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Assicurazione sport motoristici con tesseramento ASI

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    #136
    Secondo me ? cosa sacrosanta..soprattutto la rct


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      #137
      Originally posted by tezzuia View Post
      da ASI alcuni doc
      Su quali sono le condizioni per essere coperti si sa qualcosa?
      Circuiti omologati ecc...

      Originally posted by attila599 View Post
      Secondo me ? cosa sacrosanta..soprattutto la rct


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      La Rct la metterei obbligatoria..

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        #138
        CONVENZIONE MULTIRISCHI
        PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILIT? CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO, INFORTUNI -- LESIONI, PER CONTO E A FAVORE DELLA A.S.I. - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIET? AFFILIATE, AGGREGATE E DEI TESSERATI
        Tra A.S.I. - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE in seguito denominata Contraente, Groupama Assicurazioni e le Compagnie coassicuratrici, in seguito denominate Societ? o Assicuratore, viene stipulata la seguente Convenzione per le garanzie contro Infortuni - Lesioni, Responsabilit? Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, in nome e per conto della A.S.I., dei suoi organi centrali e periferici, delle Societ? affiliate e aggregate e, dei suoi tesserati.
        Le prestazioni garantite sono disciplinate nell'allegato "REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER LA A.S.I. - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE". Tale regolamento forma parte integrante della presente Convenzione.
        Art. 1 - Titoli che danno diritto all'assicurazione
        Il titolo che costituisce diritto senza distinzione di attivit? praticata, rientrante comunque negli scopi della Contraente, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, alle garanzie assicurative ?:
        - la Tessera numerata, che rappresenta la qualifica di tesserato riconosciuta dall’A.S.I. - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE, riportante le informazioni indispensabili a provare il tesseramento ai sensi dell’art. 4 del DM del 3/11/2010;
        ovvero
        - l’affiliazione alla A.S.I. - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE per le Societ? affiliate e/o Circoli.
        Per A.S.I. - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE costituisce titolo il presente contratto.
        Le tessere e le affiliazioni verranno rilasciate a cura dell’A.S.I. - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE e dei suoi organi periferici (Comitati regionali e provinciali, territoriali, etc.), da questa specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.
        Art. 2. Durata e decorrenza della convenzione
        Art. 4 Denuncia dei sinistri della Convenzione
        In deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Codice Civile, la denuncia del sinistro dovr? essere inviata a cura dell'Assicurato all’Assicuratore o all’ufficio all’uopo preposto, anche tramite il broker:
        - in caso di sinistro di “responsabilit? civile verso terzi”, entro 30 giorni da quando l’Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai
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        loro aventi causa;
        - in caso di sinistro di “responsabilit? civile verso i propri prestatori di lavoro”, entro 30 giorni
        da quando l’Assicurato ha avuto conoscenza dell'avviso per l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge Infortuni. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale deve darne avviso agli Assicuratori appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione agli Assicuratori di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi causa nonch? dall'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza;
        - in caso di sinistro “infortuni”, entro 30 giorni dalla data dell'evento e/o dal momento in cui l'Assicurato e/o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilit?.

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        REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER L'ASSICURAZIONE
        RESPONSABILIT? CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO, INFORTUNI - LESIONI PER CONTO E A FAVORE DELLA A.S.I. – ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIET? AFFILIATE, AGGREGATE E DEI TESSERATI
        DEFINIZIONI
        Assicurato
        II soggetto il cui interesse ? protetto dall'assicurazione.
        Assicurazione
        II contratto di assicurazione.
        Contraente
        La A.S.I. – ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE.
        Polizza
        Il documento che prova l’Assicurazione.
        Societ?
        Compagnie di Assicurazioni presenti nel riparto assicurativo.
        Premio
        La somma dovuta dalla Contraente alla Societ?.
        Broker
        Marsh S.p.a. – Viale Bodio 32 20128 Milano.
        Attivit? Equestri Minori
        Attivit? praticate con pony svolte all'interno di idonei campi di allenamento debitamente recintati con fondo in sabbia o in erba presso centri ippici affiliati A.S.I., in ambito di gare, allenamenti (anche individuali), durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o di allenamento, concorsi, manifestazioni sportive, stage, corsi di formazione, eventi promozionali , ...ecc. autorizzate e/o organizzate sotto l'egida dell'A.S.I.
        Attivit? Motoristiche Minori
        Attivit? quali i motoraduni (come per esempio quelli organizzati dai Motoclub, V espaclub, Ducaticlub, ecc) sempre se autorizzati e/o organizzati sotto l'egida dell'A.S.I.
        Beneficiario
        L'Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.
        Day Hospital
        Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica.
        Franchigia
        Importo prestabilito che, in caso di danno, l’Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro, viene dedotto dall’indennizzo.
        Indennizzo
        La somma dovuta dalla Societ? in caso di sinistro.
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        Infortunio
        Ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte o una lesione prevista nella tabella allegata di cui al decreto del 3 novembre 2010.
        Invalidit? permanente
        Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacit? ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
        Istituto di cura
        Istituto universitario, ospedale, casa di cura, Day Hospital regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalit? dietologiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.
        Massimale
        Importo massimo della prestazione della Societ?.
        Ricovero
        Periodo di degenza in istituto di cura. Viene considerata ricovero anche la degenza avvenuta in regime di Day Hospital, purch? certificata da cartella clinica.
        Rischio
        La probabilit? che si verifichi il sinistro.
        Sinistro
        II verificarsi del fatto dannoso per il quale ? prestata la garanzia assicurativa.
        Scoperto
        L’importo da calcolarsi nella misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall’indennizzo. Detto importo rimane a carico dell’Assicurato che non pu?, pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare ad altri.
        T esserato
        Ogni singolo soggetto iscritto o aderente alla Contraente sia per l’attivit? sportiva, sia per l’attivit? ludico/creativa, compreso in copertura.
        Trattamento chirurgico
        Provvedimento terapeutico cruento attuato da medico/specialista con necessit? di almeno un pernottamento in istituto di cura.
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        Last edited by tezzuia; 08-02-16, 17:52.

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          #139
          NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
          Art. 1 Manifestazioni unitarie
          Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali A.S.I. ? ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE abbia ufficialmente aderito.
          Art. 2 Nuovi e Vecchi Tesserati
          La Contraente e le Societ? prendono atto e convengono che i premi relativi a ciascun tesserato sono da considerarsi di competenza della presente Convenzione anche se l?iscrizione all? A.S.I. risulti successiva alla data di inizio della stessa.
          In caso di sinistro, la validit? della copertura assicurativa sar? subordinata al possesso da parte dell?Infortunato della Tessera A.S.I. in regolare corso di validit? (Art. 1 della Convenzione ?Titoli che danno diritto all?Assicurazione?).
          Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio
          Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonch? la stessa cessazione dell'assicurazione (ex artt. c.c. 1892, 1893 e 1894).
          L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
          Resta inteso che la Contraente avr? l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si ? verificata.
          Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
          .......omissis..... .......omissis..... .......omissis.....
          Art. 5. Frazionamento del Premio
          Art. 6. Modifiche dell'Assicurazione
          Art. 7. Estensione territoriale
          L'assicurazione vale per il Mondo intero.
          Limitatamente alla garanzia di R.C.T. la garanzia ? operante per i danni verificatisi nei territori di tutti i Paesi del mondo, esclusi U.S.A. e Canada.
          L?assicurazione R.C.O. ? operante per i danni che avvengano nel Mondi intero.
          Sono comunque esclusi i sinistri derivanti o conseguenti a guerra e terrorismo.
          Il pagamento dell'indennizzo verr? effettuato in Euro e comunque in Italia.
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          Art. 8. Rinvio alle norme di legge
          Per tutto quanto non ? qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.
          Art. 9. Altre assicurazioni
          L'assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall'obbligo di denunciare all'Assicuratore eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio.
          Art. 10 Interpretazione del Contratto
          In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.
          Art. 11 Sinistri
          La denuncia del sinistro dell?Assicurato dovr? essere inviata alla Societ? di gestione sinistri, incaricata dalle Societ? in accordo con il Broker e la Contraente, secondo le modalit? messe a disposizione, entro 30 giorni dall?evento o dal momento in cui l?Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilit?, in deroga a quanto stabilito dagli Art. 1913 e 1915 del Codice Civile.
          Art. 12 Foro competente
          Per ogni controversia inerente questo contratto oro competente sar? quello di residenza e/o domicilio dell'Assicurato.
          SEZIONE I - RESPONSABILITA? CIVILE VERSO TERZI
          Art. 1 Descrizione del rischio
          L'assicurazione si intende prestata in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento delle varie attivit? svolte da A.S.I. Associazioni Sportive e Sociali Italiane, dai suoi Organi Centrali e Periferici, dalle Associazioni/Circoli affiliati e dai suoi Tesserati in relazione alla disciplina sportiva esercitata a livello dilettantistico e/o amatoriale e ad attivit? ricreative, ludiche e culturali.
          Qualora dette attivit? vengano svolte da Terzi, l'assicurazione copre la Responsabilit? Civile che possa derivare ai soggetti assicurati quale committenti dell'attivit? stessa.
          L'attivit? assicurata ? quella di seguito riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validit? per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilit? anche quale committente, organizzatore od altro, dell?Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate al successivo art. 8 "Rischi esclusi dall?assicurazione".
          Attivit? assicurata:
          ? promozione, organizzazione, partecipazione, gestione e controllo delle attivit? sportive, svolte sia a livello pratico (Prove, Allenamenti, Campionati, Tornei, manifestazioni in genere) che a livello formativo e promozionale (corsi, stages, conferenze, iniziative pubblicitarie, ecc.). Sono comprese le gare, prove e raduni automobilistici/motociclistici con esclusione dei danni da circolazione;
          ? partecipazione a tornei, manifestazioni in genere nonch? feste e cene sociali;
          ? esercizio, gestione e conduzione degli impianti sportivi;
          ? uso di macchinari ed attrezzature pertinenti l'attivit? descritta in polizza;
          ? attivit? di gestione delle sedi, lavori di pulizia e vigilanza nonch? rifornimento e/o prelievo di
          merce e/o beni;
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          ? necessari all'attivit? sportiva e/o ludica e/o culturale;
          ? esistenza dei servizio di bar, ristoro e distributori automatici di cibi e bevande, comprese lo
          smercio di alimenti in genere;
          ? propriet? e/o custodia e/o uso di animali in genere nell'ambito della descrizione del rischio;
          ? servizio di infermeria e pronto soccorso medico, svolto da personale qualificato;
          ? attivit? ricreative - ludico ? culturali: feste, cene, riunioni, conferenze, giochi vari, il tutto
          organizzato e svolto nell'ambito delle sedi e/o impianti preposti;
          ? sono comprese le gite sociali e trasferte con esclusione di quelle che prevedono escursioni con
          immersioni subacquee.
          Inoltre la garanzia comprende la responsabilit? civile derivante all'Assicurato:
          ? per fatto commesso da persone non dipendenti dell'Assicurato con incarico di sovrintendere,
          controllare, assistere, organizzare e sorvegliare l'attivit? sportiva indicata in polizza, quali allenatori, giudici di gara, istruttori, Insegnanti, massaggiatori, medici e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenti, accompagnatori, responsabili di attivit? e servizi e tutti i componenti lo staff dirigenziale ed amministrativo;
          ? dalla fornitura e/o locazione delle attrezzature e/o materiale necessario allo svolgimento dell'attivit? sportiva.
          La garanzia comprende la Responsabilit? Civile Personale:
          ? del Presidente e degli organi Direzionali dell'A.S.I.;
          ? del Presidente/organi Direzionali di Circoli/Associazioni affiliati all' A.S.I.;
          ? gli associati e/o allievi del Contraente e/o di altre scuole/societ? sportive sono considerati terzi nei confronti di tali persone. Si precisa inoltre che le suddette persone sono considerate terze (limitatamente ai danni corporali) nei confronti dell'Assicurato/Contraente, ma non terze tra loro;
          ? dei prestatori di lavoro durante lo svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione sono considerati terzi tra loro i prestatori di lavoro dei soggetti Assicurati.
          Attivit? previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)
          La garanzia si intende estesa alla responsabilit? civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilit? civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attivit? di "Datore di lavoro" e "Responsabile dei servizio di protezione e sicurezza", nonch? nella loro qualit? di "Responsabili del lavoro ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi dei D. Lgs. n? 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni. Agli effetti
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          ? di quanti abbiano Incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare le varie attivit? sportive, ricreative, ludico - culturali, quali: allenatori, giudici di gara, istruttori, insegnanti, animatori di attivit? ricreativo - culturali e tutte le persona componenti lo staff tecnico, dirigenziale ed amministrativo, anche se non dipendenti o associati, limitatamente all'attivit? svolta per conto dell'A.S.I., dei suoi Organi Centrali e Periferici, dei Circoli Associazioni affiliati. Altres? per gli istruttori, di fitness e di ogni altra disciplina, la copertura ? operativa in qualsiasi occasione e luogo si svolga l?attivit? espletata semprech? organizzata sotto l?egida dell?A.S.I.;

          dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.
          Art. 2 Massimali
          L'assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei massimali indicati nella Sezione "Massimali".
          Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO, il massimo esborso della Societ? non potr? superare il massimale unico della garanzia RCT.
          Art. 3 Soggetti Assicurati
          L'assicurazione vale per:
          ? A.S.I. Associazioni Sportive e Sociali Italiane, per i suoi Organi Centrali e Periferici;
          ? per le Associazioni / Circoli affiliati all?A.S.I.;
          ? per i Tesserati all'A.S.I..
          Art. 4 Oggetto dell?assicurazione della responsabilit? civile verso terzi (R.C.T.)
          La Societ? si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attivit? descritta in polizza. L'assicurazione R.C.T. vale anche per la responsabilit? civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione vale anche per le azioni dl rivalsa esperite dall'INAIL e dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 nr. 222.
          Art. 5 Associazioni Sportive Art. 5.1 Precisazioni
          L'assicurazione vale per la Responsabilit? Civile dell'Assicurato, dell'A.S.I. e del suoi Organi centrali, periferici, delle Societ?/Circoli affiliati e dei Tesserati, per danni cagionato a Terzi. L'assicurazione vale anche nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.
          Art. 5.2 Novero dei Terzi
          non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:
          a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso, nonch? qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
          b) i dipendenti dell'Assicurato, nonch? tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all?attivit? cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza.
          Sono considerati Terzi:
          a) i Tesserati e persone non associate ammesse a prendere parte alle discipline sportive nei confronti dell'A.S.I. e dei suoi Organi centrali, periferici e delle Societ?/Circoli affiliati;
          b) limitatamente al caso di Morte o Lesioni Personali Gravi o Gravissime cos? come definite dall'articolo 583 del Codice Penale, gli Atleti Tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive con l'esclusione del danni da essi subiti derivanti da Rischio Elettivo dello Sport praticato (rischio
          intrinseco dello Sport al quale si sottopone volontariamente colui che lo pratica).
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          Art. 6 Altre Assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e limiti
          Qualora a favore dell'Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalit? seguenti:
          a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell?Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
          b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcir? l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.
          Art. 7 Gestione delle vertenza di danno - Spese di resistenza
          La Societ? assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
          Sono a carico della Societ? le spese sostenute per resistere all?azione promossa contro l?Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
          Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Societ? ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
          La Societ? non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.
          La Societ? si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.
          Si precisa che la difesa dell'assicurato viene assunta dalla societ? sia in sede civile sia penale fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del sinistro.
          Art. 8 Rischi esclusi dall'assicurazione
          L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
          a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonch? da navigazione di natanti a motore o da impiego dl aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto";
          b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16? anno di et?;
          c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di faide acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
          d) da furto;
          e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell?Assicurato o da lui detenute; salvo quanto
          diversamente previsto in polizza;
          f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque
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          trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
          g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonch? i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a cedimento, franamento e vibrazioni del terrene;
          h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l?ultimazione del lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonch? i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
          i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
          j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
          k) conseguenti a responsabilit? derivanti da campi elettromagnetici;
          l) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
          m) derivanti dalla pratica di Alpinismo con scalata di roccia o accesso ai ghiacciai, di attivit? subacquea ad eccezione di quella svolta in piscina con autorespiratore e assistenza di istruttore A.S.I., paracadutismo, sport aerei in genere, salto dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta, speleologia.
          Art. 9 Franchigia
          L'Assicurazione RCT/RCO s'intende prestata con l'applicazione, per sinistro e per danneggiato, di una franchigia assoluta di ?2.000,00. Restano fermi scoperti e/o franchigie previsti in polizza per specifiche garanzie.
          Art. 10 Estensioni garanzia
          Danni da incendio
          La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute.
          La presente garanzia ? prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di ? 2.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo di ? 150.000,00.
          Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intender? operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.
          Garanzia Inquinamento accidentale
          A parziale deroga della relativa esclusione di polizza si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente e disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
          La presente estensione di garanzia si intende prestata, con l?applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di ?2.500,00 e fine a concorrenza di un massimo risarcimento di ?150.000,00 per anno assicurativo.
          Danni a cose in consegna - custodia
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          A parziale deroga di quanto previsto dalla relativa esclusione di polizza si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato purch? i danni non si
          verifichino durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.
          Tale garanzia si intende prestata con l'applicazione delta franchigia base indicate in polizza e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di ?30.000,00 per anno assicurativo.
          Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo "Cose consegnate all?Assicurato".
          Cose consegnate
          A parziale deroga delia relativa esclusione di polizza e semprech? esista servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende sino alla concorrenza massima di ?1.500,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli associati/allievi/iscritti/tesserati a seguito di sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilit? che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 C.C, ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate. L'assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori, nonch? i danni derivanti da incendio.
          Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere
          L'assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati e/o distribuiti durante il periodo di validit? della polizza, per i danni manifestatisi e denunciati alla Societ? durante la validit? della polizza stessa.
          Collaboratori
          La Societ? rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione nei confronti delle persona che non essendo alle dirette e regolari dipendenze svolgano la loro opera quali collaboratori inquadrati nelle forme consentite dalle leggi vigenti o comunque addetti e volontari, con mansioni di qualunque natura, all'organizzazione di gare, manifestazioni e attivit? sportive in genere.
          Danni da sospensione od interruzione di esercizio
          La garanzia comprende la responsabilit? civile derivante all'Assicurato per i danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attivit? industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. A condizione per? che tali danni siano conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza.
          La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale pattuito in polizza, con un limite pari al 20% del massimale stesso.
          Impianti sportivi e Parchi
          La garanzia comprende il rischio della propriet? e/o conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione di impianti sportivi in genere anche per danni subiti dai Soci e/o frequentatori degli impianti stessi. La garanzia comprende il rischio della propriet? e/o conduzione di parchi alberati e/o aree verdi adibite a maneggi e ad attivit? sportive e/o ricreative in genere, compresa la manutenzione degli stessi, anche se effettuata attraverso Ditte e/o persone non alle dipendenze e con l'uso di macchine e attrezzi sia di propriet? dell'Assicurato che di terzi.
          Estensioni diverse
          A maggiore precisazione e/o estensione dell'oggetto dell'assicurazione si conviene che sono comprese in garanzia i sotto elencati rischi e/o attivit? anche cedute in appalto con l'intesa che in tal caso la garanzia comprende solo la R.C. dell'appaltante:
          ? servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni;
          ? propriet? e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, vetrine espositive fisse o
          mobili e di striscioni, il tutto ovunque installato;
          ? organizzazione o partecipazione attivit? dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, gite, esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compresi l?allestimento e lo
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          smontaggio di stands;
          ? servizio mense, bar, ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande;
          ? operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione
          degli impianti dell'Assicurato;
          ? conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e propriet? dei fabbricati in cui si svolge
          l'attivit?;
          ? servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dai recinto
          delle strutture;
          ? servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell'area
          dell'azienda e/o circolo;
          ? propriet? ed uso, anche all'esterno dell'azienda e/o circolo, di velocipedi e ciclofurgoncini
          senza motore;
          ? operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e
          scarico;
          ? servizi sanitari prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso, siti all?interno del
          complessi sportivi/ricreativi;
          ? esercizio di uffici, depositi, magazzini e dalle attrezzature ivi esistenti, ovunque ubicati sul
          territorio italiano purch? inerenti all'attivit? dichiarata in polizza, esclusa la responsabilit?
          civile professionale derivante dall'attivit? svolta negli stessi;
          ? propriet? o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo
          svolgimento della disciplina sportiva e dalle attivit? assicurate in genere, compresi tribune,
          stadi e piscine;
          ? l'assicurazione ? estesa alla responsabilit? civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049
          del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purch? i medesimi non siano di propriet? od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A, ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persona trasportate;
          ? dalla propriet? e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, dall'esistenza di distributori di propriet? di terzi, nonch? i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
          ? da operazioni di carico, scarico, prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o macchinari.
          NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
          Art. 11 Soggetti Assicurati
          L'assicurazione vale per A.S.I. Associazioni Sportive e Sociali Italiane, per i suoi Organi Centrali e Periferici, per le Associazioni Territoriali e i Circoli Ricreativi affiliati.
          Art. 12 Responsabilit? civile verso persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell?Assicurato (RCO)
          La Societ? si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e
          spese) quale civilmente responsabile:
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          1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1955 n. 1124 e del D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attivit? per le quali e prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
          2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D. Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali;
          3) L'assicurazione ? parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 195/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D. Lgs 275 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (cd. Legge Biagi);
          Nel caso in cui un istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria al sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D. Lgs 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (cd. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.
          L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l?Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. L'assicurazione ? efficace a condizione che al momento del sinistro l?Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarit? dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprech? sia dimostrato che ? avvenuto senza dolo del Contraente.
          L'assicurazione R.C.O. vale anche per:
          1) la responsabilit? civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
          2) le azioni di rivalsa esperite dall'INPS al sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.
          Art. 13 Estensione malattie professionali
          A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia di Responsabilit? Civile verso i prestatori dl lavoro (R.C.O.) ? estesa ai rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegata al D.P.R. n.24 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonch? a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura.
          L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dell'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.
          L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
          Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Societ? l'insorgenza di una malattia
          professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestivit?, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
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          Art. 14 Esclusioni
          La presente garanzia non comprende unicamente i danni:
          ? da detenzione od impiego di esplosivi;
          ? verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o
          provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici,
          ecc.);
          ? di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque
          forma o misura l'amianto, ne per i danni da campi elettromagnetici;
          ? verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti
          popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
          ? direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo,
          indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
          ? causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare,
          prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
          Art. 15 Rinuncia alla rivalsa/surroga
          L'Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione spettantegli ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di:
          ? dipendenti dell'Assicurato e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo;
          ? Societ? affiliate ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attivit?;
          ? Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attivit? o che ricoprono una carica;
          ? Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attivit?, ed a cui abbia rilasciato
          clausola di manleva preventivamente approvata dall'Assicuratore.
          Salvo sempre il caso di dolo.
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            #140
            SEZIONE II - INFORTUNI LESIONI/MORTE
            Art. 1 Soggetti Assicurati
            L'assicurazione vale per tutti i Tesserati ad A.S.I. - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE.
            Tessere:
            Discipline sportive praticabili:
            Tessera A: calcio, fitness, attivit? motoria di base, danza, nuoto, atletica leggera, arti marziali, tennis, ginnastica, sport equestri minori, sport motoristici minori, altri sport ad eccezione degli sport previsti dalle tessere C e C1.
            Tessera B: calcio, fitness, attivit? motoria di base, danza, nuoto, atletica leggera, arti marziali, tennis, ginnastica, sport equestri minori, sport motoristici minori, altri sport ad eccezione degli sport previsti dalle tessereC e C1.
            Tessera C: ciclismo, sport equestri, sport invernali, sport motoristici (automobilismo e motociclismo), kite surf, arrampicata, surf, windsurf.
            Tessera C1: sport equestri e motociclismo
            Tessera D giornaliera: per i partecipanti alle manifestazioni giornaliere indette e organizzate dal Contraente o da altre associazioni a cui il Contraente ? collegato o convenzionato e che lo stesso Contraente abbia precedentemente comunicato.
            ? T essera A
            ? Tessera B
            ? Tessera C
            ? Tessera C1
            ? Tessera D giornaliera.
            Ai fini dell?attivazione delle coperture giornaliere il Contraente e/o le Associazioni affiliate dovranno comunicare alla Societ?, per il tramite del broker incaricato e secondo le modalit? da esso individuate, prima dell?inizio della manifestazione, i seguenti dati:
            ? Denominazione della manifestazione da assicurare;
            ? Numero dei partecipanti (non tesserati);
            ? Decorrenza e durata della manifestazione.
            E tassativamente entro il termine della giornata di svolgimento della manifestazione per cui ? stata
            rilasciata la tessera:
            ? L?elenco nominativo dei partecipanti (titolari di tessera giornaliera);
            In caso di sinistro l?elenco avr? validit? ai fini della verifica della regolarit? amministrativa unitamente alla presentazione della tessera giornaliera regolarmente rilasciata e riportante tutte le informazioni in essa previste.
            Art. 2 Oggetto del rischio ed operativit? delle garanzie
            L'assicurazione ? prestata contro gli eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano:
            ? la morte;
            ? una o pi? lesioni previste nelle tabelle allegate;
            ? una invalidit? permanente limitatamente al solo rischio volo;
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            ? spese di cura nei massimali previsti dalla tipologia di tessera;
            ? diaria da gesso se prevista dalla tipologia di tessera, nel relativo massimale;
            ? diaria da ricovero se prevista dalla tipologia di tessera, nel relativo massimale.
            La copertura nei termini e con i limiti in seguito indicati, ? operante per i rischi occorsi durante l'espletamento dell?attivit? nell?ambito della Contraente e/o per il funzionamento dei suoi organi, anche in occasione di gare e/o manifestazioni ufficiali organizzate sotto l'egida della Contraente ed anche, a titolo esemplificativo e non limitativo, in occasione di:
            ? riunioni organizzative, assemblee, riunioni organizzative, riunioni di Consiglio Nazionale, Regionale, Provinciale;
            ? incarichi, missioni durante l'espletamento del mandato sportivo o altre attivit? rientranti negli scopi della Contraente;
            ? il rischio in itinere anche con mezzi propri o come trasportati come di seguito definito;
            ? attivit? sportive, ricreative e culturali, attivit? sociali (in via residuale protezione civile),
            promosse e/o autorizzate e/o riconosciute e/o organizzate sotto l'egida della Contraente;
            ? gare, allenamenti, (anche individuali), durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o di allenamento, durante lo svolgimento di concorsi e/o manifestazioni sportive, ricreative e culturali autorizzate e/o organizzate sotto l'egida della Contraente per tutte le attivit? e discipline riconosciute. Altres? per gli istruttori, di fitness e di ogni altra disciplina, la copertura ? operativa in qualsiasi occasione e luogo si svolga l?attivit? espletata semprech?
            organizzata sotto l?egida dell?A.S.I.
            Le garanzie di polizza sono operanti anche quando gli Assicurati in qualit? di trasportati di mezzi pubblici o privati o quali conducenti di mezzi ad uso privato subiscano l?infortunio durante:
            a) il tragitto verso e dal luogo di svolgimento delle attivit? assicurate, con il percorso pi? breve e diretto senza interruzione o sosta per motivi estranei all'attivit? oggetto dell'assicurazione;
            b) durante le trasferte fuori sede, il tempo necessario per raggiungere il luogo deputato alle attivit? oggetto dell'assicurazione e viceversa;
            c) il rischio in itinere sar? operante semprech? alla guida del veicolo vi sia persona abilitata ed in regola con tutte le disposizioni vigenti al momento del sinistro. Si ritengono esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.
            Per i componenti il Consiglio Nazionale ed il Collegio dei Revisori dei Conti le pratiche infortunistiche saranno istruite e gestite dalla Segreteria Nazionale in accordo comunque con la Societ? incaricata della gestione dei sinistri Marsh Risk Consulting.
            Le garanzie di cui sopra saranno operanti sempre che documentate da: ? A.S.I.;
            ? Strutture Periferiche competenti della Contraente;
            ? Societ? Sportive aderenti.
            Art. 3 Equiparazione ad infortunio - Estensioni di garanzia
            Sono equiparate ad infortunio:
            a) le lesioni conseguenti a sforzi muscolari aventi carattere traumatico e qualsiasi tipo di ernia
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            direttamente collegabile con 1'evento traumatico;
            b) le lesioni da sforzo e le conseguenze di strappi muscolari, le rotture sottocutanee, tendinee e
            muscolari, distaccamento retina.
            La garanzia ? estesa anche agli infortuni:
            a) sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze o negligenze anche gravi nonch? in stato di malore o incoscienza (purch? non causati da abuso di alcolici, da uso di psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico, da uso di allucinogeni e/o stupefacenti);
            b) causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti, da infezioni conseguenti a infortunio, da avvelenamento, ingestione o assorbimento involontario di sostanze, da annegamento, assideramento, asfissia, congelamento, folgorazione, da colpi di sole e/o di calore, da sforzi muscolari traumatici;
            c) derivanti da eventi naturali, da tumulti, terrorismo, aggressioni o violenza, sempre che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
            Sono equiparate ai fini di polizza alle lesioni, le "lesioni particolari" previste nella successiva tabella lesioni, purch? determinate da evento fortuito violento ed esterno e verificatesi entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi dell'evento stesso.
            Art. 4 Esclusioni
            L'assicurazione non ? operante per gli eventi derivanti da:
            a) uso e guida di natanti a motore, mezzi di locomozione subacquea;
            b) abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti, psicotrope o
            allucinogene;
            c) assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o
            dell'ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti;
            d) per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua
            partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o
            dall'ordinamento sportivo;
            e) guida e uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerea salvo quanto espressamente
            previsto al successivo art. 11;
            f) movimenti tellurici, inondazioni, ed eruzioni vulcaniche;
            g) guerra e insurrezione , salvo per i primi 14 giorni qualora l?assicurato risulti sorpreso dallo scoppio
            degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace;
            h) trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di
            particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
            i) da detenzione od impiego di esplosivi;
            j) da operazioni chirurgiche, trattamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio;
            k) da atti dolosi compiuti o tentati dall' Assicurato;
            l) Infarto ed Ictus.
            Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni direttamente derivanti dalla pratica di;
            m) Speleologia - guidoslitta - alpinismo- escursionismo con accesso a nevai o ghiacciai e arrampicata
            libera1;
            n) salto dal trampolino con sci e idrosc?;
            o) paracadutismo in tutte le sue forme - sport aerei e di volo in genere (? assicurata la pratica del Kite Surf).
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            1 A parziale deroga/integrazione della lettera "m" l'assicurazione si intende operante per gli Infortuni derivanti dalla pratica della seguenti attivit? purch? svolte alla presenza di Istruttori qualificati: Arrampicata Sportiva con Assicurazione vale a dire con l'utilizzo di misure e dispositivi di sicurezza che l'arrampicatore deve utilizzare per arrestare l'eventuale caduta durante la salita di una parete, come ad esempio: corda, imbracatura, moschettoni, rinvii, freno e punto di ancoraggio, Fix e Fittoni.
            Si intende espressamente esclusa l'arrampicata senza assicurazione, compiuta in assenza di dispositivi di sicurezza.
            Art. 5 Esonero denuncia di infermit?
            La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermit?, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito intervenire. Se l?infortunio colpisce una persona che non e fisicamente sana, non e indennizzabile quanto imputabile a preesistenti condizioni fisiche e patologiche, ma sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
            Art. 6 Esonero denuncia altre assicurazioni
            Si d? atto che la Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare altre polizze stipulate con altre Imprese per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste in polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione per i casi di morte, lesioni, invalidit? permanente, ad eccezion fatta per il rimborso delle spese sanitarie la cui garanzia, in presenza di analoghe coperture assicurative, verr? prestata solo ad integrazione delle maggiori spese.
            Art. 7 Rinuncia alla rivalsa
            L'Assicuratore rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili del sinistro.
            Art. 8 Limiti di et?
            La garanzia viene prestata senza limiti di et?.
            Art. 9 Persone non assicurabili
            La garanzia assicurativa, non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezioni HIV, epilessia o dalle seguenti infermit? mentali; schizofrenia, sindromi organiche-celebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi.
            L' assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.
            In deroga a quanto presente nel primo capoverso del presente articolo, in ragione dei progetti che prevedono l?integrazione tra disabili e normodotati, esclusivamente per gli sport equestri si intendono comunque assicurati i soggetti affetti da epilessia o dalle seguenti infermit? mentali; schizofrenia, sindromi organiche-celebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi.
            Art. 10 Criteri di indennizzabilit?
            La Societ? corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all?infortunio stesso; pertanto, l'influenza che l?infortunio pu? avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
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            Art. 11. Rischio volo
            La garanzia ? operante per le conseguenze degli infortuni che l'Assicurato subisca durante viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualit? di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorit? civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attivit? turistica e di trasferimento, nonch? di velivoli ed elicotteri di Societ? di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri.
            Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati da Aeroclubs nonch? gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne ? disceso.
            Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dalla stessa Contraente, dall' Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potr? superare i capitali per persona di:
            - Euro 1.032.913,80 per il caso di Morte
            - Euro 1.032.913,80 per il caso di invalidit? permanente totale
            - Euro 258,23 giornaliere per il caso di inabilit? temporanea
            e complessivamente, per aeromobile, di:
            - Euro 15.000.000,00 per il caso di Morte
            - Euro 15.000.000,00 per il caso di invalidit? permanente totale
            - Euro 5.164 ,57 giornaliere per il caso di inabilit? temporanea.
            In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dalla stessa Contraente.
            Nella eventualit? che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennit? spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
            La garanzia inizia dal momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui scende.
            Art. 12 Prestazioni
            Caso Morte
            Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell' Assicurato, purch? verificatasi entro due anni dal giorno dell'infortunio, 1' Assicuratore liquida la somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi.
            L 'indennizzo per il caso di Morte non ? cumulabile con quello per invalidit? permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidit? permanente, ma entro due anni dal giorno dell?infortunio ed in conseguenza di questo, 1'Assicurato muore, 1'Assicuratore corrisponde ai beneficiari la differenza fra 1'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso Morte, ove questa sia maggiore.
            Qualora, a seguito di un infortunio, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, 1'Assicuratore liquida ai beneficiari il capitale garantito non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell?istanza
            di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Se, dopo che e stato pagato l'indennizzo, risulta che 1'Assicurato ? vivo, 1'Assicuratore avr? diritto alla restituzione entro 30 giorni dalla richiesta
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            della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potr? far valere i propri diritti per l'invalidit? permanente eventualmente subita.
            Caso Lesioni
            L'Assicuratore corrisponde gli indennizzi previsti nella Tabella Lesioni.
            Sono indennizzabili le lesioni corporali che producano l?invalidit? permanente del soggetto assicurato entro due anni dall'infortunio.
            L'indennizzo della lesione ? determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri di cui alla tabella Lesioni - allegato A della presente Convenzione.
            A termini della presente garanzia ? considerata lesione ogni modificazione delle strutture di una parte del corpo specificamente prevista nella tabella allegata.
            Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l'indennizzo ? liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall'art. 10.
            Resta convenuto che in caso di mancato versamento del premio l?assicuratore ? obbligato ad erogare la prestazione assicurativa a favore dell?assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato.
            Precisazioni:
            ? Per"frattura"s'intendeunasoluzionedicontinuodell'o sso,parzialeototale,prodottadaunacausa violenta, fortuita ed esterna.
            ? Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei di qualsiasi natura.
            ? Frattureedinfrazionisonoequiparateaifinidell'inden nizzo.
            ? Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno
            indennizzate per un solo segmento (quello pi? favorevole all'assicurato).
            ? Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno n? una
            duplicazione n? una maggiorazione dell'indennizzo indicato.
            ? Le fratture "scomposte" determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma
            indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una maggiorazione del 50%, salvo le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
            ? I casi assicurati relativi alle "amputazioni" si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomo-funzionale non corrispondente a tale parametro non sar? presa in considerazione ai fini dell'indennizzo.
            ? Per lussazione si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un'articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna.
            ? Qualora la lesione riportata dall'assicurato produca allo stesso, nell'arco dei 60 giorni dall'evento, tetraplegia o paraplegia, l'indennizzo previsto per la lesione sar? venti volte superiore a quanto indicato nella relativa tabella di riferimento.
            ? Per i casi di lesioni legamentose l'indennizzo a termini di polizza ? previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell'evento stesso.
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            ? Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente non deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per l'accertamento del caso ? richiesta la documentazione radiologica.
            ? Per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post-traumatico, insorto entro e non oltre 15 giorni dall'evento che ne abbia determinato la causa, l'assicurato avr? diritto ad un indennizzo pari a due volte la cifra a lui spettante in tabella lesioni a seguito di "Frattura dell'osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa".
            In presenza di frattura cranica l'indennizzo dovuto a seguito di stato di coma post-traumatico risulta cumulabile con le fratture indennizzate in tabella lesioni.
            L'indennizzo verr? corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella clinica.
            ? Per ustioni si intendono le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi vapori o gas sovrariscaldati) di intensit? non inferiore al secondo grado con formazione di bolle (flittene) o gore documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento in ospedale.
            Per ustioni si intendono inoltre, bruciature o scottature, nei termini precedentemente riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella tabella lesioni allegata, in questi casi verr? applicata la maggiorazione del 30% sulla somma prevista per la lesione anche in assenza del pernottamento in ospedale.
            Franchigia
            Sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo qualora le prestazioni previste nella Tabella Lesioni allegata riferite alle lesioni subite non superino o siano uguali alla percentuale di franchigia identificata per ciascuna categoria, come meglio specificato alla sezione "Somme assicurate".
            Per le lesioni con percentuale superiore alla percentuale di franchigia identificata per ciascuna categoria, l'indennizzo verr? corrisposto per la sola parte eccedente.
            Indennit? privilegiata per lesione grave
            Nel caso in cui la percentuale prevista nella Tabella A allegata, riferita alla lesione subita, sia di grado non inferiore al 50%, l'indennit? per la medesima lesione verr? liquidata al 100% sul capitale assicurato in polizza.
            Lesione - anticipo indennizzo
            Qualora trascorsi tre mesi dal termine dalle cure mediche, sia prevedibile che all'Assicurato residui una lesione indicata nella Tabella A allegata di grado pari o superiore al 25%, la Societ? - quando richiesta - corrisponder? all'Assicurato un anticipo pari al 50% di quello che spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro.
            Rimborso spese Mediche a seguito di infortunio indennizzato a termini di polizza
            In caso di Infortunio indennizzato a termini di polizza, la Societ? rimborsa, entro il limite della somma assicurata a questo titolo, le spese effettivamente sostenute per:
            1. Prestazioni sanitarie relative al ricovero, ad intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Don Joy, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di Zimmer, etc.):
            a. onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto 24

            partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati
            durante l'intervento);
            b. onorari dei medici, assistenza medica, infermieristica, cure, medicinali, ed esami diagnostici;
            c. rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono.
            2. Prestazioni sanitarie sostenute nei 120 giorni successivi al ricovero o all'intervento chirurgico o all?infortunio che non abbia determinato ricovero o intervento chirurgico:
            a. Accertamenti diagnostici, gli onorari per prestazioni mediche e/o specialistiche, infermieristiche;
            b. Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N, sempre che prescritti dal medico curante dell'Assicurato;
            c. Cure dentarie, rese necessarie dall'infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l?infortunio stesso, sempre che l'evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista.
            d. Trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure riabilitative, sempre che prescritte dal medico curante dell'Assicurato (tale prestazione ? prestata esclusivamente per le categorie C e C1);
            3. Il trasporto dell'Assicurato con Ambulanza o qualsiasi altro mezzo adibito al trasporto di feriti dal luogo dell'infortunio all'istituto di cura o posto di pronto soccorso. La garanzia viene prestata con il limite di ?1.000,00 per sinistro e per anno con l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo ?100,00.
            Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori.
            Le garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilit?, limitatamente alle frattura vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero.
            II rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio indennizzato a termini di polizza di cui sopra viene corrisposto con l'applicazione di scoperti e minimi previsti dalle relative tessere.
            Relativamente alle spese odontoiatriche derivanti da infortunio indennizzato a termini della
            presente polizza, la garanzia si intende prostata con il limite di Euro 3.000,00 per anno e per persona.
            Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di ? 500,00 per anno e per persona ed un massimo di ?50,00 per singola prestazione, fermo lo scoperto di cui sopra.
            Qualora l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varr? per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell'Assicurato stesso purch? adeguatamente documentate.
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            Diaria da gesso - Valida solo per i titolari delle Tessere "B, C e C1"
            In caso di infortunio indennizzato a termini di polizza, che renda necessario l'applicazione di gessatura, la Societ? corrisponde un'indennit? per ogni giorno di gessatura.
            La garanzia opera, parimenti, anche per il periodo di ininterrotta applicazione di ogni tipo di apparecchio immobilizzante effettuata da personale medico o paramedico in relazione a frattura e/o
            lussazione radiologicamente accertata attraverso qualsiasi mezzo messo a disposizione dalla moderna diagnostica radiologica (oltre alla radiologia standard, ad esempio TAC, Risonanza
            Magnetica, Ecografia, ecc.)
            La diaria verr? corrisposta a decorrere dal 6? giorno successivo a quello dell'immobilizzazione con un massimo di giorni indennizzati per infortunio come previsto dalla relativa tessera.
            Diaria da Ricovero - Valida solo per i titolari delle Tessere "B, C e C1"
            In caso di infortunio indennizzato a termini di polizza, che renda necessario il ricovero in Istituto di Cura, la Societ? corrisponde un'indennit? per ogni giorno di ricovero di euro 30,00.
            II giorno di ricovero e quello di dimissione, ai fini della definizione del periodo di indennizzo, viene considerato un giorno unico.
            La diaria verr? corrisposta a decorrere dal 6? giorno successivo a quello del ricovero con un massimo di 30 giorni per infortunio.
            La diaria da ricovero non ? cumulabile con la diaria da gesso , nel caso quindi l'infortunio interessi contemporaneamente le due garanzie verr? liquidata la diaria massima giornaliera di euro 30,00.
            Art. 13 Estensioni speciali
            Benef?cio speciale in caso di morte del tesserato genitore
            Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un tesserato genitore, l'indennit? per il caso morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari, sar? aumentata del 100%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano gi? portatori di invalidit? permanente di grado pari o superiore al 50% della totale.
            Perdita dell'anno scolastico
            Qualora, l'infortunio, a causa dell'entit? delle lesioni, determini l'impossibilit? di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporti la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato ? corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.
            Rimpatrio salma
            In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza all'estero, la Societ?, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00, rimborser? le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell'infortunio al luogo di sepoltura in Italia.
            Rientro sanitario
            La garanzia ? estesa al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio occorso all'estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza; la garanzia ? prestata fino alla concorrenza di Euro ?5.000,00.
            Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti
            Nel caso di morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all'assicurato ricovero in istituto di cura e relativa diagnosi che accerti detto evento, sono rimborsate le relative spese documentate fino ad massimo di ?5.000,00.
            A vvelenamenti
            Nel caso di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che
            comporti ricovero, con almeno un pernottamento, in istituto di cura, e relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, sono rimborsate le relative spese documentate fino ad massimo di
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            ?5.000,00.
            Assideramento - congelamento - colpi di sole a di calore
            Nel caso di ricovero dell'assicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione sono rimborsate le relative spese documentate fino ad massimo di ?5.000,00.
            Danno estetico
            Si conviene che la Societ? rimborser? fino ad massimo di ?5.000,00, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza. Tale estensione di garanzia si intende valida solo ed esclusivamente per gli assicurati di et? inferiore ai 16 anni.
            Art. 14 Controversie sulla natura degli infortuni
            In caso di controversia sulla natura, causa, entit? e conseguenza delle lesioni indennizzabili a termine di polizza, nonch? sull'applicazione dei criteri di indennizzo, le Parti devono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.
            In caso di mancato accordo sul nominative del terzo arbitro, quest'ultimo dovr? essere prescelto, fra gli specialisti di Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
            II Collegio medico, a scelta dell?Assicurato, risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale pi? vicino alla residenza e/o al domicilio dell?Assicurato stesso.
            Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la met? delle spese e competenze per il terzo medico. ? data facolt? al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunit?, l'accertamento definitivo dell'invalidit? permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio pu? intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.
            Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalit? di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
            I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
            Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
            Art 15 Denuncia degli infortuni ed obblighi relativi
            Denuncia di lesioni e/o infortunio
            La denuncia degli infortuni e/o lesioni previste nelle tabelle allegate, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che le hanno determinate corredata da ogni documentazione clinica atta ad accertare le lesioni subite e la loro indennizzabilit?, deve essere fatta per iscritto ed inviata all?Assicuratore/Broker, entro 30 giorni dall'evento stesso o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilit?, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del C.C.
            La documentazione di cui sopra deve consentire inequivocabilmente l'identificazione della persona lesa e deve essere accompagnata dal relativo referto, nel caso di fratture e/o lesioni particolari ?
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            necessario che il referto clinico radiologico evidenzi la diagnosi in modo chiaro e specifico e sia redatto da un Pronto Soccorso Pubblico e/o una Struttura Privata equivalente (clinica, casa di cura, etc.).
            Ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore, determinato l'indennizzo che risulti dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento.
            Nel caso di infortuni che prevedono indennizzi per lesioni, diaria, rimborso spese mediche, l?assicurato ad avvenuta guarigione clinica deve inviare all?assicuratore tutta la documentazione necessaria per determinare l?indennizzo. L?assicuratore, ricevuta tale documentazione, provveder? entro 30 giorni a determinare l?indennizzo ed al pagamento.
            L'indennizzo verr? corrisposto in Italia, in Euro.
            Denuncia della morte
            La denuncia della morte, con indicazione dei luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che l'hanno determinata, corredata dalla documentazione atta ad accertare l?indennizzabilit?, deve essere fatta per iscritto entro 30 giorni dall'evento stesso o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilit?, in deroga a quanto stabilito dagli arti. 1913 e 1915 del C.C.
            Art. 16 Limite di indennizzo per singolo evento
            In caso di singolo evento che coinvolga pi? assicurati con la presente polizza convenzione, le somme delle garanzie di cui alla presente sezione Infortuni non potranno superare l'importo di Euro 5.000.000,00
            Nell'eventualit? che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti ad ogni assicurato in caso di sinistro sono ridotti con imputazione proporzionale ai capitali assicurati per le singole persone.
            28
            SEZIONE III ? SOMME ASSICURATE
            Garanzia Responsabilit? Civile verso Terzi
            ?3.000.000,00 unico
            Franchigia assoluta ?2.000,00, per sinistro e per danneggiato
            Garanzia Responsabilit? verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)
            ?1.000.000,00 unico
            Franchigia assoluta ?2.000,00, per sinistro e per danneggiato
            Garanzia Infortuni
            Tessera A)
            Morte Lesioni
            Rimborso spese mediche di lesione indennizzata a di polizza
            Tessera B)
            Morte Lesioni
            Rimborso spese mediche di lesione indennizzata a di polizza
            Diaria da gesso a seguito di lesione indennizzata a di polizza*
            a seguito termini
            a seguito termini
            termini
            ?80.000,00
            Tabella lesioni allegata (le percentuali indicate vanno applicate al capitale di ?80.000,00)
            Franchigia 9%
            ?1.000,00 (scoperto 10%, minimo ?200,00)
            ?100.000,00
            Tabella lesioni allegata (le percentuali indicate vanno applicate al capitale di ?100.000)
            Franchigia 7%
            ?2.500,00 (scoperto 10%, minimo ?200,00) ?20,00/gg (franchigia 5 gg, max 10gg) ?30,00/gg (franchigia 5 gg, max 30gg)
            Diaria da ricovero a seguito
            di lesione indennizzata a termini di polizza*
            *In caso di infortunio che interessi contemporaneamente le garanzie Diaria da ricovero e gesso, la diaria giornaliera totale liquidabile dalla Societ? non potr? essere in nessun caso superiore ad ?30,00
            29
            Tessera C)
            Morte Lesioni
            Rimborso spese mediche a seguito di lesione indennizzata a termini di polizza
            Diaria da gesso a seguito
            di lesione indennizzata a termini di polizza*
            Diaria da ricovero a seguito
            di lesione indennizzata a termini di polizza*
            ?100.000,00
            Tabella lesioni allegata (le percentuali indicate vanno applicate al capitale di ?100.000)
            Franchigia 8%
            ?3.000,00 (scoperto 10%, minimo ?200,00) ?30,00/gg (franchigia 5 gg, max 20gg) ?30,00/gg (franchigia 5 gg, max 30gg)
            *In caso di infortunio che interessi contemporaneamente le garanzie Diaria da ricovero e gesso, la diaria giornaliera totale liquidabile dalla Societ? non potr? essere in nessun caso superiore ad ?30,00
            Tessera C1)
            Morte Lesioni
            Rimborso spese mediche a seguito di lesione indennizzata a termini di polizza
            Diaria da gesso a seguito
            di lesione indennizzata a termini di polizza*
            Diaria da ricovero a seguito
            di lesione indennizzata a termini di polizza*
            ?120.000,00
            Tabella lesioni allegata (le percentuali indicate vanno applicate al capitale di ?120.000)
            Franchigia 8%
            ?3.500,00 (scoperto 10%, minimo ?100,00) ?30,00/gg (franchigia 5 gg, max 20gg) ?30,00/gg (franchigia 5 gg, max 30gg)
            *In caso di infortunio che interessi contemporaneamente le garanzie Diaria da ricovero e gesso, la diaria giornaliera totale liquidabile dalla Societ? non potr? essere in nessun caso superiore ad ?30,00
            Tessera Giornaliera D)
            Morte Lesioni
            ?80.000,00
            Tabella lesioni allegata (le percentuali indicate vanno applicate al capitale di ?80.000,00)
            Franchigia 9%

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              #141
              2000 euro di franchigia sono tanti... Premio?


              Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk

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                #142
                B1 35 euro
                C1 55 euro

                hanno aggiornato la lista delle piste
                Last edited by tezzuia; 12-02-16, 09:10.

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                  #143
                  scusate ma ricapitolando che bisogna fare per stipularla? io ho gi? fatto l'autodromi tramite gully, ma visto che questa copre anche a cremona per 55? a sto punto la faccio cmq anche se non ? che mi ispiri molto

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                  • Font Size
                    #144
                    Mito ,, mail inviata
                    ma quando rispondi?

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                      #145
                      Originally posted by tezzuia View Post
                      B1 35 euro
                      C1 55 euro

                      hanno aggiornato la lista delle piste
                      MOTOASI.IT - ASI Settore Motociclismo Nazionale > Archivi > Omologazioni
                      +15? x la copertura all'estero

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                        #146
                        la domanda ? sempre la stessa


                        conoscete qualcuno che ? stato rimborsato da motoasi?

                        conoscete i tempi per avere il rimborso?


                        io ad oggi, non sono riuscito a trovare nessuno che abbia usufruito dell'assicurazione

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                          #147
                          Originally posted by ilcex View Post
                          la domanda ? sempre la stessa


                          conoscete qualcuno che ? stato rimborsato da motoasi?

                          conoscete i tempi per avere il rimborso?


                          io ad oggi, non sono riuscito a trovare nessuno che abbia usufruito dell'assicurazione
                          ? difficile dato che dovrebbe essere un nuovo prodotto, l'anno scorso ASI era associata ad un'altra compagnia, con specifiche diverse.

                          Cmq il discorso ? che prodotti alternativi per la RCT non ce ne sono, ad un privato singolo non ti fanno nulla, se non per cifre altissime che giustificano una lavorazione ad hoc.
                          Quindi meglio una cosi che nulla, sapendo che cmq si potrebbero avere problemi

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                            #148
                            Originally posted by devilsss View Post
                            ? difficile dato che dovrebbe essere un nuovo prodotto, l'anno scorso ASI era associata ad un'altra compagnia, con specifiche diverse.

                            Cmq il discorso ? che prodotti alternativi per la RCT non ce ne sono, ad un privato singolo non ti fanno nulla, se non per cifre altissime che giustificano una lavorazione ad hoc.
                            Quindi meglio una cosi che nulla, sapendo che cmq si potrebbero avere problemi
                            l'anno scorso l'hanno fatta in molti, e so di un ragazzo che si ? fatto male al mugello, tesserato motoasi. ma ad oggi mi sembra di aver capito che ancora non ? stato rimborsato.

                            nel 2014 era gi? possibile fare la motoasi, diciamo che nel 2015 ? diventata pi? famosa

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                            • Font Size
                              #149
                              Ma per aderire voi come avete fatto? io ho seguito l'iter contattando il referente regionale ma il club che mi hanno suggerito praticavano altre discipline...

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                                #150
                                Io non ho capito cosa serve per essere coperti..
                                Basta girare in una delle piste che sono in lista per essere a posto,
                                o la copertura vale solo quando organizza qualcuno in particolare come per Fmi..??

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