Grazie! ;-)
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societ? sportiva senza fini di lucro, info please!!!
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Originally posted by alex@ferro View Postdipende dal regime di contabilit? che decidi di adottare.
In contabilit? ordinaria scarichi l'iva di ci? che compri, ma a fine anno paghi le tasse. Non ci sono limiti nel fatturato da sponsorizzazioni.
In regime di contabilit? semplificata (non ricordo il nr di legge di riferimento) non scarichi nula, versi il 90% dell'iva derivante da sponsorizzazioni e paghi una quota minima di tasse (il 3% sul 33% del fatturato). Puoi fatturare sponsor per un massimo di 250.000 euro. Per usufruire della contabilit? semplificata devi per forza essere affiliato ad una federazione riconosciuta (FMI).
La cosa ha senso se hai gi? un certo capitale di sponsor, io ho fatto la prima stagione "free lance", poi abbiamo fondato l'associazione sportiva...
Se vuoi un consiglio, senti un BUON commercialista.
io sapevo il 50 %.
tutto il resto che hai detto ? perfetto
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allora non ho ancora l'associazione ma mi sto acccculturando:
ASSOCIAZIONI SPORTIVE & AGEVOLAZIONI FISCALI:
REGIME SPECIALE DI CUI ALLA LEGGE N. 398 DEL 16/12/1991
di Vincenzo D'And?
Con la Legge n. 398/1991 sono state introdotte una serie di semplificazioni ed agevolazioni di natura contabile e fiscale per il vasto panorama sportivo amatoriale.
Infatti, le associazioni sportive dilettantistiche usufruiscono di un speciale regime di determinazione delle imposte ai fini IRES ed ai fini IVA e di un regime contabile semplificato.
Destinatari di tali agevolazioni sono: le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali; le associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali, ma riconosciute da enti di promozione sportiva; le associazioni senza scopo di lucro; le pro-loco
Tali agevolazioni sono state estese, sulla base della legge 289/2002, cos? come modificata dal D.L. n. 72 del 22 marzo 2004 convertito in Legge n. 128 del 21 maggio 2004, anche alle societ? sportive dilettantistiche costituite in societa? di capitali ed alle cooperative senza fine di lucro.
I benefici previsti dalla norma sono stati successivamente estesi, L. 350/2003, anche ad associazioni bandistiche; filodrammatiche; cori amatoriali; associazioni di musica e danza popolari legalmente riconosciuti e senza fine di lucro.
Due sono i requisiti oggettivi per potersi avvalere delle agevolazioni previste dalla norma:
- l?esercizio dell?opzione
- il rispetto di un limite dimensionale non superiore ai 250.000 euro.
Opzione
In presenza di proventi di natura commerciale (oltre a quelli dell?attivit? istituzionale, come ? noto, invece, esenti da tassazione), per poter usufruire del regime della L. 398/1991 occorre esercitare l?apposita opzione (anche tramite comportamento concludente) che va poi comunicata con la dichiarazione annuale IVA L?opzione ? vincolante per un minimo di cinque anni.
In particolare, i soggetti esonerati dall?obbligo di presentazione della dichiarazione Iva, se intendono effettuare l?opzione, devono comunicarla all?Ufficio competente dell?Agenzia delle Entrate, con le modalit? e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale Iva (quadro VO della dichiarazione Iva).
L?opzione ? comunicata, inoltre, alla SIAE prima dell?inizio dell?anno solare nel quale si intende fruire del regime agevolato.
Limite dimensionale
Possono usufruire di questo regime agevolato quelle associazioni sportive dilettantistiche che nel corso del periodo di imposta precedente non abbiano conseguito proventi da attivit? commerciali per un importo superiore ai 250.000 euro.
Per le associazioni di nuova costituzione l?adesione pu? avvenire, in via presuntiva sul volume d?affari che ipotizzano di realizzare, attraverso la dichiarazione di inizio attivit? nella quale debbono indicare l?importo previsto.
In particolare, le associazioni di nuova costituzione con periodo d?imposta coincidente con l?anno solare, devono rapportare il limite massimo dei proventi, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell?esercizio, computandolo a giorni.
Nel caso in cui l?ente sportivo, superi il limite di 250.000 euro nel corso del periodo di imposta, gli effetti dell?opzione terminano a decorrere dal mese successivo.
Ai fini della determinazione del suddetto limite si considerano proventi commerciali:
- i ricavi o i proventi di cui all?art. 85 del TUIR che assumono natura commerciale;
- le sopravvenienze attive di cui all?art. 88 del TUIR relative alle attivit? commerciali esercitate.
Un recente studio dell?Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino ha evidenziato che sono considerati proventi non commerciali e non concorrono alla determinazione della soglia dei 250.000 euro:
- proventi che derivano da prestazioni di servizi rese in conformit? alle finalit? istituzionali dell?ente e senza organizzazione specifica e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione
- le plusvalenze patrimoniali di cui all?art. 86 del TUIR che ai fini della determinazione del reddito sono tassate separatamente.
- i proventi derivanti da cessioni di beni strumentali;
- i proventi derivanti dalle attivit? commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i proventi derivanti dalle raccolte fondi
- i proventi derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti.
- le indennit? di promozione e di preparazione
- le sopravvenienze derivanti da attivit? istituzionali
- le cessioni, anche a terzi, di proprie pubblicazioni destinate prevalentemente agli associati
- i ricavi derivanti da attivit? svolte a fronte di corrispettivi specifici purch? diretti agli associati
Sono considerati invece proventi non imponibili e pertanto esclusi dalla base imponibile per il calcolo dell?IRES e dell?IRAP i proventi commerciali conseguiti saltuariamente ed occasionalmente nello svolgimento dell?attivit? commerciale connessa agli scopi istituzionali dell?associazione o attraverso l?attivit? di raccolta fondi.
L?esclusione dalla base imponibile pu? avvenire per un importo non superiore ai 51.645,69 euro per ogni periodo di imposta e per un massimo di due eventi nell?arco del periodo di imposta di riferimento.
I proventi eccedenti di due limiti sopraesposti concorrono alla determinazione del reddito imponibile.
Tali proventi non commerciali non concorrono alla determinazione del plafond dei proventi fissato dalla legge 398/1991.
Aspetti contabili e fiscali.
Tale regime speciale prevede l?esonero dall?obbligo di tenuta delle scritture contabili, di presentazione della dichiarazione IVA, sia annuale sia periodica, di certificazione dei corrispettivi e del libro degli acquisti
Gli enti sono, invece, tenuti a conservare e numerare le fatture emesse e quelle ricevute; ad annotare entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, anche a livello cumulativo, i proventi di carattere commerciale su un apposito prospetto riepilogativo delle annotazione dei contribuenti supersemplificati.
Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/1991 determinano il proprio reddito attraverso l?applicazione di un coefficiente di redditivit? attualmente fissato per legge al 3%.
Il reddito imponibile viene determinato applicando il coefficiente di redditivit? ai proventi di natura commerciale, a questo risultato vanno poi sommate le plusvalenze patrimoniali. Tale risultato determina il reddito imponibile ai fini IRES:
(Proventi commerciali x 3%) + plusvalenze patrimoniali = Reddito imponibile ai fini IRES
Imposta sul valore aggiunto
La L. 398/1991 contiene, per le associazioni sportive dilettantistiche, anche delle agevolazioni ai fini IVA.
In tale regime le suddette associazioni determinano l?IVA da versare applicando all?IVA a debito derivante dai proventi commerciali delle detrazioni forfetarie.
L?IVA viene versata trimestralmente attraverso F24.
La speciale normativa (legge 398/1991) prevede, inoltre, l?esonero della presentazione della dichiarazione annuale IVA.
In particolare, le associazioni sportive dilettantistiche che hanno scelto il regime fiscale agevolato determinano l?imposta sul valore aggiunto in modo forfetario, e cio? applicando le seguenti percentuali sui proventi conseguiti:
- 50% dell?Iva a debito sui proventi conseguiti nell?esercizio di attivit? commerciali, connesse agli scopi istituzionali;
- 90% dell?Iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni;
- 2/3 dell?Iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica.
Infine, l?Iva risultante a debito si versa con periodicit? trimestrale con il modello F24 senza maggiorazione dell?1% (precisazione, a quanto gi? si sosteneva da tempo in dottrina, contenuta nella stessa guida dell?Agenzia delle Entrate di aprile 2007) e non c?? l?obbligo per l?associazione di presentare la dichiarazione Iva annuale.
Altres?, sempre ai fini IVA, a parere dell?Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino (contenuto in un proprio documento di studio per la formazione degli enti non profit) <<le cessioni di contratto riferite agli atleti sono rilevanti ai fini IVA e soggette ad aliquota ordinaria>>.
lungo ma interessanteLast edited by matley; 03-10-07, 15:59.
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Originally posted by pikkio74 View PostSponsorizzazioni, versi il 90%
pubblicit?, versi il 50%
Te lo dice il commercialista di ALEX
se non si parla di cifre grosse meglio star tranquillo e versare allo stato senza trovare appigli visto che ultimamente le a.s. son state verificate ben bene dalle gdf
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Originally posted by cattivik View Postsai che differenza fra un 90 o un 100...
E se poi la GDF verifica, non ? che se tu versi un 10% in pi? di iva ti danno una pacca sulla spalla e dimenticano tutto il resto.....
i problemi potrebbero essere ben altri.....
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Originally posted by pikkio74 View PostSe la legge dice 90 perch? dovrei versare 100....
E se poi la GDF verifica, non ? che se tu versi un 10% in pi? di iva ti danno una pacca sulla spalla e dimenticano tutto il resto.....
i problemi potrebbero essere ben altri.....
lascia stare il can che dorme
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Originally posted by pikkio74 View PostSe la legge dice 90 perch? dovrei versare 100....
E se poi la GDF verifica, non ? che se tu versi un 10% in pi? di iva ti danno una pacca sulla spalla e dimenticano tutto il resto.....
i problemi potrebbero essere ben altri.....
fidati del buon Pikkio, sa il fatto suo!!!
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Originally posted by cattivik View Postsi esatto potrebbero ad es. contestarti che hai fatturato pubblicit? invece eran sponsorizzazioni e venirti a recuperare l'iva mancata + multa !
lascia stare il can che dorme
ogni riferimento a fatti o persone realmente esistiti ? puramente casuale, le affermazioni fatte in questo 3D sono frutto di finzione e fantasia degli autori
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Originally posted by Lele#76 View Postnon affiliarti al coni, spendi di +.
affiliati alla uisp spendi meno ed ? autorizzata dal coni.
io quest'anno ho speso 90 ?.
questo passaggio non mi ? chiaro
di solito si passa attraverso il coni per arrivare alla fmi, qui invece si passa dalla uisp per arrivare al coni???
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ma se uno ha intenzione di aprire una associazione sportiva senza scopo di lucro per quanto tempo la deve tenere?....costa chiuderla?se si quanto?poi da quel poco che ho capito si paga solo con assegni dell' associazione,questo significa aprire un conto bancario apposta!...molti di voi consigliano di appoggiarsi a un commercialista,mi hanno detto che in media costano sui 2500euro l' anno per la gestione di una piccola attivita'...qui visto che la contabilita' e' semplificata hanno una parcella diversa oppure rimane uguale?altrimenti solo di spese creare una cosa del genere costerebbe attorno ai 3000 3500 euro l'anno giusto?
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