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De quotibus (disserzioni tecniche e teNNiche tra appassionati)

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    #106
    MIkiff ... bella battuta, ma anche Vera, sarebbe proprio cos?
    Dal Mio punto di vista ? un bene, posso Impuntare riportando il Peso avanti senza esagerare ...
    Dal Vostro ? un bene, non avrete bisogno di Chopperizzare ulteriormente, mantenedo -AS

    Su Elettronica e Gas alla fine hai ragione, ma pare quelli che:
    "Faccio la Bucine a Gas tutto Spalancato" - Ma in che marcia la fai ? - "In Sesta"
    Eppoi ok Elettronica, ma questa senza Ciclistica TAGLIA eBBasta, come dire: +tC = +TC

    Infine sul discorso di Elio, anch'esso Simpatico ma Vero, conta molto l'evoluzione Gomme ...
    E che intanto il nostro Bryscola ? invecchiato di 10anni dalla 999 peggiorando

    CIV 2003: Valia 999 136cv e Lanzi 999 154cv entrambi 1,58 al Mugello ... MA Assetto differente !!!
    Sospensioni fatte da me per Valia e fatte dal Tecnico Ohlins WSBK per Lanzi (Ottime !!!)
    Meno Motore, Meno Sospensioni ... o Impuntare FA TUTTO o ... Valia >>> Lanzi !!!
    Amenoche sia Falso ... ma sarebbe ancora pi? dura da digerire

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      #107
      Originally posted by Mr.Molla View Post

      Post con inserimento di contenuti autopromozionali a scopo di lucro:
      MIkiff ... bella battuta, ma anche Vera, sarebbe proprio cos?
      Dal Mio punto di vista ? un bene, posso Impuntare riportando il Peso avanti senza esagerare ...
      Dal Vostro ? un bene, non avrete bisogno di Chopperizzare ulteriormente, mantenedo -AS

      Su Elettronica e Gas alla fine hai ragione, ma pare quelli che:
      "Faccio la Bucine a Gas tutto Spalancato" - Ma in che marcia la fai ? - "In Sesta"
      Eppoi ok Elettronica, ma questa senza Ciclistica TAGLIA eBBasta, come dire: +tC = +TC

      Infine sul discorso di Elio, anch'esso Simpatico ma Vero, conta molto l'evoluzione Gomme ...
      E che intanto il nostro Bryscola ? invecchiato di 10anni dalla 999 peggiorando

      CIV 2003: Valia 999 136cv e Lanzi 999 154cv entrambi 1,58 al Mugello ... MA Assetto differente !!!
      Sospensioni fatte da me per Valia e fatte dal Tecnico Ohlins WSBK per Lanzi (Ottime !!!)
      Meno Motore, Meno Sospensioni ... o Impuntare FA TUTTO o ... Valia >>> Lanzi !!!
      Amenoche sia Falso ... ma sarebbe ancora pi? dura da digerire
      Certe cose vanno evidenziate, visto che con i tuoi post ti ci fai pubblicit?, attirando clienti per la tua attivit?
      Last edited by toscanaccio34; 04-02-15, 09:17.

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        #108
        Originally posted by bobber View Post
        ATTENZIONE .
        Allora, per la seconda volta mi trovo a dover chiudere un post per diatribe assurde su tc as cds ecc ecc, Mr.molla sei pregato di farla finita, altrimenti sar? costretto ad allontanarti da questa sezione CAPITO,
        hai una tua sezione, queste discussioni falle l?, se qualcuno sar? interessato ti seguir?. Naturalmente sei libero di intervenire, ma senza offendere o prendere la gente di petto. Ripeto, ? il secondo avvertimento, non ci sar? il terzo.
        a toscana'

        Quanto scritto per mr.molla vale anche per te, come per tutti.

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          #109
          Cavoli da quando in qua IMPUNTARE = FARSI PUBBLICITA'
          Piuttosto, visto che non credete alla Tecnica, dillo per le Dichiarazioni di Valia/Ducati -3secondi

          PS: Bobber perdonami il prox Post se troppo Tecnico
          Non prende di petto, ma fa vedere in maniera Amplificata le differenze Tecniche che spiegano i 3sec. ...
          Last edited by Mr.Molla; 04-02-15, 09:35.

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            #110
            MotoGuzzi Normale 500 (1922) & Panigale 1199S



            - Angolo di Sterzo APERTO
            - Idraulica Forka INESISTENTE
            - Sospensione Posteriore INESISTENTE
            - Tirocatena BLOCCATO
            - Assetto CHOPPER (Direzione Configurazione)
            Tutte le caratteristiche della Panigale 1199S che nel 1920 erano il massimo della Tecnica

            MotoGuzzi Norge 500 (1928) & Panigale 1299S



            1- Angolo di Sterzo CHIUSO
            2- Idraulica Forka ESISTENTE (Notare la Manopola sulla Forka per Regolare lo Smorzamento a Sughero)
            3- Sospensione Posteriore ESISTENTE (Ci sono Molle e "Idra" Regolabile a Sughero)
            4- Tirocatena FUNZIONANTE e Ammorbidito
            5- Assetto IMPUNTATA (Direzione Configurazione)
            Tutte le caratteristiche della Panigale 1299S ... @Ducataro ... la differenza ? proprio Un Secolo

            Ad ogni curva del Mugello avete:
            - Stacchi e 2 controlla la Forka oltre ad aiutare la Molla in Frenata
            - Inserisci con Minor Fatica e pi? Stretto grazie a 1
            - Percorri +Stretto grazie a 1 e +Stabile grazie a 3
            - Scambi nelle Esse pi? Veloce grazie a 1 ... e Sicuri grazie a 2, 3 e 5
            - Esci Spalancando di Pi? grazie a 3 e 4 (elettronica interviene meno)
            - Da ogni curva esci Meglio e con +Motore sul Rettilineo

            Mugello: Curve 4 - Esse 5 - Rettilinei 4 + 1 da 1Sec. con +Motore
            Siamo a Meno di 2decimi a situazione dove teoricamente si guadagna 1decimo a punto (5decimi)

            Le Persone Normali sono abituate a Peggiorare la Staccata/Frenata per poter Curvare (Esempio)
            Oppure ad avere una Moto che devi Imparare a non iNNervosire, e quando sbagli perdi 5decimi all'istante ...
            Oppure ad Aumentare Avancorsa per caLLmierare la Moto e NON Curvare ...

            Sulla 1299 TUTTO ? stato Migliorato a Discapito di NULLA ...
            Ci saranno solo aspetti +Migliori, -Migliori o Uguali ... ed ? pure -NERVOSA bench? +AGILE !!!
            Per me guadagnerebbe 2sec. anche avesse il Motore 1099

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              #111
              Originally posted by bobber View Post
              a toscana'

              Quanto scritto per mr.molla vale anche per te, come per tutti.

              Comment


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                #112
                Originally posted by bobber View Post
                a toscana'

                Quanto scritto per mr.molla vale anche per te, come per tutti.
                Io rispondo a lui, quindi:
                Se lui smette, smetto pure io...

                Se gli permettete di continuare con le sue teorie e commenti volutamente denigratori e indirizzati ai teNNici (quindi me e Mikiff), mi aspetto che permettiate quindi anche a me di continuare a rendere...

                Siamo in regime di democrazia no...???
                Last edited by toscanaccio34; 04-02-15, 09:58.

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                  #113
                  Originally posted by toscanaccio34 View Post
                  Io rispondo a lui, quindi:
                  Se lui smette, smetto pure io...

                  Se gli permettete di continuare con le sue teorie e commenti volutamente denigratori e indirizzati ai teNNici (quindi me e Mikiff), mi aspetto che permettiate quindi anche a me di continuare a rendere...

                  Siamo in regime di democrazia no...???
                  A parte che DDG ? propriet? privata ma nell'ultimo post non vedo attacchi a te o MiKiFF...
                  INOLTRE...sai ribattere solo dando del mercenario o venditore? Perch? non prendi PUNTO SU PUNTO e lo smerdi?
                  tanto sei qua da mane a sera come lui...il tempo non ti manca no?

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                    #114
                    Secondo me Arabriscola non riuscirebbe a finire nemmeno il giro di lancio con la 1299 tirerebbe fuori una biella tra le 2 arrabbiate!!!:gaen:

                    Comment


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                      #115
                      Originally posted by paolo25 View Post
                      Secondo me Arabriscola non riuscirebbe a finire nemmeno il giro di lancio con la 1299 tirerebbe fuori una biella tra le 2 arrabbiate!!!:gaen:
                      ecco, diglielo :gaen:

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                        #116
                        io piu che reguardire indirizzerei qualcuno a leggersi il 594 e 595 del codice penale...che riporto di seguito....e che ...con l avvento del giudice di pace..anche nel penale penale..non si archivia un bel nulla (leggersi il d-lgs 274/2000 e art. 333 codice procedura penale n.d.r. )

                        art 594
                        594. Ingiuria.

                        Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona [c.p. 278, 297, 298, 341, 342, 343] presente ? punito [c.p. 598] con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 (1).

                        Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica (2), o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

                        La pena ? della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 (3) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

                        Le pene sono aumentate [c.p. 64] qualora l'offesa sia commessa in presenza di pi? persone (4) (5).

                        595

                        595. Diffamazione.

                        Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con pi? persone, offende l'altrui reputazione, ? punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 (1) (2).

                        Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena ? della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 (3) (4).

                        Se l'offesa ? recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicit?, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] (5), la pena ? della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (6).

                        Se l'offesa ? recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorit? costituita in collegio, le pene sono aumentate [c.p. 29, 64] (7) (8).


                        e visto che le ammende sono superiori ai 516 euri...bisogna prendersi un avvocato penalista ch eassista..e che stradivari puo confermarne il costo non proprio contenuto

                        competenza del giudice di pace.

                        IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

                        Cenni introduttivi e competenza:

                        Il procedimento dinnanzi al Giudice di Pace, regolato dal D.lgs. del 28 agosto 2000 n. 274, ? stato introdotto al fine di attribuire alla competenza di questo giudice quei reati che sono considerati di "minore gravit?".

                        L?art. 4 del suddetto decreto detta le regole circa la competenza per materia, stabilendo che la stessa ricorre per i seguenti delitti consumati o tentati: percosse (581 c.p.), lesioni personali perseguibili a querela di parte (art. 582 comma 2 c.p.); lesioni personali colpose, purch? perseguibili a querela di parte e "ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all?igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni" (art. 590 c.p.); omissione di soccorso (art. 593 co. 1 e 2 c.p.) ingiuria (art. 594); diffamazione (art. 595 commi 1 e 2 c.p.); minaccia (612 comma 1 c.p.); furti punibili a querela dell?offeso (art. 626); sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.); usurpazione (art. 631 c.p.), purch? si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.), purch? si tratti di delitto perseguibile a querela di parte;
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                        invasione di terreni ed edifici (art. 633 comma 1 c.p.), purch? si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; danneggiamento (art. 635 comma 1 c.p.); introduzione ed abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.), purch? si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.); uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 comma 1 c.p.); deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.); appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.).

                        L?art. 4 inoltre prevede la competenza per materia del giudice di pace per alcune contravvenzioni del codice penale e per alcuni delitti consumati e tentati e contravvenzioni indicate in determinate leggi speciali.

                        Per quanto attiene invece la competenza per territorio, l?art. 5 del D.lgs. 274/2000 stabilisce quale criterio per individuare il giudice competente, quello del luogo in cui il reato ? stato consumato.

                        Peculiarit? del procedimento:

                        Indagini preliminari:

                        Una volta acquisita la notizia di reato, le indagini preliminari sono compiute del tutto dalla polizia giudiziaria. Questa, entro quattro mesi, ne riferisce l?esito, mediante relazione scritta, al PM (art. 11 D.lgs.) e, se la notizia risulta fondata, "enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l?indicazione degli articoli di legge che si assumono violati", e chiede al PM "l?autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta alle indagini dinnanzi al giudice di pace" (art. 11 D.lgs.).

                        Il termine per la chiusura delle indagini preliminari ? fissato in quattro mesi che decorrono dall?iscrizione della notizia di reato (art. 16 D.lgs.).

                        Non ? prevista la figura del G.I.P., le cui attribuzioni sono affidate ad un giudice di pace "del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui ? compreso il giudice territorialmente competente" (art. 5 comma 2 e 19 D.lgs).

                        Citazione a giudizio:

                        Una volta terminate le indagini, il PM potr? o richiedere l?archiviazione o esercitare l?azione penale, "formulando l?imputazione e autorizzando la citazione dell?imputato" (art. 15 D.lgs.)

                        In quest?ultima ipotesi la polizia giudiziaria provvede a citare l?imputato dinnanzi al giudice di pace.

                        Il D.lgs. 274/2000, inoltre, prevede la possibilit? per la persona offesa dal reato di chiedere direttamente con ricorso al Giudice di pace la citazione a giudizio della persona alla quale il reato ? attribuito: tale facolt? ? ammessa nei soli casi di reati perseguibili a querela (art. 21 D.lgs.).

                        Il ricorso va comunicato al PM; dopodich? va presentato a cura dell?istante nella cancelleria del giudice territorialmente competente, entro il termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato, unitamente alla prova dell?avvenuta comunicazione (art. 22 D.lgs.)

                        Se la parte offesa ha inoltre intenzione di costituirsi parte civile, deve farlo, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso medesimo (art. 23 D.lgs.).

                        Il giudice di pace, quando ritiene che il ricorso non sia inammissibile o manifestamente infondato, che non ricorra un?ipotesi di incompetenza per materia o per territorio, convoca le parti in udienza entro il termine di venti giorni dal deposito del ricorso (at. 27 D.lgs.).

                        Il decreto e il ricorso vanno notificati a cura del ricorrente al PM, alla persona citata in giudizio e al suo difensore venti giorni prima dell?udienza (at. 27 D.lgs.).

                        Giudizio:

                        Una delle peculiarit? di questo procedimento ? data dal tentativo di conciliazione delle parti che il giudice di pace promuove all?udienza di comparizione, quando si tratta di reati perseguibili a querela. L?art. 29 del D.lgs. 274/2000 prevede inoltre che il giudice possa rinviare l?udienza, purch? per un periodo non superiore a due mesi, al fine di favorirlo.

                        Se la conciliazione riesce, se ne redige processo verbale che attesta la remissione di querela o la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione.

                        In questo caso verr? emessa sentenza di non doversi procedere.

                        In mancanza di conciliazione, si dichiara l?apertura del dibattimento prima della quale l?imputato ? ammesso a presentare domanda di oblazione (art. 29 D.lgs.).

                        Dichiarata l?apertura del dibattimento, "se pu? procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti" e invita le parti ad indicare gli atti che vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento, secondo le disposizioni previste dall?art. 431 c.p.p. (art. 29 D.lgs.).

                        L?art. 32 comma 1 del D.lgs. 274/2000 prevede inoltre che "sull?accordo delle parti, l?esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private pu? essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori".

                        Terminata l?acquisizione delle prove, il giudice pronuncia sentenza la cui motivazione ? "redatta in forma abbreviata" e "depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo", quando non ? dettata direttamente a verbale.

                        Va considerato che per tutto ci? che non ? previsto dal D.lgs. 274/2000 in questo tipo di procedimento si osservano, in quanto compatibili le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, fatta eccezione per: l?incidente probatorio; l?arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto; le misure cautelari personali; la proroga del termine per le indagini; l?udienza preliminare; il giudizio abbreviato; l?applicazione della pena su richiesta; il giudizio direttissimo; il giudizio immediato; il decreto penale di condanna.

                        Definizioni alternative al procedimento:

                        Gli art. 34 e 35 del D.lgs. 274/2000 prevedono due modalit? di definizione alternativa del procedimento dinnanzi al Giudice di Pace che sono:

                        esclusione della procedibilit? quando il fatto ? di particolare tenuit?;

                        estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie.

                        Le sanzioni:

                        Dinnanzi al giudice di pace non trovano applicazione le pene detentive, ma solo quella pecuniarie e nei casi di maggiore gravit? sono previste le sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilit?. Non ? ammessa la sospensione condizionale della pena e l?applicabilit? delle sanzioni sostitutive di cui alla legge 689 del 24 novembre 1981.

                        p.s per quanto ddg sia un forum privato ? aperto a tutti in lettura...quindi vediamo se sapete leggere.....e dedurre......fine o.t.

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                          #117
                          Originally posted by mano View Post
                          Gli art. 34 e 35 del D.lgs. 274/2000 prevedono due modalit? di definizione alternativa del procedimento dinnanzi al Giudice di Pace che sono:

                          estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie.
                          Molla ci deve fare le sospensioni GRATIS a tutti, ma per me solo roba gialla, di roba viola ne vedo anche troppa a Firenze.

                          Comment


                          • Font Size
                            #118
                            Peccato che in assenza di momi cognomi indirizzi sia aria fritta


                            Ce lo vedo bene il giudice chiamare a testimoniare il sig toscanaccio, il signor bobber ecc

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                              #119
                              Originally posted by stradivari View Post
                              Tanto quando fra due anni uscir? il V4 anche la 1299 diventer? immediatamente ASI...almeno potr? dire di essermela goduta a sufficienza, avendola acquistata per primo



                              Alla prima uscita con BMW spero un po' sotto la B
                              Con la Panigale luccicante di carene stradali se giro sotto la C, rischiando quindi il disastro, vuol dire che sono proprio un coglione senza pari
                              Ma di secondo nome non fai rischio?????

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                                #120
                                Originally posted by gabelbrucken View Post
                                A parte che DDG ? propriet? privata ma nell'ultimo post non vedo attacchi a te o MiKiFF...
                                INOLTRE...sai ribattere solo dando del mercenario o venditore? Perch? non prendi PUNTO SU PUNTO e lo smerdi?
                                tanto sei qua da mane a sera come lui...il tempo non ti manca no?
                                Purtroppo c'? chi sul Forum o in PVT si fa o porta Clienti ai propri "Amici", passando per "Normale" ...
                                Fanno i Procacciatori d'Affari e basano le loro teorie sul darmi del paZZone
                                A questi si aggiungono quelli che tramite miei Concorrenti hanno le loro convinzioni ...
                                MI HANNO SEMPRE OFFESO E OGGI SI SENTONO OFFESI
                                Pi? che altro i primi, ma anche i secondi Sapientoni, oggi saranno Subissati di Proteste dei loro "Clienti"

                                Ma io scrivo solo di Tecnica, se posso evito le Sospensioni, e se mi faccio Pubblicit? non ? di certo Occulta, visto che tutti sanno il lavoro che faccio !!! ma non avendo modo di rispondere con la Tecnica ecco che: "si rompono il cazz?", non mi leggono, io sbaglio i modi, mi faccio pubblicit?, prendo di petto etc etc etc

                                BEH!!! Meglio prendere di Petto che prendere per il CUL? ...

                                Rodono, rodono di brutto ... ma la Tecnica ? tornata Tecnica !!!
                                meglio accettare questo evento sin da subito, con sportivit?


                                PS: @Mano ... ma include "Offese Tecniche" o solo alla Persona ???
                                Col termine DIFFAMAZIONE chiudo il Bilancio 2015 solo con quelli di DDG
                                Last edited by Mr.Molla; 04-02-15, 11:23.

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