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Scarico Graves R1-2015

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    #16
    Non ? proprio cos?.

    L'articolo 78 recita :

    Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

    1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o pi? modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

    2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonch? i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altres?, le modalit? per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

    3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.

    4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


    Quindi, come chiaramente scritto, il silenziatore deve essere di tipo omologato e corrispondente a quanto scritto sulla carta di circolazione, non direi proprio che si tratta di una baggianata, ed il libretto possono sequestrartelo eccome, che poi non lo facciano per non infierire ? a loro discrezione.

    Di certo in caso di contestazione non conviene mettersi a fare i fenomeni, si ? nel torto e basta.
    Last edited by Bladerunner72; 27-05-15, 04:30.

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      #17
      Come al solito in Italia le leggi si interpretano pi? che essere applicate

      Cambiare uno scarico NON EQUIVALE a cambiare una misura della gomma riportata sulla carta di circolazione, d!o bono Lo scarico ? soggetto ad usura, ergo con il tempo pu? fare pi? casino ecco perch? non ? previsto nessun ritiro della carta di circolazione C'? anche una sentenza di un giudice di pace, spendete migliaia di euro per le moto e le modifiche, poi vi cagate sotto per un ricorso

      ----------------------------------------------------------

      Ministero dei Trasporti - Divisione IV
      Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997


      Oggetto:
      VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI
      SCARICO.



      "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalit?" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285). Come ? noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale ? installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosit? indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo pu? essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
      Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........".
      L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come gi? descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico.
      Tale ultima circostanza ? l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
      Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e pu? essere facilmente
      effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro. Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione
      di cui si riporta un fac simile: ex 00 0000.


      Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.


      Il Direttore Centrale
      Dr. Ing. Tullio D'ULISSE


      __________________________________________________ ____________________________

      in altri termini:

      Anche se si gira con gli scarichi racing non deve essere applicato l'art.78 (con relativo sequestro e ritiro del libretto), ma l'art. 72. Perch? il giudice ha dato ragione al motociclista?
      Per questo comma dell'art.72 :
      1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
      a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
      b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
      c) dispositivi di segnalazione acustica;
      d) dispositivi retrovisori;
      e) pneumatici o sistemi equivalenti.
      Questi sono i dispositivi, arrivati al comma 13 il codice dice:
      13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65,60euro a 262,40euro

      Quindi non pu? essere pi? grave girare senza scarico che con uno scarico non omologato e il ricorso viene sempre accettato soprattutto se in fase di ricorso si fa riferimento a una sentenza gi? esistente.
      In caso si decida di montare scarichi omologati non bisogna far trascrivere nulla sul libretto di circolazione, esiste la circolare del Ministero dei Trasporti che spiega chiaramente questa cosa e solitamente vengono sempre fornite con i silenziatori. Nella circolare, il Ministero spiega chiaramente che gli scarichi omologati non originali sono da considerarsi a tutti gli effetti sostitutivi dell'originale in quanto hanno superato gli stessi test e che per riconoscerli basta la marcatura di omologazione europea e3 (per l'Italia) o eX per altre nazioni, il numero dopo la e minuscola
      identifica la nazione dove ? stata ottenuta l'omologaione. Addirittura se telefonate al Ministero dei Trasporti di Roma (e vi assicuro che vi rispondono) loro vi diranno che non ? necessario avere alcun documento oltre alla stampigliatura perch? ? quella che identifica l'omologaione non il foglietto che viene rilasciato. Il foglio infatti viene dato solo per abitudine e perch? chi ? preposto al controllo parte sempre dal presupposto di contraffazione e cos? siamo costretti a fornire quanto pi? materiale informativo per tranquillizzare gli utenti e le forze dell'ordine.
      Il vero problema ? la disinformazione non nostra o dei motociclisti, ma di chi dovrebbe essere preposto a queste cose.
      In conclusione, informatevi, scaricate la circolare e tenetela nel libretto, non abbiate paura a contestare le contravvenzioni non giuste alle forze dell'ordine (sempre con garbo mi raccomando), quando si ?
      nel giusto bisogna far sempre presente i propri diritti e se vi multano lo stesso fate scrivere nelle note che esistono sentenze e circolari a vostro favore (se avete gli scarichi racing) e se vi vogliono multare con quelli omologati, fatevi scrivere nelle note alla multa che lo scarico ? omologato che ha i numeri stampigliati che avete un
      certificato che autentica l'omologazione, che esiste la circolare "tale" che spiega "questo" ecc.


      DECALOGO comportamentale quando si viene fermati dalle forze dell'ordine e si monta uno scarico omologato.

      Vale per tutti gli scarichi indipendentemente dalla marca.

      Avete acquistato uno scarico omologato e quindi siete perfettamente in regola con le norme di legge, lo scarico riporta sempre sul corpo la marchiatura di omologazione e nell'imballo trovate oltre a questa spiegazione anche la dichiarazione di omologazione e 2 circolari del ministero.

      Cosa fare quando si viene fermati

      Prima di tutto mostrare alle forze dell'ordine la marcatura di omologazione riportata sullo scarico, poi il documento di omologazione (che dovete sempre allegare al libretto), e nel caso le 2 circolari. Siete in regola e quindi siete sempre dalla parte della ragione. Solitamente dopo aver mostrato il tutto la cosa si conclude senza multe (ovviamente).

      Cosa fare se vogliono multare comunque

      In teoria nulla impedisce alle forze dell'ordine di multare comunque anche una moto appena uscita dal concessionario senza nessuna modifica.

      Cosa fare in questi casi:

      Al momento della multa vi chiederanno di firmarla e se volete far scrivere qualche cosa nelle note, la vostra risposta sar? SI da quel momento dovrete far scrivere le seguenti note:
      1- Lo scarico riporta l'omologazione e3 ben visibile sul corpo del silenziatore
      2- Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della casa produttrice.
      3- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti che attesta che gli scarichi omologati sono sostitutivi dell'originale e quindi sono in regola a tutti gli effetti (Circolare DC IV B /03 1997 del 24/11/1997).
      4- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti in cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere all'aggiornamento della carta di circolazione.
      5- Se vogliono multarvi con l'art.78 far presente che l'articolo di riferimento ? il 72 in quanto i silenziatori rientrano nei dispositivi specificati nel comma 2 dell'articolo 72.
      6- Se la sanzione si riferisce all'art. 78 e prevede anche il ritiro del libretto far presente che l'art.72 comma 13 prevede la sanzione amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si circoli addirittura senza il silenziatore



      OMOLOGAZIONE SCARICHI

      Per quanto riguarda gli scarichi non c'? bisogno di nessun aggiornamento della carta di circolazione, se ? marchiato CEE, la circolare ministeriale allegata lo conferma.


      Ministero dei Trasporti - Divisione IV
      Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997

      Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO.


      "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalit?" del dispositivo in
      oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
      Come ? noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale ? installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosit? indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo pu? essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione
      Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo. Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada
      prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo
      ovvero con uno di tipo omologato, come gi? descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza ? l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
      Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e pu? essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
      Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o
      un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile: ex 00 0000
      Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.
      Last edited by desmodannato; 27-05-15, 07:18.

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        #18
        A parte la perla ' spendete per la moto e v cagate sotto per un ricorso' ed i manifesti a caratteri cubitali direi che ? meglio evitare di scrivere cose superficiali. Il discorso non ? che la legge sia 'interpretata', ma viene alterato un componente meccanico specificato in omologazione, come chiaramente scrive il legislatore. E quindi chi ti ferma non ? che 'interpreta' la legge, ma semmai decide se applicare la pena accessoria o limitarsi a quella pecuniaria. il fatto che si rischia di dover rifare la revisione ? assolutamente certo, non ? opinabile. Che poi l'agente che ti ferma decida di infierire o meno spesso ? dettato dalla reazione di chi viene fermato, di certo mettersi a fare i fenomeni ? il modo migliore per farsi fregare.

        Poi ognuno valuta se sia il caso, per montare un silenziatore che nn rende nulla pi? dell'originale, andare incontro alla POSSIBILITA', non la certezza, di vedersi sequestrare il libretto e intraprendere un'odissea col ricorso al giudice d pace (mi sa che non hai molto presente i tempi ed i costi di un ricorso per una simile stupidaggine). Poi chiaro, uno pu? fare la questione di principio e fare di testa sua, ma rischia per s?, senza invogliare altri a farlo o cercare di convincerli di una presunta impunibilit?. Per una sentenza come quella pubblicata, ce ne sono un'infinit? che danno verdetto opposto, quindi che si fa? Si rischia sperando di imbroccare il giudice giusto?

        Scarico soggetto ad usura e pertanto pu? fare pi? rumore? Dai non prendiamoci in giro. Guarda il libretto della tua moto, c'? specificato il codice di omologazione dello scarico che deve corrispondere a quanto stampigliato sul silenziatore, cos? come succede per le gomme. Pure quelle sono sottoposte ad usura... e allora? devono comunque corrispondere nelle misure e nelle caratteristiche a quanto riportato sul libretto, ? la stessa identica cosa. Il pezzo di carta con l'omologazione che rilascia il costruttore dello scarico conta come il due di picche, fidati. La chiave di lettura ? quella frase, 'dispositivo destinato al medesimo tipo di veicolo'. Ovvero il silenziatore non deve essere solo omologato CE, ma deve essere omologato proprio per la tua moto, quindi l'omologazione deve corrispondere a quanto scritto sul libretto. Se il codice non ? lo stesso, ti attacchi. Ed ovviamente qui vale l'omologazione italiana, non quello americana che sar? stato utilizzata da Graves.

        In ogni caso credo ognuno debba valutare personalmente, Tu ti senti nel giusto e lo fai, e va benissimo. Io non lo farei, sar? nato stupido.
        Last edited by Bladerunner72; 27-05-15, 07:47.

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          #19
          Ha ragione Blade, se il silenziatore non ? omologato ? come se fosse un tubo qualsiasi e applicarlo al posto dell'originale ? un'alterazione fisica e meccanica che ricade nel 78.

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            #20
            Quindi non pu? essere pi? grave girare senza scarico che con uno scarico non omologato e il ricorso viene sempre accettato soprattutto se in fase di ricorso si fa riferimento a una sentenza gi? esistente.
            In caso si decida di montare scarichi omologati non bisogna far trascrivere nulla sul libretto di circolazione, esiste la circolare del Ministero dei Trasporti che spiega chiaramente questa cosa e solitamente vengono sempre fornite con i silenziatori. Nella circolare, il Ministero spiega chiaramente che gli scarichi omologati non originali sono da considerarsi a tutti gli effetti sostitutivi dell'originale in quanto hanno superato gli stessi test e che per riconoscerli basta la marcatura di omologazione europea e3 (per l'Italia) o eX per altre nazioni, il numero dopo la e minuscola

            Come ? noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale ? installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosit? indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo pu? essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione
            Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo. Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada
            prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo
            ovvero con uno di tipo omologato, come gi? descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza ? l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.

            Evidentemente io leggo un altro testo...
            Non vi entra in testa che l'Art.78 e i relativi Art.71 e Art.72 non annoverano la sostituzione dello scarico, ma fanno riferimento alle caratteristiche costruttive del veicolo e queste non includono lo scarico
            Uno scarico vuoto, PER LA LEGGE non ? diverso da uno scarico originale che fa caino

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              #21
              Il codice di omologazione deve essere quello riportato sul libretto, senza se e senza ma. Se non ? uguale lo scarico ? irregolare, il costruttore pu? darti tutti i pezzi di carta del mondo ma valgono una cippa.la circolare del ministero d? per scontato che l'omologazione corrisponda, ovvio. Secondo te quindi posso montare il terminale di una Dominator sulla R1 e sono in regola ? In fin dei conti ? omologato CE...

              Eddai su.

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                #22
                Mi pare ovvio che si parli di scarichi studiati per la stessa moto

                Poi oh, mica sto qui a imporvi di pensarla come me

                Sono anni che giro con scarichi after-market, eppure non ho mai dovuto fare storie con gli omini in divisa, e non credo di essere un fortunato Se poi per voi ? normale farvi sequestrare la moto per un portatarga o uno scarico (studiato per la vostra moto), amen

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                  #23
                  Ma per carit?, si discute solo per evitare di andarsi a cercare rogne gratuite. Il fatto ? che pochissimi produttori di aftermarket si prendono la briga di fare l'omologazione per ogni specifico modello ed oltretutto seguendo le normativa europee, americane, asiatiche e via discorrendo. Chiaro che sono costi enormi. Quindi prima di acquistare ? bene sincerarsene.

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                    #24
                    Purtroppo PER LA LEGGE, non per fantasiose interpretazioni, non avere un componente ? meglio che averlo non omologato.
                    Last edited by MiKiFF; 27-05-15, 08:37.

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