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Curiosit? sanzioni...

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    #46
    Originally posted by andrealako
    Art.72 del C.di S., ti mandano alla revisione del mezzo, ritiro del libretto di circolazione, sul verbale viene specificata l'autorizzazione a proseguire fino ad un luogo indicato dal trasgressore e 348,00 euro di multa....
    357€ per l'esattezza (porca ********) e ritiro libretto. ed il mio scarico ? omologato ma mi hanno beccato senza DB Kiler
    Ma secondo te posso fare ricorso dopo che l'ho gi? pagata?
    Last edited by teocoli; 03-07-06, 13:04.

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      #47
      Originally posted by teocoli
      357? per l'esattezza (porca ********) e ritiro libretto. ed il mio scarico ? omologato ma mi hanno beccato senza DB Kiler
      Ma secondo te posso fare ricorso dopo che l'ho gi? pagata?
      ti hanno fonometrato la marmitta?
      mi pare ingiusto come verbale.. il terminale ? omologato
      ma se l'hai pagata, ormai la pratica ? chiusa... provate sempre i ricorsi a volta vanno bene!
      o non fermatevi che fate prima

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        #48
        Originally posted by Andrevic
        ti hanno fonometrato la marmitta?
        mi pare ingiusto come verbale.. il terminale ? omologato
        ma se l'hai pagata, ormai la pratica ? chiusa... provate sempre i ricorsi a volta vanno bene!
        o non fermatevi che fate prima

        No, non mi hanno fonometrato niente sti bastardi! Purtroppo se il ricorso ti va male rischi di pagare di piu e per i comuni mortali come noi gi? ? un abisso 357? figuriamoci se mi ritrovavo a pagare di +.
        Cavolo che fregata!!

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          #49
          Urca! mi sa che gli vado a montare subito il DB... che palle ste leggi del cavolo... per qualche decibel in pi?... quand'? che facciamo un bel referendum abrogativo? tanto di motociclisti ce ne sono parecchi in italia...
          Last edited by gekid83; 03-07-06, 15:36.

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            #50
            Con l'art. 72 non possono mandarti alla revisione.
            Possono solo farti una contravvenzione.
            N? tantomeno possono ritirarti il libretto. E' una sanzione accessoria che non ? prevista dall'articolo in questione, quindi se te l'hanno applicata, tutto il verbale ? nullo in quanto completamente e palesemente errato.
            Mica si pu? fare una multa per un articolo ed applicare la sanzione accessoria di un altro!
            Oltretutto, in casi simili occorre far verbalizzare che si ? specificato agli agenti che il terminale ? omologato ma danneggiato e che si ? citato espressamente e riconosciuta la violazione all'art. 72 e NON quella all'art. 78. In questo modo il verbale ? impugnabile perch? riporta la manifesta volont? vessatoria dell'agente accertatore.

            Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
            1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
            a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
            b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
            c) dispositivi di segnalazione acustica;
            d) dispositivi retrovisori;
            e) pneumatici o sistemi equivalenti.

            2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altres? essere equipaggiati con: a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;
            b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
            c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

            2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonch? classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altres? essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
            I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1? aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006.

            2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., sono equipaggiati con dispositivi di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioniLa prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1? gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

            3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilit?. Possono altres? essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

            3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.

            3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.

            4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

            5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altres? essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

            6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

            7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

            8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalit? stabilite con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti ? indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

            9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altres? stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformit? dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalit? dell'apposizione.

            10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione ? effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

            11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra pu? essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocit? e fatti salvi gli accordi internazionali.

            12. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione pu? essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.


            13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 .

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              #51
              cavolo non ci capisco pi? niente uno dice una cosa uno un'altra... praticamente se mi fermano senza DB e dico che mi si ? rotto e lo devo sostituire che articolo mi possono appioppare? solo il 72? qualora mi appioppassero un'altro art. tipo il 78 cosa dovrei fare? contestare la multa gi? sul momento o rivolgermi successivamente ad un avvocato?

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                #52
                scusa andrea ma con cosa posso sporcare la targa allora, quando avevo yz (cross) la sporcavo con del fango, ma non credo che sia credibile con il 954. ti ho detto olio e polvere di carbone perch? mi ? venuto in mente. la bandala allora la scarto.
                invece rimettendo il portatarga e lasciando le frecce piccoline ma omologate sono a posto o devo mettere le originali che sono abbastanza brutte?

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                  #53
                  Originally posted by marco84
                  scusa andrea ma con cosa posso sporcare la targa allora, quando avevo yz (cross) la sporcavo con del fango, ma non credo che sia credibile con il 954. ti ho detto olio e polvere di carbone perch? mi ? venuto in mente. la bandala allora la scarto.
                  invece rimettendo il portatarga e lasciando le frecce piccoline ma omologate sono a posto o devo mettere le originali che sono abbastanza brutte?
                  Ha ragione Chobin73...ho scritto in precedenza l'art.72 invece dell'art.78...due articoli molto diversi tra loro...lui ha postato la traduzione del codice di attuazione ma non l'articolo....comunque:

                  Nel tuo caso non c'entra che sia credibile o no il discorso ? che la targa sporca di fango, di senape, di ketchup, di vino...costituisce in se' "targa non leggibile";
                  ove nella illeggibilita'della targa si ravvisino estremi di fatto doloso, es: "coprire la targa con nastro adesivo, elastico nero, gionale accartocciato, targa imballata" si applichera' oltre all'art.102 c.7 anche il 490 cp.

                  Per quanto riguarda il portatarga puoi mettere quello che vuoi purche non superi i 30? di inclinazione, le freccie vanno benissimo quelle piccole che hai...
                  Last edited by andrealako; 03-07-06, 18:51.

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                    #54
                    allora ricapitolando se la targa si sporca di oloi e polvere alicolo applicato ? il 102, 35 ? e pulirla sul posto.
                    se la targa non ? visibile perch? ? coperta da una bandana o un elastico di camera d'aria o altre cose, si applica anche il codice penale.
                    ? esatto?

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                      #55
                      Originally posted by andrealako
                      Ha ragione Chobin73...ho scritto in precedenza l'art.72 invece dell'art.78...due articoli molto diversi tra loro...lui ha postato la traduzione del codice di attuazione ma non l'articolo....comunque:

                      Nel tuo caso non c'entra che sia credibile o no il discorso ? che la targa sporca di fango, di senape, di ketchup, di vino...costituisce in se' "targa non leggibile";
                      ove nella illeggibilita'della targa si ravvisino estremi di fatto doloso, es: "coprire la targa con nastro adesivo, elastico nero, gionale accartocciato, targa imballata" si applichera' oltre all'art.102 c.7 anche il 490 cp.

                      Per quanto riguarda il portatarga puoi mettere quello che vuoi purche non superi i 30? di inclinazione, le freccie vanno benissimo quelle piccole che hai...

                      :-/
                      Veramente quello ? proprio l'art. 72 CDS, non il regolamento attuativo...

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                        #56
                        ma sporcare la targa non ? un fatto doloso? non ? che mi diventa a sfondo nero-grigio scuro da sola la notte mentre dormo, sono io che la sporco volutamente. quindi il codice della strada considera dolo una cosa che copre la targa e la rende non leggibile, ma non considera dolo se la targa non ? ben leggibile perch? ? spoco di nero lo sfondo?

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                          #57
                          ? ovvio che se la sporchi apposta ? dolo... ma come possono accusarti senza prove?
                          per assurdo uno potrebbe anche inciampare e far cadere il panino pieno di nutella sulla targa coprendola interamente e dimenticarsi di pulirla... questo non sarebbe dolo...

                          ? ovvio che se gli metti degli elastici per coprirla o la ricopri con la lacca o gli fai lo sfondo cromato ecc... ? una cosa diversa, qui ? evidente l'intenzione...

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                            #58
                            Originally posted by gekid83
                            ? ovvio che se la sporchi apposta ? dolo... ma come possono accusarti senza prove?
                            per assurdo uno potrebbe anche inciampare e far cadere il panino pieno di nutella sulla targa coprendola interamente e dimenticarsi di pulirla... questo non sarebbe dolo...

                            ? ovvio che se gli metti degli elastici per coprirla o la ricopri con la lacca o gli fai lo sfondo cromato ecc... ? una cosa diversa, qui ? evidente l'intenzione...
                            Ti sei risposto da solo...

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                            • Font Size
                              #59
                              ho provato a informarmi e purtroppo mi sono arrivate brutte notizie per chi gira senza DB... praticamente l'omologazione cade come specificato dal costruttore della marmitta ed ? proprio come montare un terminale non omologato, quindi se trovi lo stronzo che magari la sera prima ? andato in bianco ti pu? benissimo mandare al collaudo...

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                                #60
                                un altra curiosit?, la lacca a cosa srvirebbe sulla targa? a riflettere la luce per cui la foto viene come se si fa una foto a uno specchio con il flasc?

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