Originally posted by Bemat
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Cavalletto laterale e codice della strada...
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Originally posted by Chry0675 View PostVuoi sapere di pi? su cosa? Sulle modifiche NON effettuabili, o sullo sviluppo fmdelle normative che magari un domani ci porteranno al livello della Germania? T?V?
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sono in ufficio, scrivo brevemente, se vuoi puoi approfondire o chiedere che trovo il modo di risponderti.
ad esempio, iniziamo dai freni
Dal 24 settembre 2010 anche in Italia si può sostituire e migliorare l’impianto frenante della propria moto (o auto) nel pieno rispetto della legalità. Brembo ci spiega come si è arrivati alla nuova legge
L'art. 78 del C.d.S. (Codice della Strada) ? la nostra bestia nera, infatti spesso viene applicato dalle forze dell'ordine per comminarci multe in seguito alle modifiche fatte alle nostre "belle".
Oggi parleremo del caso (che molto spesso capita) e cio? i verbali comminati per modifica ai sistemi di scarico.
Iniziamo con il leggere l'art. in questione che recita: "ogni modifica alle caratteristiche costruttive del veicolo deve essere collaudato dalla Motorizzazione Civile". Per conoscere l'elenco delle caratteristiche costruttive del veicolo che sono passibili di aggiornamento, lo stesso art.78 ci rimanda all'art 236 del regolamento.
Andando a leggere l'art. 236 del regolamento vediamo che ripete grosso modo le stesse cose e, per farci conoscere l'elenco delle caratteristiche costruttive e dei dispositivi soggetti ad aggiornamento ci rimanda all'appendice "V". Finalmente arrivati all'elenco possiamo iniziare a leggere e accorgerci che i dispositivi di scarico non sono menzionati se non come "inquinamento acustico".
Questo, secondo me, vuol dire che se sostituisco i miei silenziatori originali con altri pi? performanti e pi? belli che non superano i decibel stabiliti sulla cc, anche se non sono omologati non possono essere presi come scusa per elevarci un verbale per violazione all'art.78. Tant'? che per quanto riguarda i dispositivi silenziatori non ? previsto dalla Motorizzazione Civile nessun collaudo per aggiornamento carta di circolazione.
ma pi? in generale:
articolo 75: Accertamento dei requisiti di idoneit? alla circolazione e omologazione
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento ? limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 pu? riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalit? stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto ? indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento. (1)
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entit? tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalit? stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (2) Con lo stesso decreto ? indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entit? tecniche, nonch? le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entit? tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessit? di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi. (3)
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entit? tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti. (3)
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (3)
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, pu? essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocit?.
6. L'omologazione pu? essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalit? previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (2)
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(1) Comma cos? sostituito dall'art. 29 del decreto legge 30 dicembre 2008 n.207 convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009 n. 14
(2) Le denominazioni "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio" hanno espressamente sostituito le precedenti "Ministero dei trasporti e della navigazione" e "Ministero dell'ambiente" con l'art.27 del decreto legislativo 15 gennaio 2002 n. 9
(3) Comma aggiunto dall'art. 29 del decreto legge 30 dicembre 2008 n.207 convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009 n. 14
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ma fammi capire...x arrivare al cavalletto....cosa hai tolto o sostituito prima?secondo me c sn almeno 3 cose che nn hai fatto dalle quali potevi togliere almeno 1 kg l'una!ma poi a cosa serve alleggerire la moto su strada?
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Originally posted by Gasssss View PostDai, dimmi le tre cose non fatte...:gaen:
cambiare batteria:2:
togliere il freno posteriore:3:
cambiare cerchi
cambiare masse sospese
cambiare carene
cambiare telaietti
toglielre kg in piu dalla panza
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Originally posted by spexia View Postdefecare e urinare sforzandosi prima di usare la moto:1:
cambiare batteria:2:
togliere il freno posteriore:3:
cambiare cerchi
cambiare masse sospese
cambiare carene
cambiare telaietti
toglielre kg in piu dalla panza
La batteria non c'e
Il freno post serve per derapare
I cerchi arrivano
Masse non sospese...in aria su 'na rota???
Carene ridotte al minimo, gia' in carbonio
Telaietti in carbonio
I kg dalla panza sono in calo e sono quelli che costano meno
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Duecentocinquanta
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Ma io non ho ancora capito, togliendo il cavalletto riuscirai ad arrivare al bar un secondo prima secondo te....?? Capisco che la moto la usi solo su strada, considera davvero tutte le masse non sospese per migliorare la guidabilit? prima di agire su altro.
Ma la moto ? il Ktm in firma? Fatti costruire qualche pezzo al tornio in alluminio, il cavalletto peser? si e no 3 etti (forse anche meno) per cui non penso cambi la guidabilit? della moto. Potresti non togliere la pinza ma far costruire un attacco della pinza posteriore sotto il forcellone in alluminio.
Se poi devi andare pi? forte apri il motore e lavora l? dentro. Pensa che io ho tolto (il mio meccanico) quasi mezzo kg solo dalle bielle originali di una delle R1 che uso per correre. Il risultato ? una moto che sale di giri come una matta, e tanto peso meno. Cambia le cammes e mettile alleggerite, ti cambia tutto. Il cavalletto lo lascerei, fai conto che devi andare a un altro bar, che fai, la butti in terra?
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Originally posted by Gasssss View PostMa perch? nessuno mi capisce...
ovvio che "chi non sa" ti sugggerisce di levare batteria e cavoli vari che su una moto normale di solito ci sono prima di arrivare al cavalletto...
cmq io me ne fregherei e girerei senza,tanto lo sai pure tu che se vogliono hanno altre 200 cose dove possono inchiappettarti con quella moto..
ps.avevo un link di un preparatore austriaco che mi aveva passato br1 con una caterva di pezzi figosi ...dal kit 720cc ai carter magnesio ecc ecc...tutte robine a 3 zeri cmq se nn ricordo male ne parliamo in pm appena ho un attimo se ti va :P
edit: stavo cercando ora e nn trovo piu quel link...team ulrich si chiamava mi pare -.-
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Ma che furbone...
Non devo spiegare la pit che mi ritrovo, semplicemente chiedo consiglio e tutti a dire che devo installare le bielle cave
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da un punto di vista legale sei gi? altamente illegale quindi toglilo pure se ti pare. Tuttavia io mi farei il calcolo dei momenti d'inerzia dei componenti che vai ad alleggerire e vedrai che quello del cavalletto ? molto piccolo, quindi alleggerisci si ma migliori molto poco.
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