma in teoria facendoti la multa per il portatarga non dovrebbero anche ritirare il libretto?

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                          #13
                          esatto, perch? ? scritto che quel punto si rif? all'art.78.

                          Mentre Vitelli dice che cos? non deve essere

                          "Non si rilevano - scrive Vitelli - provvedimenti atti a individuare, tra le caratteristiche costruttive da sottoporre a eventuale aggiornamento della carta di circolazione a seguito di modifica, l'alloggiamento targa".
                          E continua: "Tutto ci? premesso, si ritiene, per quanto argomentato, che l'eventuale modifica dell'alloggiamento targa non debba essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione".
                          Last edited by omarMT01; 09-03-10, 17:11.

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                          • Font Size
                            #14
                            infatti stavo proprio pensando di stamparmi la dichiarazione di Vitelli e metterla nel sottosella.....
                            quella dell'art. 78 te la danno lo stesso x modifiche al veicolo non riportate sulla carta di circolazione.
                            OCCHIO!omologabile NON vuol dire omologato.
                            me l'ha fatto notare un vigile.....

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                            • Font Size
                              #15
                              non deve essere la stessa posizione al millimetro... ma tra una targa sotto il codone e una sulla ruota.. ce ne passa... da legge è fissata anche l'altezza dal suolo.

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