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Amara sorpresa per autocarri

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    #1

    Amara sorpresa per autocarri

    Rientro ora da una balle mattinata passata dalla mia commercialista, con la quale mi sono soffermato a dibattere sul tema :

    AUTOCARRO AZIENDALE PER TRASPORTO MOTO IN PISTA

    assodato che la norma non ? cambiata, quindi un bene strumentale aziendale deve essere utilizzato per soli fini relativi all' azienda (ovvio), quello che ora ? cambiato ? il proliferare di controlli capillari e oserei dire fatali (un mio conoscente ha gi? avuto questo bel regalo la settimana scorsa).
    Qui nessuno chiude pi? un occhio, se ti fermano col furgone con s? la moto ti fanno senz'altro un bel verbalino che trasmetteranno all' agenzia delle entrate, e conseguentemente restituirai allo stato la cifra relativa al "vantaggio fiscale" per tutta la durata del possesso del bene in questione, quindi perdi tutta la deducibilit? fiscale.
    Questo ? vero anche nei casi in cui si trasportino minori e/o persone non inerenti alla propria attivit?.... non puoi caricare nemmeno un autostoppista o chi ti chiede un passaggio perch? magari rimasto senza benzina.

    Ho sempre visto nei paddock un'infinit? di mezzi presumibilmente aziendali.... e ora che facciamo? rischiamo (grosso) o si percorrono altre strade ?
    Io ahim? ho deciso di essere ligio alle regole e quindi o mi doter? di gancio traino sulla mia macchina personale, oppure per maggiore comodit? nolegger? un furgone adogni uscita.

    Voi che ne pensate ? .... e in quanti sono nelle mie condizioni ?

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    #2
    Originally posted by VIL 990 View Post
    Rientro ora da una balle mattinata passata dalla mia commercialista, con la quale mi sono soffermato a dibattere sul tema :

    AUTOCARRO PER TRASPORTO MOTO IN PISTA

    assodato che la norma non ? cambiata, quindi un bene strumentale aziendale deve essere utilizzato per soli fini relativi all' azienda (ovvio), quello che ora ? cambiato ? il proliferare di controlli capillari e oserei dire fatali (un mio conoscente ha gi? avuto questo bel regalo la settimana scorsa).
    Qui nessuno chiude pi? un occhio, se ti fermano col furgone con s? la moto ti fanno senz'altro un bel verbalino che trasmetteranno all' agenzia delle entrate, e conseguentemente restituirai allo stato la cifra relativa al "vantaggio fiscale" per tutta la durata del possesso del bene in questione, quindi perdi tutta la deducibilit? fiscale.
    Questo ? vero anche nei casi in cui si trasportino minori e/o persone non inerenti alla propria attivit?.... non puoi caricare nemmeno un autostoppista o chi ti chiede un passaggio perch? magari rimasto senza benzina.

    Ho sempre visto nei paddock un'infinit? di mezzi presumibilmente aziendali.... e ora che facciamo? rischiamo (grosso) o si percorrono altre strade ?
    Io ahim? ho deciso di essere ligio alle regole e quindi o mi doter? di gancio traino sulla mia macchina personale, oppure per maggiore comodit? nolegger? un furgone adogni uscita.

    Voi che ne pensate ? .... e in quanti sono nelle mie condizioni ?
    interessante questa cosa....
    cio? se tu ti fai prestare il furgone dall'azienda per cui lavori e ipotizziamo che ti fermino x controllo, trovano la moto caricata ti fanno il verbale ????mah..
    se riesci a linkarmi la norma che dice questo mi fai un favore!!

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      #3
      Non vedo dove stia la novit?.
      Solo un povero pazzo al giorno d'oggi si prende la briga di andare a girare col furgone aziendale.
      Gli unici che si salvano sono le ditte individuali e SOLO se non deducono il mezzo al 100%.
      Quello che sfugge ai pi? ? che del verbale te ne puoi anche fottere ma l'agenzia delle entrate ti fa il culo a striscie....

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        #4
        addirittura se sei fuori per lavoro per l'azienda per cui lavori, in caso di fermo, vogliono vedere la busta paga o ti elevano una multa... gi? successo al mio collega fattorino... no comment non sanno dove prendere pi? soldi

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          #5
          Originally posted by Barb?n View Post
          interessante questa cosa....
          cio? se tu ti fai prestare il furgone dall'azienda per cui lavori e ipotizziamo che ti fermino x controllo, trovano la moto caricata ti fanno il verbale ????mah..
          se riesci a linkarmi la norma che dice questo mi fai un favore!!
          purtroppo ? proprio cos?, a meno che l'azienda operi nel settore moto e quindi diventa credibile, ma se come spesso accade l' azienda si occupa di tutt'altro, e quindi non credibile, allora scatta il verbale . se trovo un riferimento alla norma ti dico, ma ripeto, non ? una norma recente di Monti, s'? sempre stata, oggi per bisogno di fare cassa su tutti i fronti stanno aumentando i controlli esponenzialmente.

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            #6
            questa norma c'e' sempre stata, gli autocarri possono essere utilizzati tutti i giorni della settimana(compresi i sabati e domeniche) purche inerenti all'attivita' dell'azienda, caso diverso per le auto che essendo deducibili solo al 50% possono essere usate anche come uso personale!
            QUindi alla fine non e' cambiato nulla!

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              #7
              Originally posted by VIL 990 View Post
              Rientro ora da una balle mattinata passata dalla mia commercialista, con la quale mi sono soffermato a dibattere sul tema :

              AUTOCARRO AZIENDALE PER TRASPORTO MOTO IN PISTA

              assodato che la norma non ? cambiata, quindi un bene strumentale aziendale deve essere utilizzato per soli fini relativi all' azienda (ovvio), quello che ora ? cambiato ? il proliferare di controlli capillari e oserei dire fatali (un mio conoscente ha gi? avuto questo bel regalo la settimana scorsa).
              Qui nessuno chiude pi? un occhio, se ti fermano col furgone con s? la moto ti fanno senz'altro un bel verbalino che trasmetteranno all' agenzia delle entrate, e conseguentemente restituirai allo stato la cifra relativa al "vantaggio fiscale" per tutta la durata del possesso del bene in questione, quindi perdi tutta la deducibilit? fiscale.
              Questo ? vero anche nei casi in cui si trasportino minori e/o persone non inerenti alla propria attivit?.... non puoi caricare nemmeno un autostoppista o chi ti chiede un passaggio perch? magari rimasto senza benzina.

              Ho sempre visto nei paddock un'infinit? di mezzi presumibilmente aziendali.... e ora che facciamo? rischiamo (grosso) o si percorrono altre strade ?
              Io ahim? ho deciso di essere ligio alle regole e quindi o mi doter? di gancio traino sulla mia macchina personale, oppure per maggiore comodit? nolegger? un furgone adogni uscita.

              Voi che ne pensate ? .... e in quanti sono nelle mie condizioni ?
              Se puoi, sulla tua P.Iva apri la posizione procacciatore di affari,
              cosi magari puoi sempre dire in caso di controllo che la moto la devi far vedere per venderla e che altre persone sono potenziali clienti...
              Magari non ? cosi semplice, per? ? una strada..

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                #8
                Originally posted by VIL 990 View Post
                Rientro ora da una balle mattinata passata dalla mia commercialista, con la quale mi sono soffermato a dibattere sul tema :

                AUTOCARRO AZIENDALE PER TRASPORTO MOTO IN PISTA

                assodato che la norma non ? cambiata, quindi un bene strumentale aziendale deve essere utilizzato per soli fini relativi all' azienda (ovvio), quello che ora ? cambiato ? il proliferare di controlli capillari e oserei dire fatali (un mio conoscente ha gi? avuto questo bel regalo la settimana scorsa).
                Qui nessuno chiude pi? un occhio, se ti fermano col furgone con s? la moto ti fanno senz'altro un bel verbalino che trasmetteranno all' agenzia delle entrate, e conseguentemente restituirai allo stato la cifra relativa al "vantaggio fiscale" per tutta la durata del possesso del bene in questione, quindi perdi tutta la deducibilit? fiscale.
                Questo ? vero anche nei casi in cui si trasportino minori e/o persone non inerenti alla propria attivit?.... non puoi caricare nemmeno un autostoppista o chi ti chiede un passaggio perch? magari rimasto senza benzina.

                Ho sempre visto nei paddock un'infinit? di mezzi presumibilmente aziendali.... e ora che facciamo? rischiamo (grosso) o si percorrono altre strade ?
                Io ahim? ho deciso di essere ligio alle regole e quindi o mi doter? di gancio traino sulla mia macchina personale, oppure per maggiore comodit? nolegger? un furgone adogni uscita.

                Voi che ne pensate ? .... e in quanti sono nelle mie condizioni ?
                Se puoi, vendi il furgone e prendi un combinato, da usare anche come auto personale: cos? non avrai problemi

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                  #9
                  Originally posted by =Gi82= View Post
                  Se puoi, sulla tua P.Iva apri la posizione procacciatore di affari,
                  cosi magari puoi sempre dire in caso di controllo che la moto la devi far vedere per venderla e che altre persone sono potenziali clienti...
                  Magari non ? cosi semplice, per? ? una strada..
                  Quando si dice, fatta la legge, trovato l'inganno

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                    #10
                    Originally posted by Virgo View Post
                    Quando si dice, fatta la legge, trovato l'inganno
                    La mia ? solo un idea, poi dipende da tante cose, cmq se ti vogliono far multa la fanno, poi st? a te dimostrare che hanno torto..

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                      #11
                      Originally posted by paolo25 View Post
                      questa norma c'e' sempre stata, gli autocarri possono essere utilizzati tutti i giorni della settimana(compresi i sabati e domeniche) purche inerenti all'attivita' dell'azienda, caso diverso per le auto che essendo deducibili solo al 50% possono essere usate anche come uso personale!
                      QUindi alla fine non e' cambiato nulla!
                      per le auto non ? proprio cos?, o meglio ? come dici se sono in "assegnazione" a dipendente o a socio con busta paga (il quale avr? una tassazione aggiuntiva), ma se non assegnate e guidate da socio/amministratore devono rispettare le limitazioni del caso... un mio conoscente , socio dell' azienda, dava alla moglie l'auto aziendale non assegnata, la finanza, a seguito di pedinamenti (?) ha contestato l'uso aziendale perch? la signora appunto alle 13.00 tutti i giorni era davanti alla scuola del figlio..... poi chiaro che tutto ? contestabile.

                      comunque avevo premesso anche io che non ? cambiato nulla, la mia voleva essere una semplice riflessione, poi ognuno pu? trarre le conclusioni che desidera.

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                        #12
                        eh si , ? sempre stato cos? fin da quando ? sparita la categoria "trasporto promisquo", metto questo articolo che ho trovato in rete:

                        USO E DESTINAZIONE DEI VEICOLI

                        Fonte: A.S.A.P.S. Il Portale della Sicurezza Stradale

                        di Franco Medri*

                        La violazione di cui all'articolo 82 del Codice della Strada ricorre quando viene utilizzato un veicolo per un uso o una destinazione diversa da quella riportata sulla carta di circolazione e si concretizza solo ed esclusivamente se la violazione accertata non ? gi? sanzionata da un'altra norma speciale.

                        L'attuale Codice della Strada definisce:

                        ? la destinazione del veicolo, come la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche;


                        ? l'uso del veicolo, come l'utilizzazione economica dello stesso e viene riferito solo ed esclusivamente sotto due profili

                        1. l' Uso Proprio;

                        2. l'Uso di Terzi che comprende:
                        a. la locazione senza conducente;
                        b. il servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone
                        c. il servizio di linea per trasporto di persone
                        d. il servizio di trasporto di cose per conto di terzi
                        e. il servizio di linea per trasporto di cose
                        f. il servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi




                        Casi specifici:

                        ? un autocarro classificato per uso proprio che effettua un trasporto per conto di terzi;
                        ? un autocarro che trasporta persone nel vano di carico della merce;
                        ? un autocarro che trasporta nella cabina persone non addette al carico e scarico o all'uso della merce trasportata;
                        ? una macchina agricola che trasporta materiale diverso dai prodotti agricoli-forestali o attrezzi non connessi con l'attivit? agricola;
                        ? un rimorchio specifico per trasporto di attrezzature sportive e turistiche (T.A.T.S.) che carica oggetti diversi;


                        C H I A R I M E N T I

                        1. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota prot. n. 597/DC1 del 01 luglio 1998 ha espresso l'opinione che non appare incompatibile, rispetto alla norma dell'art. 82 C.d.S:, il trasporto di cose proprie o campioni gratuiti ai fini non commerciali, su autovetture destinate al trasporto di persone e su autoveicoli per trasporto promiscuo.

                        Tale parere viene esteso anche al trasporto di depliants, opere di letteratura scientifica e piccoli omaggi pubblicitari, effettuati da informatori medico-scientifici o da rappresentanti di commercio.


                        2. E' possibile inoltre trasportare i citati oggetti all'interno dell'abitacolo, previa rimozione dei sedili, in quanto la Direzione Generale della M.C.T.C. con apposite circolari di cui n? 1272/4110 del 24 aprile 1996 e n? 1017/DCI del 03 dicembre 1997 ha precisato che il numero dei posti indicati nella carta di circolazione del veicolo ? riferito soltanto al numero massimo di posti da non superare.

                        3. Ci? consente di riconoscere all'utenza la facolt? di rimuovere uno o pi? sedili, all'infuori di quelli che costituiscono la prima fila, ai fini del trasporto del sopracitato materiale.

                        4. Questa operazione, alla luce di quanto indicato dalla Direzione della M.C.T.C., non costituirebbe peraltro modifica a caratteristiche costruttive e funzionali escludendosi, perci?, ogni possibile interferenza con il divieto di cui all'articolo 78 del C.d.S..


                        Rimane comunque evidente che il trasporto delle cose sopraindicate deve sempre garantire la massima sicurezza sia per il conducente che per gli eventuali passeggeri secondo le prescrizioni di cui all'articolo 164 del Codice della Strada; infatti la sistemazione delle cose all'interno dell'abitacolo deve essere tale da non costituirne spostamenti, non limitare la visuale o la piena manovrabilit? dei comandi e, comunque, non superare i limiti di massa complessiva indicati sulla carta di circolazione.


                        NOTA: Tutto questo, per?, avveniva fino al 1998 quando ? stata soppressa la categoria dei veicoli destinati ad uso "PROMISCUO"; infatti gli autoveicoli della categoria M1 (autoveicoli per il trasporto di persone), per effetto della Direttiva n? 98/14/CE a partire dal 1? ottobre 1998 non potranno pi? essere classificati "per trasporto promiscuo" , in quanto tale categoria non ? stata riconosciuta dalla normativa comunitaria (Circ. Ministero dell'Interno n? 300/A/43928/105/27).

                        Si precisa per? che:
                        ? la Direttiva n?98/14/CE non ha imposto l'obbligo di aggiornare le omologazioni gi? rilasciate per cui, gli autoveicoli precedentemente classificati per trasporto promiscuo ai sensi dell'articolo 54 comma 1? lettera "C" del Codice della Strada, continueranno a circolare conservando inalterate le proprie caratteristiche riguardo la destinazione;


                        ? pertanto alla luce della Direttiva n? 98/14/CE le sigle che individuano le carrozzerie delle autovetture riportate sulla carta di circolazione sono ora le seguenti:

                        a. AA Berlina
                        b. AB Due volumi
                        c. AC Familiare
                        d. AD Coup?
                        e. AE Decappottabile
                        f. AF Ad uso promiscuo (questa sigla non identifica i veicoli classificati dall'articolo 54 comma 1 lettera "C" ad uso promiscuo, ma ? solo una traduzione impropria del termine inglese "multi-purpuse vehicle" e del francese "vehicule ? usage multiples" ed indica i veicoli monovolumi o multiuso.

                        1. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la circolare prot. n.1927/FP3 del 14 dicembre 1999 nel ribadire l'idoneit?, dal punto di vista tecnico, dei veicoli della categoria M1 anche al trasporto di cose, ha ritenuto che in tale categoria immatricolata per trasporto di persone, sia assorbita la categoria degli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1? lettera "C" del Codice della Strada.


                        Al tempo stesso ha precisato che:
                        ? i veicoli di categoria M1 (autoveicoli per trasporto di persone) possono essere utilizzati anche per effettuare trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi con l'obbligo, in questa ipotesi, dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori

                        ? nel caso di veicoli della categoria internazionale M1 "autoveicoli per trasporto di persone" ? ora legittimo e non pi? sanzionabile ai sensi dell'articolo 82 commi 8 e 10 del C.d.S., il trasporto di cose, purch? nel rispetto delle modalit? di cui all'articolo 164 del C.d.S..

                        1. Le autovetture per le esercitazioni alla guida delle autoscuole possono essere utilizzate anche per uso privato a condizione che il titolare rinunci alle agevolazioni fiscali relative alla tassa di propriet? del veicolo e renda inoperanti i doppi comando.


                        Tale possibilit? non ? estesa agli altri tipi di veicoli utilizzati per le esercitazioni alla guida finalizzate al conseguimento delle patenti di guida di categoria C, D ed E come dispone il D.M. 317/95.

                        AUTOVEICOLI CLASSIFICATI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO

                        Tali veicoli vengono considerati di particolare interesse, come indicato nella circolare n? 256-CT-AG del 30 marzo 2001 Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in quanto costituiscono una sorta di "memoria storica" dell'industria automobilistica e pertanto non sono destinati alle finalit? imprenditoriali tipiche dell'attivit? di autotrasporto, potendo essere detenuti solo per motivi collezionistici.

                        Pertanto si specifica che:
                        ? i veicoli di interesse storico o collezionistico sono ammessi alla circolazione avuto riguardo, per gli aspetti amministrativi, alla NON utilizzazione dei medesimi per alcun tipo di trasporto.
                        ? la materia di riferimento ? regolata dall'articolo 60 del Codice della Strada e dall'articolo 215 del regolamento che dettano norme per la individuazione e la classificazione proprio degli autoveicoli di interesse storico e collezionistico, stabilendo quale presupposto, l'iscrizione ad uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo.
                        ? qualora l'autoveicolo sia regolarmente iscritto in uno dei predetti registri, viene a mancare l'oggetto stesso del trasporto e cio? le "cose trasportate" facendo si che tale veicolo, non a cagione delle sue caratteristiche tecniche, ma per la sua stessa natura di oggetto destinato al collezionismo, non ? assoggettabile alle norme di cui alla legge 298/74; cos? ai fini della ammissione alla circolazione, non dovranno essere richiesti i particolari titoli autorizzativi che, invece come ? noto, sono obbligatori per la circolazione e l'immatricolazione dei veicoli destinati al trasporto.
                        ? sembra quindi sufficiente, per quanto riguarda l'aspetto dell'immatricolazione, la presentazione della certificazione relativa all'iscrizione del veicolo di interesse storico o collezionistico negli appositi registri, unitamente ad una dichiarazione del proprietario che attesti la utilizzazione del proprio veicolo solo a fini di collezionismo e non gi? per effettuare alcun tipo di trasporto.
                        ? a questa condizione, qualora i predetti veicoli effettuino qualsiasi genere di trasporto, in qualsiasi quantit? e a qualsiasi titolo, saranno soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 82 del Codice della Strada.
                        ? ai fini della circolazione dei mezzi di interesse storico e collezionistico non sono pertanto richieste particolari formalit?, e sar? quindi sufficiente tenere a bordo, oltre alla carta di circolazione, la certificazione di iscrizione nell'apposito registro storico.


                        DISPOSIZIONI PARTICOLARI

                        L'articolo 82 del Codice della Strada oltre a definire l'uso e la destinazione dei veicoli, stabilisce anche che:

                        ? previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. rilasciata in base al nulla osta del Prefetto, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone;
                        ? analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale, secondo direttive emanate dal Ministero dei Trasporti, in servizio di linea e viceversa.


                        Si precisa che, ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. 05 febbraio 1953 nr. 39, il permesso autorizzativi al trasporto di persone con autocarro NON pu? essere superiore a 5 giorni e le finalit? del rilascio riguardano scopi :

                        1. di istruzione,

                        2. di igiene,

                        3. di beneficenza e per motivi di pubblico interesse,

                        4. per congressi, riunioni ed altre manifestazioni,

                        5. per gite di societ? atletiche e sportive.



                        NOTA:- Si precisa che alcune violazioni per l'uso e la destinazione diversi del veicolo possono concorrere anche con un illecito fiscale previsto e sanzionato dalla L. 27/1978 in quanto per alcuni veicoli la tassa di possesso ? diversa (di minore importo a favore dell'utente) proprio per la destinazione e l'uso del veicolo in riferimento al D.P.R. nr. 39/53.
                        Un esempio ? riferito agli autocarri che corrispondono la tassa di possesso in base alla portata in chilogrammi del veicolo; pertanto un autocarro Fiat Fiorino con portata 500 kg deve corrispondere annualmente per la Regione Emilia Romagna un importo pari a Euro 31,95.
                        Ma, se viene contestato l'articolo 82 del Codice della Strada a seguito della violazione dell'uso e della destinazione (per trasporto abusivo di persone non autorizzato), in virt? del D.M. 25 novembre 1998 nr. 418 l'organo accertatore dovr? fare una apposita segnalazione alla Agenzia regionale delle Entrate competente per il territorio dove il proprietario del veicolo corrisponde la tassa di propriet? (se il titolare ? residente a Pisa, la tassa di propriet? fa riferimento alle tabelle della regione Toscana), affinch? si provveda a recuperare la differenza della tassa, come se fosse un veicolo destinato al trasporto di persone attraverso il provvedimento di contestazione formale.
                        Infatti nel caso specifico dovr? essere corrisposta la tassa di propriet? in base ai cavalli motore e cio? 40 kw che moltiplicato per Euro 2,58 ( la Regione Emilia Romagna ha determinato la tassa di propriet? da corrispondere nel valore delle vecchie 5.000 lire per ogni cavallo motore ) si determiner? un ammontare pari ad Euro 103,2.
                        Quindi ? palesemente evidente che esiste una consistente differenza tra le due tasse di propriet? corrisposte, ovvero Euro 31,95 se il veicolo ? autocarro e Euro 103,2 se il veicolo ? considerato autoveicolo per trasporto di persone.

                        PROBLEMI OPERATIVI

                        Premesso che l'articolo 54 comma 1? lettera "d" del Codice della Strada classifica gli autocarri come veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, ci? ha creato tra gli operatori molta titubanza nella corretta applicazione dell'articolo 82 C.d.S. per quanto riguarda il diverso uso e destinazione del veicolo; infatti:
                        La Legge 298/74 ed il D.M. 212/98 stabiliscono esattamente chi deve condurre il veicolo con particolare riferimento ai trasporti effettuati per conto proprio e per conto di terzi, nonch? in via residuale, proprio in riferimento al predetto articolo 54, il personale che pu? essere autorizzato a prendere posto, oltre al conducente, nella cabina del veicolo.
                        Ma il problema nasce per gli autocarri di massa complessiva inferiore a 60 quintali e soprattutto per quelli che hanno massa a pieno carico fino a 35 quintali definiti autocarri leggeri.


                        A tal fine si ribadisce che:

                        1. Sugli autocarri, oltre al conducente, pu? prendere posto solo ed esclusivamente personale addetto all'uso ed al trasporto della merce caricata;

                        2. Il trasporto dell'amico, della fidanzata, del figlio da accompagnare a scuola, dell'utilizzo del veicolo per andare al ristorante, al mare o in discoteca risulta ingiustificabile e pertanto ? soggetto alla contestazione dell'articolo 82 del Codice della Strada con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ? 68,25 a ? 275,10 e la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi ( fermo amministrativo );

                        3. Il trasporto di cose per "Conto di Terzi" effettuato con un autocarro di massa complessiva a pieno carico fino a 6.000 kg e la cui carta di circolazione riporta trascritto "Uso Proprio, costituisce violazione al precetto di cui all'articolo 26 della Legge 298/74 per quanto riguarda l'obbligatoriet? dell'iscrizione del proprietario del veicolo all'Albo provinciale degli autotrasportatori e dell'articolo 82 del Codice della Strada;

                        4. L'ufficio dell'organo accertatore dovr? segnalare la contestazione di cui all'articolo 82 del Codice della Strada all'Agenzia Regionale delle Entrate, sia per quanto riguarda la riparametrazione della tassa di propriet? in merito alla violazione dell'uso e della destinazione del veicolo, quanto per il recupero dell'IVA scaricata nella denuncia dei redditi dal proprietario del veicolo, se lo ha acquistato per fini commerciali;

                        5. L'ipotesi della violazione di cui all'articolo 2 del D.M. 25 marzo 1996 nr. 326 per quanto riguarda la rimozione della protezione metallica costituita da barre orizzontali distanti tra loro non pi? di 12 centimetri del vano di guida degli autocarri, NON costituisce la violazione dell'articolo 82 del Codice della Strada, bens? quella dell'articolo 78 perch? non ? stata modificata la destinazione del veicolo, ma le prescrizioni relative alle caratteristiche costruttive in sede di omologazione.



                        6. L'articolo 12 del D.M. 22 maggio 1998 nr. 212 stabilisce che durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con s? documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l'impresa di trasporto.

                        Pertanto, qualora il conducente risulti sprovvisto, a qualsiasi controllo su strada, di tale documentazione, l'ufficio dell'agente accertatore invita l'impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a fornire all'ufficio o comando competente per territorio cui l'agente appartiene, la prova del corretto rapporto che lo legava all'azienda, entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito.
                        Trascorso inutilmente tale termine, l'impresa viene segnalata all'Ispettorato del Lavoro per le opportune verifiche e se risulta aver violato le disposizioni in materia di lavoro, viene segnalata al comitato provinciale per l'albo in cui l'impresa ? iscritta per l'applicazione delle sanzioni disciplinari del caso.


                        7. L'articolo 31 della Legge 298/74 stabilisce che, per quanto riguarda i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 kg classificati per "Uso Proprio", i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli debbano essere il titolare della licenza al trasporto merci o un lavoratore dipendente della stessa impresa (se l'impresa ? a conduzione familiare il veicolo pu? anche essere condotto da un familiare).


                        A queste condizioni i veicoli fino a 6.000 kg sono esentati dal rispetto della predetta normativa per quanto riguarda la conduzione del mezzo, ma rimane sempre valido il dettato prescrittivi dell'articolo 54 del Codice della Strada proprio in riferimento alla tipologia della classificazione dei veicoli, soprattutto per gli autocarri.

                        * Ispettore Capo della Polizia Stradale.
                        Last edited by fuko-dao; 15-03-12, 15:14.

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                          #13
                          Originally posted by Torakiky View Post
                          Se puoi, vendi il furgone e prendi un combinato, da usare anche come auto personale: cos? non avrai problemi
                          se il combi lo intestassi a me il problema non si porrebbe, ma anche i combinati intestati ad azienda subiscono il trattamento delgi autocarri "puri".
                          mi s? proprio che far? un bell' accordo con una societ? di nolo....
                          a Bologna e dintorni qualcuno ha esperienze (?) positive al riguardo ?

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                            #14
                            Quindi se ho un auto 8 posti per uso personale,non corro nessun rischio a portare la moto??

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                            • Font Size
                              #15
                              Originally posted by marchino71 View Post
                              Quindi se ho un auto 8 posti per uso personale,non corro nessun rischio a portare la moto??
                              esatto ! iinfatti in futuro opter? per un mezzo tipo uno Scudo Panorama o Vivaro passo lungo o simili.... addirittura anche 9 posti, quindi ottimi per gite con amici/parenti e pistate in tutta tranquillit?

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