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RICORSI, SENTENZE, ART. C.d.S., PRECEDENTI

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    #31
    Oggetto: Chiarimenti inerenti la nuova normativa europea 2005/30

    Buon giorno, come avevamo previsto, la circolare inviata ai clienti per informarli che dal 18 maggio 2006 entrer? in vigore la nuova normativa europea 2005/30 inerente l'omologazione di impianti di scarico aftermarket, ha suscitato un enorme interesse, ma come sempre quando ci si avvicina ad una materia nuova e complicata si sono verificati alcuni fraintendimenti rispetto alla circolare spedita, errori di interpretazione che questa seconda circolare ha l'obiettivo di chiarire al meglio, in modo da "ridurre" il numero di telefonate inerenti i dubbi sulla normativa.
    Pertanto, a modello FAQ, proponiamo le domande pi? frequenti ricevute e le relative risposte:

    - Per le moto che NON sono munite in versione originale del catalizzatore, verr? applicata questa nuova normativa?

    No, la normativa riguarda solo i mezzi immatricolati che sono muniti di catalizzatore originale.

    - Tutti i modelli Euro 2 ed Euro 3 sono inclusi nella lista "nera" ove sar? necessaria la nuova normativa?

    No, attenzione, bisogna distinguere in 3 categorie:

    1) La maggior parte dei mezzi hanno il catalizzatore inserito nella parte finale dell'impianto di scarico (marmitta o raccordo) e quindi se si cambia il terminale sar? necessario ripristinare il catalizzatore con relativa omologazione

    2) Alcuni modelli, anche molto venduti, hanno il catalizzatore inserito nella prima parte del collettore (tipo CBR 600/1000) e quindi la nuova normativa si applicherebbe solo se il cliente dovesse acquistare l'impianto completo, qual'ora invece si volesse cambiare solo il terminale si potrebbe tranquillamente proseguire nell'acquisto dei prodotti con omologazione riferita alla normativa 97/24. Inoltre altre moto hanno il collettore diviso in tre stadi (esempio R.1 04/06) ed il catalizzatore originale ? presente nella parte centrale del completo,quella che NOI definiamo nei nostri listini come body ,che ? autonoma rispetto ai terminali, quindi anche in questo caso,ammeno che il cliente non cambi questa parte, non si incapper? nella nuova norma.

    3) Ci sono alcune moto, poche per la verit?, che pur avendo una omologazione Euro 2 non sono munite di catalizzatore e quindi la nuova normativa NON si applica.

    Al fine di evitare problemi, a breve invieremo la lista completa delle applicazioni per rendere ancora pi? semplice l'interpretazione.
    Ovviamente tale lista sar? studiata sul nostro principio produttivo e per i soli codici da noi forniti e potrebbe quindi divergere in alcuni casi rispetto a modelli proposti dalla concorrenza.

    - Da quando inizieranno i controlli ? e soprattutto come faranno le autorit? a capire che non stai utilizzando un catalizzatore?

    Questo ? un punto molto caldo e che ha suscitato commenti a nostro avviso anche poco responsabili, infatti mentre NON siamo in grado di dire quando inizieranno i controlli, possiamo per? affermare con assoluta certezza che sar? semplice per le autorit? capire che tipo di impianti si st? utilizzando, infatti non sar? pi? sufficiente mostrare l'omologazione per la rumorosit?, il cliente dovr? infatti esibire anche l'omologazione (inclusa nella 2005/30) inerente il catalizzatore. In pratica ? il cliente che deve dimostrare di essere in regola e non il contrario, quindi invitiamo tutti a non divulgare informazioni come il fatto che le autorit? non possono farti smontare l'impianto di scarico per strada per un controllo e che quindi l'omologazione non serve a niente....? proprio il contrario.

    - Posso montare un catalizzatore NON omologato?

    No, purtroppo la legge ? chiara, non solo il catalizzatore deve essere presente,ma deve essere anche omologato, per certificare che sia a norma con i limiti preposti dalla legge stessa, non sar? quindi sufficiente reperire potenziali catalizzatori universali sul mercato, perch? privi di certificazione per la propria moto e privi della certificazione che li lega al terminale.

    - Le vecchie omologazioni sono ancora valide per i modelli interessati dalla nuova norma? posso smaltire eventuali giacenze di magazzino?

    No, purtroppo per tutti i modelli interessati, la legge ? chiara, anche se fossero stati acquistati precedentemente sono da considerarsi fuori norma.
    Proprio per questo motivo,anche se i produttori di scarico non hanno responsabilit? dirette, a breve NOI daremo istruzioni su come poter provvedere all'acquisto dei kit per rendere a norma gli scarichi gi? venduti o a magazzino.
    Siccome non ? una cosa obbligatoria, saranno molti i concorrenti che NON applicheranno un servizio simile anche perch? molti saranno quelli in ritardo sulla data di "partenza" della direttiva e segnaliamo che i nostri kit NON saranno applicabili ad impianti di altre marche, sia per differenze costruttive che per il fatto che seguono il nostro iter di omologazione.

    -Come rivenditore posso continuare la vendita di marmitte prive di catalizzatore omologato ove sarebbe invece richiesto?

    La normativa dichiara che dal 18 di maggio, per tutti i modelli interessati, sar? obbligatoria la presenza del catalizzare, quindi il prodotto di vecchia concezione sar? da intendersi illegale per l'uso stradale e quindi verr? equiparato ad una marmitta racing,ci?,pur non impedendo la possibilit? di vendere il vecchio prodotto, pu? portare per? facilmente a creare reclami e nella peggior delle ipotesi a cause per truffa anche posteriori alla vendita, qualora il cliente dichiari di non essere stato informato correttamente.
    Per questo motivo invitiamo i nostri clienti ad informare l'utilizzatore finale dell'esistenza dei kit di adattamento, per evitare ogni sorta di polemica.
    Una mail che mi ? arrivata in questi giorni...
    Last edited by alem74; 24-03-06, 20:55.

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      #32
      si..ma la fonte?

      dal tono direi GPR...
      Last edited by neeko72; 24-03-06, 23:58.

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        #33
        NeKKo...non mi sembrava bello mettere la fonte, cmq è un produttore di scarichi after market.
        Non volevo mettere il nome per non sembrare pubblicitario...
        Sono stato spiegato?!?!?

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          #34
          ho trovato questo post in giro per la rete

          Il motoclub Tingavert è il punto d'incontro degli appassionati di moto e di enogastronomia. Sul forum moto discussioni tecniche, mercatino e informazioni.


          spero possa essere informazione utile a tutti.

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            #35
            Interessante...

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              #36
              Pare che serva sto 3d...lo tiro su...

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                #37
                Dal ministero dei trasporti e della navigazione
                Direzione Generale MCTC

                Prot. n. 4883/4190/(0) - D.C. IV n. B 103

                Oggetto: Veicoli a motore - Sostituzione dispositivo silenziatore di scarico

                Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore di scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalit?" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (1) (decreto legislativo 30.4.1992, n. 285)
                Come ? noto, il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale ? installato e pertanto devono essere previste le necessarie sostituzioini al fin di rispettare il livello di rumorosit? indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo pu? essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice (si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione) oppure con un silenziatore di sostutuzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea e destinato al medesimo tipo di veicolo.
                Si fa presente che il citato articolo 78 del C.d.s. (1) prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli uffici delle M.C.T.C., in particolare al primo comma recita:"...quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 (2) e 72 (3), ...".
                L'azione di "modifica" citata in detto art. 78 (1), si configura evidentemente in circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come gi? descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza ? l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli uffici della M.C.T.C.

                (omissis: vi risparmio tutta la manfrina sulle norme di identificazione del codice di omologazione europea e salto direttamente alla fine del documento...)

                ATTENZIONE: Quando necessario, il dispositivo silenziatore va sostituito con uno dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa, ovvero con un silenziatore di sostituzione, omologato secondo le norme dell'Unione Europea per lo stesso tipo di veicolo e riportante, oltre al marchio o logo del fabbricante, anche un marchio internazionale di fabbricazione, in entrambi i casi non occorre la visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C. ai sensi dell'art. 78 CdS, necessaria solo in caso di modifica del dispositivo stesso.

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                  #38
                  qua e' + completo

                  Dal ministero dei trasporti e della navigazione
                  Direzione Generale MCTC

                  Prot. n. 4883/4190/(0) - D.C. IV n. B 103

                  Oggetto: Veicoli a motore - Sostituzione dispositivo silenziatore di scarico

                  Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore di scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (1) (decreto legislativo 30.4.1992, n. 285)
                  Come è noto, il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato e pertanto devono essere previste le necessarie sostituzioini al fin di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice (si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione) oppure con un silenziatore di sostutuzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea e destinato al medesimo tipo di veicolo.
                  Si fa presente che il citato articolo 78 del C.d.s. (1) prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli uffici delle M.C.T.C., in particolare al primo comma recita:"...quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 (2) e 72 (3), ...".
                  L'azione di "modifica" citata in detto art. 78 (1), si configura evidentemente in circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli uffici della M.C.T.C.

                  (omissis: vi risparmio tutta la manfrina sulle norme di identificazione del codice di omologazione europea e salto direttamente alla fine del documento...)

                  ATTENZIONE: Quando necessario, il dispositivo silenziatore va sostituito con uno dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa, ovvero con un silenziatore di sostituzione, omologato secondo le norme dell'Unione Europea per lo stesso tipo di veicolo e riportante, oltre al marchio o logo del fabbricante, anche un marchio internazionale di fabbricazione, in entrambi i casi non occorre la visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C. ai sensi dell'art. 78 CdS, necessaria solo in caso di modifica del dispositivo stesso.

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                    #39
                    ALEM...questa è la vecchia precisazione da parte della motorizzazione by ingegner D'ULISSE....è vecchia come mia madre!!!

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                      #40
                      Domanda da 1 milione di euri...

                      per scarico non omologato e specchietti non omologati possono ritirare il libretto?

                      oppure come si ? tanto parlato in questo post, si fa ricorso perch? non ? l'art 78 ma il 72 da applicare?

                      A un mio amico col monster hanno ritirato il libretto per questi motivi e gli ho detto aspetta che forse ci son gli estremi per un ricorso...

                      Che dite? A me sembra di si ma non me ne intendo...

                      Nel frattempo che fa ricorso la sanzione comunque ? sospesa e quindi anche il ritiro del libretto...

                      male che vada anche se dovesse perdere, visti i tempi burocratici, fa in tempo a farsi la stagione prima dell'udienza dal giudice di pace no?

                      Grazie a tutti ciao

                      Michele

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                        #41
                        Originally posted by Michele76 View Post
                        Domanda da 1 milione di euri...

                        per scarico non omologato e specchietti non omologati possono ritirare il libretto?

                        oppure come si ? tanto parlato in questo post, si fa ricorso perch? non ? l'art 78 ma il 72 da applicare?

                        A un mio amico col monster hanno ritirato il libretto per questi motivi e gli ho detto aspetta che forse ci son gli estremi per un ricorso...

                        Che dite? A me sembra di si ma non me ne intendo...

                        Nel frattempo che fa ricorso la sanzione comunque ? sospesa e quindi anche il ritiro del libretto...

                        male che vada anche se dovesse perdere, visti i tempi burocratici, fa in tempo a farsi la stagione prima dell'udienza dal giudice di pace no?

                        Grazie a tutti ciao

                        Michele


                        Per scarico non omologato(senza db killer) possono ritirare il libretto in base all'art.78 c.4 che riguarda l'alterazione delle caratteristiche del sistema di scarico!!
                        Se uno ha il terminale omologato, ma scollegato all'espansione, si applichera' l'art. 155 c.5 per il dispositivo del silenziatore inefficiente, 37 euro senza punti.

                        Preciso inoltre per l'ennesima volta che l'omologazione di un terminale di scarico va rilasciata con il db killer inserito in base alla normativa europea vigente riguardante l'inquinamento acustico.

                        P.S. per coloro che vanno in pista, adesso si sta' iniziando ma a breve per poter girare nelle piste europee si dovra' necessariamente avere installato un terminale di scarico omologato!!!

                        per i specchietti, non possono ritirare il libretto, qui volendo si applica l'art. 79 c.4 per dispositivi di equipaggiamento alterati, 74,00 euro senza punti.
                        o al caso si applichera' l'art.72 solo se uno o piu' specchietti risultano mancanti...altre 74,00 euro senza punti.

                        Per un eventuale ricorso a riguardo, te lo sconsiglio, perderesti sicuramente o quasi, farlo solo in base agli specchietti non conviene, te l'hanno in aggiunta configurato con quello del silenziatore, il 99% dei giudici di pace non convaliderebbe il ricorso perch? non risulterebbero gli estremi.

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                          #42
                          Qui da noi ti mandano alla revisione per gli specchi non omologati

                          Comment


                          • Font Size
                            #43
                            Originally posted by Iena R1 View Post
                            Qui da noi ti mandano alla revisione per gli specchi non omologati
                            Il codice della strada ? uno solo !!!!

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