Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sequestro del libretto per frecce omologate e portatarga non originale!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Sequestro del libretto per frecce omologate e portatarga non originale!

    Onde evitare una orda di mail ci teniamo a precisare che normalmente non diamo spazio a questo tipo di "proteste", ma quella che abbiamo ricevuto oggi da Augusto ci ha colpito particolarmente sia per l'apparente gravità sia per la precisione con la quale è descritta.


    Shot at 2007-07-19

    Se fosse vera, e ammetto che non abbiamo una conoscenza così approfondita del CdS (Codice della Strada) da poterlo aiutare, sarebbe grave...
    Da qui l'idea di pubblicare la sua lettera nella speranza che qualcuno competente gli possa dare una mano a risolvere il problema.

    Sabato 14 luglio la Polizia Stradale mi sequestra il libretto della moto e mi multa di 370 € per aver montato quattro frecce difformi da quelle originali e un porta targa anch'esso non originale senza aver aggiornato la carta di circolazione.
    Non ha pregio il fatto che le frecce siano omologate, gli agenti sono inflessibili sulla base dell'art. 78 C.d.S. mi contestano il fatto che seppur omologate avrei dovuto fare una revisione straordinaria della moto e registrare i nuovi dispositivi sul libretto.

    Il lunedì successivo vado alla Motozizzazione di Torino dove un ingegnere mi spiega che loro non sono in possesso di alcuna direttiva in merito all'aggiornamento dei dispositivi contestati nel mio verbale e che sul libretto non possono scrivermi un bel niente e che addirittura riguardo al portatarghe il CdS non impone nessun obbligo se non un'inclinazione massima di 30°.

    Scopro così di essere stato multato per non aver fatto una cosa che non è possibile fare!!!
    A questo punto chiedo una dichiarazione scritta all'ingegnere, ma la mia richiesta non può essere soddisfatta.
    Per venirmi in aiuto mi spiega che l'applicazione dell'articolo 78 per quanto fiscale è legittimo, ma che l'art. 236 del Regolamento (CdS) e il relativo appendice 5 dispongono che gli aggiornamenti a me contestati vanno eseguiti secondo il decreto ministeriale in materia, ma che tale decreto non è mai stato fatto né tanto meno inviato alle motorizzazioni!
    L'unico modo per avere un documento che certifichi l'impossibilità dell'aggiornamento è avviare la procedura che sarebbe poi bocciata con la motivazione che mi interessa, ma ciò implicata l'accettazione del verbale, il pagamento dei 370 € e l'impossibilità di fare ricorso perché una volta pagato ho accettato!
    Se io facessi ricorso invece mi troverei senza moto almeno fino a fine anno visto le tempistiche dell'iter burocratico non sono certo brevi e facili da percorrere.
    Senza considerare il fatto che se il ricorso venisse bocciato la sanzione potrebbe raddoppiare e che non essendo pratico della materia dovrei farmi assistere da un legale di solito molto costoso!
    Mi sento completamente impotente di fronte a questa situazione, cosa posso fare per liberarmi da questa trappola?!

    Questo è quello che è successo ad Augusto.

    Penso che parecchi di noi si trovano nella stessa situazione!!!!!!!!!


    Motoblog press
    Last edited by yzfr1rossa; 20-07-07, 06:37.

  • Font Size
    #2
    ma infatti da quello che sò io i portatarga non devono necessariamente avere l'omologazione...

    certo che adesso per quel ragazzo è un bel casino...
    Last edited by vfr'89; 20-07-07, 06:39.

    Comment


    • Font Size
      #3
      ragazzi...qualcuno esperto in materia riesce a recuperare dal CdS gli articoli riguardanti la possibilità di montare accessori omologati???

      Comment


      • Font Size
        #4
        Beh, gli estremi per il ricorso ci sono in quanto la moto rispettava l'art.72 del cds che parla di dispositivi luminosi & c.

        Per riavere la moto subito mi sa che occorre fare la revisione in attesa del giudizio del giudice...cmq, vai da un avvocato...in rete ci sono un sacco di ricorsi vinti su queste cose, in mano ad un avvocato un ricorso vinto vale come "precedente" e garantisce la vittoria del ricorso.

        Qua sotto gli articoli...

        CODICE DELLA STRADA - Articoli 72 e 78.


        Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.

        1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

        a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
        b) dispositivi silenziatori, e di scarico se hanno il motore termico;
        c) dispositivi di segnalazione acustica;
        d) dispositivi retrovisori;
        e) pneumatici o sistemi equivalenti.

        2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0.35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:

        a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti d'attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli con decreto del Ministero dei Trasporti;
        b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
        c)contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento (1).

        3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento (1).

        4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

        5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

        6. Il Ministro dei Trasporti, sentito il Ministro dell'Interno, con propri decreti, stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

        7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

        8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei Trasporti, Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei Trasporti salvo quanto previsto nell'articolo 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

        9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione (2).

        10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei Trasporti.

        11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

        12. Con decreto del Ministro dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

        13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

        (1) Così modificato dal Decreto L.vo 10/9/93, n. 360. (2) Così sostituito dal Decreto L.vo 10/9/93, n. 360.

        Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

        1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

        2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

        3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

        4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI.


        --------------------------------------------------------------------------------

        Ministero dei Trasporti - Divisione IV
        Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997



        Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO. "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
        Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
        Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
        Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
        Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:


        ex 00 0000

        Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.

        Il Direttore Centrale
        Dr. Ing. Tullio D'ULISSE


        --------------------------------------------------------------------------------

        Circolare Ministeriale sulle normative che regolano l'omologazione dei pneumatici.


        387.0 NOZIONI DI CARATTERE GENERALE (5) (6)

        I dati relativi alle dimensioni e alle caratteristiche che devono equipaggiare un veicolo sono annotati sulla carta di circolazione del medesimo. Ciascun pneumatico riporta, impresso sul proprio fianco, oltre che al marchio del costruttore, alla data di costruzione, al marchio di omologazione ed altre sigle anche i seguenti dati caratteristici:

        - la marcatura delle dimensioni comprendente l'indicazione delle misure della sezione nominale trasversale (espressa in millimetri)del rapporto nominale d'aspetto (rapporto tra l'altezza della sezione e la larghezza nominale moltiplicato per il coefficiente "100") e del tipo struttura ("Radiale" o "Diagonale");
        - gli indici di prestazione, posti al di fuori della marcatura della misura, che comprendono l'indicazione del codice della velocità (velocità di riferimento per il carico ammesso) e dell'indice della capacità di carico (capacità di carico relativa alla velocità di riferimento). Tali indicazioni devono essere sempre riportate sul prospetto di omologazione del veicolo come prescritto, tra l'altro, dalla Direttiva n. 92/23/CEE.

        Con l'entrata in vigore del Regolamento ECE, recante prescrizioni uniformi per l'omologazione dei pneumatici, le norme inerenti alle marcature caratteristiche che individuano il tipo di pneumatico hanno subito modificazioni, rendendo difficoltose, tra l'altro, le verifiche da parte dei competenti organi di Controllo sull'equivalenza tra i pneumatici identificati con marcature nuove norme e vecchie norme. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga sostituito il tipo di pneumatico di primo equipaggiamento con altro di caratteristiche differenti da quelle riportate nella carta di circolazione può essere necessario l'aggiornamento del documento di circolazione del veicolo (tramite emissione di un duplicato della carta di circolazione) (3) (4) (5): Di seguito sono riassunte, caso per caso, le principali procedure per aggiornare la carta di circolazione, quando ricorra tale eventualità.

        387.4 INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TIPO DI PNEUMATICO: PNEUMATICI CON MARCATURE DIFFERENTI E OMOLOGAZIONE DEL VEICOLO NON AGGIORNATA.

        In questo caso il nuovo tipo di pneumatico non è stato riconosciuto ammissibile in alternativa a quello previsto in sede di omologazione del veicolo; pertanto sussiste l'obbligo di presentare il mezzo a visita e prova esibendo idonea documentazione tecnica che dovrà essere valutata, caso per caso, dal Funzionario della M.C.T.C. preposto all'espletamento delle operazioni tecniche. Occorre presentare la seguente domanda:

        B- Domanda di visita e prova del veicolo da presentare allo sportello dell'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. su mod. MC 2119 unitamente al mod. MC 2020, se necessario.
        BO Attestazioni di versamento su c/c postale degli importi relativi alla tariffa "3.1" (vedasi "Tariffe M.C.T.C." pag. Z.022/01). Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

        B1 Carta di circolazione del veicolo.
        B2 Dichiarazione di Nulla Osta rilasciata dal costruttore del veicolo(identificato per numero di telaio o attraverso la sigla completa del tipo) per il montaggio del nuovo tipo di pneumatico in alternativa a quello previsto originariamente. Con questa dichiarazione il costruttore del veicolo si assume piena responsabilità nei riguardi della trasformazione (8) e garantisce circa la compatibilità dei pneumatici con l'assetto statico e dinamico degli assi e delle sospensioni(9). Nella dichiarazione devono essere indicate le eventuali prescrizioni necessarie per la trasformazione. Il funzionario tecnico dell'Ufficio Provinciale, in sede di visita e prova, deve effettuare tutte le verifiche che riguardano il nuovo equipaggiamento. In particolare dovrà essere accertato che con l'installazione del nuovo tipo di pneumatico (8) (9):

        - le dimensioni massime di ingombro del veicolo rimangono invariate (i pneumatici non devono fuoriuscire dalla carrozzeria e non é nemmeno consentita l'applicazione di bandelle copriruota);
        -la circonferenza di rotolamento non sia superiore al 5% di quella originariamente ammessa;
        - il diametro del cerchio di calettamento diverga dall'originale non più del 10%:
        - l'indice di carico per asse e il codice della classe di velocità non siano inferiori a quelli del pneumatico originariamente installato.

        B3- Fotocopia delle pagine significative delle Tabelle CUNA.

        E' opportuno allegare questa documentazione per una veloce definizione della pratica da parte degli organi della M.C.T.C. L'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. provvede all'aggiornamento del documento di circolazione del veicolo (tramite emissione di un duplicato della carta di circolazione) (7); sulla carta di circolazione, viene annotato che è ammesso il montaggio del nuovo tipo di pneumatico "in alternativa" a quello previsto in sede di omologazione.

        Comment


        • Font Size
          #5
          non capisco dove sia la novità....
          LA LEGGE E' MOLTO CHIARA AL RIGUARDO....

          art.1 : se la notte precedente al verbale la moglie dell'agente non gliel'ha data, o in alternativa, l'ha data ad altri, detto agente è autorizzato ad inkularti a sangue senza motivazione plausibile...

          c'è poco da fare


          Last edited by ace; 20-07-07, 07:36.

          Comment


          • Font Size
            #6
            Spero sinceramente che sia una bufala perchè questa cosa è agghiacciante. Questo paese mi cala sempre più di punti....

            Comment


            • Font Size
              #7
              Altro che "non dare spazio a questo tipo di proteste", trovo semplicemente vergognoso che si spillino cos? a cuor leggero 700000 lire e si sequestri la moto sulla base di una interpretazione totalmente ARBITRARIA del Cds....

              Personalmente considero degli idioti quelli che si comprano il porta targa per mettere la targa orizzontale, ma quando l'inclinazione ? pari all'originale e oltretutto le frecce "contestate" presentano l'omologazione (tra l'altro a cosa serve l'omologazione delle sole frecce se poi devono per forza essere montate su di una moto....) mi sembra assurdo questo ostracismo delle forze dell'ordine..... e non posso che considerare questo episodio (come tutte le sanzioni stupide di questo tipo) una delle tante ed inefficaci reazioni "scomposte" delle forze dell'ordine di fronte al bisogno di sicurezza sulle strade..... Purtroppo ormai da 10-15 anni gli enti locali, con una vera e propria politica di "strozzinaggio", hanno deciso deliberatamente di considerare le sanzioni da infrazione del Cds come una importantissima componente dei propri bilanci (ogni ente mette a budget ogni anno il totale delle entrate derivanti da sanzioni previsto per l'anno successivo, come fosse un elemento sistematico insomma, cio? loro non possono ovviamente sapere quante infrazioni ci saranno, ma di fatto lo "decidono" "inventandosi" di sana pianta sanzioni assurde sfruttando i cavilli di un "compiacente" Cds)....

              Poco tempo fa ho letto un articolo che evidenziava questo "trend", riportando l'aumento pauroso delle entrate degli enti locali derivanti da sanzioni amministrative negli ultimi 15 anni.... e non credo che sia dovuto ad automobilisti pi? indisciplinati....

              In poche parole, i mass media (compiacenti) tormentano il pubblico con il problema della sicurezza sulle strade (e ci mancherebbe che non lo facessero, vista la carneficina che c'? ogni anno), ma fanno poi passare il messaggio che sia solo colpa della velocit? e imprudenza..... in questo modo possono giustificare gli autovelox nascosti dietro i cespugli nelle strade dritte e semi-deserte di campagna, le macchinette fotografiche sugli impianti semaforici (nella mia citt? ? pieno) che dovrebbero limitare gli incidenti "per ragioni di sicurezza" (in 10 anni che abito qui non ho MAI visto un incidente in un incrocio a semaforo attivo, tanto meno con feriti, in compenso il comune ha effettuato 20000 sanzioni di 160 euro e 6 punti di patente in meno di 6 mesi, anche a chi si azzardava a passare 1/1000 di secondo dopo il giallo).

              Purtroppo non so proprio cosa consigliare a questo ragazzo, sicuramente fare ricorso (probabilmente lo vincer?) ma ovviamente spendendo denaro per l'assistenza legale.... per cui uscirne "gratis" ? senza dubbio impossibile.... ed anche io sto pensando di rimettere il portatarga originale (unica modifica che ho sulla moto, e la targa ? quasi verticale), per impedire che, "per ragioni di sicurezza sulle strade", una amministrazione sempre pi? lontana dalla gente, tolga anche a me mezzo stipendio.....

              Comment


              • Font Size
                #8
                E' Una Vergogna !

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  L'anno scorso ho subito lo stesso trattamento.
                  Ho fatto ricordo al giudice di pace e a settembre si discuter? la causa.
                  Al limite contattami in pm e ti sapr? dare ulteriori info, al momento non ho il ricorso sottomano.
                  Se tu lavori e la moto ? il tuo unico mezzo di locomozione, puoi anche fargli un mazzo a tarallo all'agente che ti ha ritirato il libretto.
                  Io "purtroppo" ho intestata anche l'auto ,altrimenti gli facevo vedere i sorci verdi citandolo anche per danni, cos? gli passa la voglia di fare il cowboy in divisa.

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    Fai ricorso e lo vinci.
                    Si applica l'art (mi pare a memoria) 74. Non il 78 (applicato erroneamente dagli zelanti Tutori dell'Ordine)
                    Altrimenti per avere circolato con frecce non omologate si viene a subire una sanzione pi? severa di quella che si subirebbe per avere girato senza.
                    Ci? ? in contrasto con lo spirito della legge.
                    Vai da un avvocato e vedrai che risolvi tutto.

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      Io anni fa, nel 98, montavo queste sullo SRAD 750



                      che non sono omologate!!
                      Mi fermano i caramba del posto: le frecce erano attaccate col nastro isolante al telaietto sotto al codone ma funzionanti (ero stato a varano). Il cc insiste che secondo lui le frecce non si vedono...io dico che si vedono, lui che non si vedono, io mi incazzo e gli dico di farsi un esame alla vista. Conclusione: mi ritira il libretto e mi manda alla revisione e aggiunge una multa per velocit? pericolosa visto che l' avevo fatto incazzare. Preciso che montavo anche un termignoni non omologato ma per quello non mi ha detto niente
                      Allora dopo un paio di settimane vado alla revisione con lo scarico originale e le stesse frecce non omologate
                      Il tipo della revisione mi chiede il motivo per cui mi avevano ritirato il libretto: gli rispondo che ? stato perch? erano attaccate con il nastro (adesso erano attaccate ai lati del parafango/portatarga come le originali). E lui mi dice: non ci sono problemi!! e ho passato la revisione con frecce non omologate!!

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        se vogliamo aggiungerne altre ho appena letto su motociclismo fuoristrada il report di una gara di enduro in umbria, dove l'organizzatore AVEVA CHIESTO tutte le autorizzazioni comunali e provinciali ( che erano state concesse..) ma non le regionali, visto che la gara si svolgeva in una sola provincia...

                        le esimie forze dell'ordine si sono guardati bene di avvisarlo o contestargli la cosa IN ANTICIPO ( c'era tutto il tempo per farlo ) in modo che potesse regolarizzare la cosa o al limite disdire il tutto....

                        si sono presentati INVECE il giorno della gara, facendo contravvenzioni a TUTTI i partecipanti per le irregolarità sulla moto ( da fuoristrada) più assurde, dando una multa all'organizzatore ed impedendo la gara....

                        naturalmente buona parte dei partecipanti se l'è presa con l'organizzatore e ha rivoluto indietro i soldi... risultato questo sta vendendosi la macchina per poter ridare i soldi ai concorrenti e pagare comunque per l'organizzazione di una gara che NON c'è stata, più le multe inflitte...

                        secondo voi questa è prevenzione o accanimento CATTIVO e prevaricazione...???

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          Leggete quà: http://88.149.192.114/forum/showthre...81337purtroppo le frecce omologate sono un problema che per adesso non trova soluzione.
                          Last edited by Giu72; 20-07-07, 09:27.

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            ...non è un SEQUESTRO del libretto, ma un ritiro, per essere inviato alla motorizzazione per la revisione straordinaria, questo è stato eseguito perchè il paragrafo 5 dell'art 236 del reg. CDS comprende tra alri, l'alloggiamento della targa (che in questo caso non è più sul supporto originale) il regolamento prevede anche le misure min e max, non solo sull'inclinazione, ma anche sulla distanza dal suolo, sul lato ecc. inoltre da regolamento deve essere chiaramente leggibile dai tre lati (alto sx e dx) e tutti gli after market rendono la targa parzialmente illeggibile dall'alto,
                            detto questo non mi resta da dire che l'eccesso c'è da tutte le parti, c'è chi è troppo zelante e prende il suo lavoro per una missione, e chi delle regole se ne frega proprio, così, come al solito per colpa di... molti (purtroppo) ci vanno di mezzo tutti....

                            Comment


                            • Font Size
                              #15
                              Comunque la soluzione sta proprio nel fatto che se vogliono l'inciviltà...la devono avere.

                              Ve ne racconto una, liberi di credermi o meno...

                              Moto SRAD 600, marmitta Arrow trofeo NON omologata, sottocodone con portatarga "da bar", targa per la visuale dal satellite, spekkiettini in carbonio e freccine tutto non omologato...correva l'anno 2002 e i controlli punitivi erano solo agli albori...

                              Comunque ero effettivamente da arresto...ma questa è un'altra storia.

                              Il fatto: Stavo venendo su da Boasi (i genovesi capiranno), tipica strada dove si vanno a fare 2 pieghe il sabato...cmq venivo su allegro, non forte ma allegro...potete immaginare come tuonava quell'Arrow...esco da una curva e ci sono i CC in mezzo alla strada, paletta e inizia la commedia...

                              bla bla bla bla bla...libretto...patente...ma lei andava forte...ma lei faceva rumore...vediamo un pò la moto...

                              intermezzo: già fermo e con le mani nei capelli un tipo con un Monster dotato di Termignoni che supplicava l'agente di non ritirargli il libretto

                              Contestazione: allora ora le ritiro il libretto perchè i suoi spekkietti non sono omologati e...non lo faccio finire di parlare che con due colpi sekki spezzo i due spekkietti e li lancio nel bosco, lo guardo e..."scusi, non è vero, io NON HO gli spekkietti!"

                              Non vi dico la sua faccia...mi guarda e mi chiede se sono impazzito...alla mia risposta "se non ho gli spekkietti sono 26 € di multa e basta, altro che libretto!"

                              Lui controlla sul suo libricino e sconsolato mi deve dare ragione quindi riparte con "però ha le frecce e lo scarico non omologato...quindi" non finisce la frase che io apro il sotto sella e tiro fuori le chiavi Suzuki, lo guardo e "non credo...perchè in un secoodo io non ho nè frecce nè marmitta!"...sempre + allibito il carabiniere mi guarda e multa per velocità pericolosa, 45 €..."stavolta vada"...

                              La parte divertente: il tipo col Monster assiste a tutto il teatrino, si avvicina e mi chiede le chiavi per smontare i Termignoni, guarda l'altro agente e si avvicina alla moto...al che, guida pericolosa anche a lui e niente ritiro libretto...

                              Il succo è, meglio senza frecce e specchi che con componenti NON omologati o non originali...quindi se vogliono un comportamente incivile, dateglielo, niente frecce e spekki e se vi fermano gli dite che gli originali si sono rotti, costano troppo e quelli della concorrenza alle FFOO non piacciono...c'è la multa certo, ma non si rischia il libretto!

                              Comment

                              X
                              Working...
                              X