Mauro, x l uso diverso (art.82 cds) nn prevede solo 68 euri e rotti ma anche la sanzione accessoria della sospensione patente e fermo del veicolo. Sempre se nn applicano il comma c che prevede anche 300 e piu euro e fermo del veicolo. puoi vedere tu stesso in qst link..
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moto pista su auto...brutte esperienze
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Originally posted by maurotrevi View Postnel momento in cui per caricare la cosa togli i sedili stai utilizzando la macchina per trasporto cose mentre sul libretto c'? scritto trasporto persone.
comunque ripeto sono 70 euro da scontare se paghi entro 5ggOriginally posted by team scomed View PostMauro, x l uso diverso (art.82 cds) nn prevede solo 68 euri e rotti ma anche la sanzione accessoria della sospensione patente e fermo del veicolo. Sempre se nn applicano il comma c che prevede anche 300 e piu euro e fermo del veicolo. puoi vedere tu stesso in qst link..
Titolo I
"Per DESTINAZIONE del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. Per USO del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica."
...Quindi se carichi una moto su autovettura destinata al trasporto di persone vai contro questa dicitura che segue....
"a) trasporto di persone: il veicolo cos? immatricolato pu? essere utilizzato solo per il trasporto di persone. Nell?abitacolo non si possono caricare merci di alcun genere."
...E quindi sei tenuto al pagamento di 68 euro circa...per? a quanto leggo nelle sanzioni accessorie ? prevista la possibilit? che la carta di circolazione venga sospesa....
Correggetemi se ho sbagliato
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Cito:
"8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ? 68,25 a 275,10."
Ma sopratutto questo:
"10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione ? da sei a dodici mesi (48/a)."
Entro anche io in questa discussione xke mi interessa molto, ma se me la devo giocare con la sospensione della carta di circolazione lascio perdere in partenza, visto che in macchina io ci vado al lavoro.Last edited by team scomed; 03-05-15, 16:29.
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Originally posted by LoSbiella View Postleggendo il link qui sopra, c'? una distinzione tra DESTINAZIONE e USO....cito...
"Per DESTINAZIONE del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. Per USO del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica."
...Quindi se carichi una moto su autovettura destinata al trasporto di persone vai contro questa dicitura che segue....
"a) trasporto di persone: il veicolo cos? immatricolato pu? essere utilizzato solo per il trasporto di persone. Nell?abitacolo non si possono caricare merci di alcun genere."
...E quindi sei tenuto al pagamento di 68 euro circa...per? a quanto leggo nelle sanzioni accessorie ? prevista la possibilit? che la carta di circolazione venga sospesa....
Correggetemi se ho sbagliato
Pare quasi che se io trasporto oggetti/merci da cui o tramite cui ricavare reddito ci? sia vietato. Senn? non posso portare nulla.
non capisco ma sono solo un povero geologo
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Originally posted by team scomed View PostCito:
"8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ? 68,25 a 275,10."
Ma sopratutto questo:
"10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione ? da sei a dodici mesi (48/a)."
Entro anche io in questa discussione xke mi interessa molto, ma se me la devo giocare con la sospensione della carta di circolazione lascio perdere in partenza, visto che in macchina io ci vado al lavoro.
Anche se da quanto ho capito fino ad ora in questa discussione sembra proprio che forse questa norma non venga applicata cos? duramente...forse la polizia stradale chiude un occhio se vede un carico agganciato bene dietro e un comportamento sulla strada corretto....forse
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Originally posted by Peppotto View PostDomanda: Cosa si intende per merce? Non ? che il legislatore ha voluto vietare il trasporto di "merci" a fini commerciali?
Pare quasi che se io trasporto oggetti/merci da cui o tramite cui ricavare reddito ci? sia vietato. Senn? non posso portare nulla.
non capisco ma sono solo un povero geologo
insomma...la moto andrebbe smontata pezzo per pezzo e messa in baule...senza benzina!
...
forse meglio un furgone..eehehehehe
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Sulla tua auto puoi trasportare i tuoi oggetti, anche asportando temporaneamente le file posteriori di sedili normalmente reclinabili.
Quel che non puoi fare in Italia ? realizzare modifiche permanenti per suddetti trasporti, quelle s? che cambierebbero la destinazione d'uso del veicolo.
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Originally posted by desmoteo21 View Postnon vorrei essere un disfattista ma... se ti ferma la stradale (e non solo) con una moto dentro la macchina ti fa rimpiangere di non aver noleggiato un furgone.
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Originally posted by maurotrevi View Postnel momento in cui per caricare la cosa togli i sedili stai utilizzando la macchina per trasporto cose mentre sul libretto c'? scritto trasporto persone.
comunque ripeto sono 70 euro da scontare se paghi entro 5gg
Togli i sedili e vai, hanno anche gli occhielli per agganciare le cinghie.
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in realt? sembra non ci sia nessuna violazione nel dell'articolo 82:
fonte: trasporto/trasp-merci/ - USO E DESTINAZIONE DEI VEICOLI- 05/08/2004
1. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota prot. n. 597/DC1 del 01 luglio 1998 ha espresso l'opinione che non appare incompatibile, rispetto alla norma dell'art. 82 C.d.S:, il trasporto di cose proprie o campioni gratuiti ai fini non commerciali, su autovetture destinate al trasporto di persone e su autoveicoli per trasporto promiscuo.
2. E' possibile inoltre trasportare i citati oggetti all'interno dell'abitacolo, previa rimozione dei sedili, in quanto la Direzione Generale della M.C.T.C. con apposite circolari di cui n? 1272/4110 del 24 aprile 1996 e n? 1017/DCI del 03 dicembre 1997 ha precisato che il numero dei posti indicati nella carta di circolazione del veicolo ? riferito soltanto al numero massimo di posti da non superare
3. Ci? consente di riconoscere all'utenza la facolt? di rimuovere uno o pi? sedili, all'infuori di quelli che costituiscono la prima fila, ai fini del trasporto del sopracitato materiale.
4. Questa operazione, alla luce di quanto indicato dalla Direzione della M.C.T.C., non costituirebbe peraltro modifica a caratteristiche costruttive e funzionali escludendosi, perci?, ogni possibile interferenza con il divieto di cui all'articolo 78 del C.d.S..
Rimane comunque evidente che il trasporto delle cose sopraindicate deve sempre garantire la massima sicurezza sia per il conducente che per gli eventuali passeggeri secondo le prescrizioni di cui all'articolo 164 del Codice della Strada; infatti la sistemazione delle cose all'interno dell'abitacolo deve essere tale da non costituirne spostamenti, non limitare la visuale o la piena manovrabilit? dei comandi e, comunque, non superare i limiti di massa complessiva indicati sulla carta di circolazione.
aggiungo l'articolo 164 per i pi? pigri
fonte: Servizi ACI - Art. 164. * Sistemazione del carico sui veicoli.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli.
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilit? al conducente n? impedirgli la libert? dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilit? del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva n? le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non pu? sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; pu? sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purch? nei limiti stabiliti dall'art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purch? la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. ? vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremit? della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalit? di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.
9. Il veicolo non pu? proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalit? stabilite dal presente articolo. Perci? l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro ? fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorch? il carico sia stato sistemato in conformit? delle presenti norme. Le modalit? della restituzione sono fissate dal regolamento.
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Originally posted by darionik View Postin realt? sembra non ci sia nessuna violazione nel dell'articolo 82:
fonte: trasporto/trasp-merci/ - USO E DESTINAZIONE DEI VEICOLI- 05/08/2004
aggiungo l'articolo 164 per i pi? pigri
fonte: Servizi ACI - Art. 164. * Sistemazione del carico sui veicoli.
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