Originally posted by stranacreatura
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per Stradivari.... AIUTO..... art. 78 c 3e 4 C.d.S.
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Ma qui c'è qualcuno che ha le scoregge nella testa manca giusto quello che arriva e dice.....brave le forze dell'ordine hanno fatto bene anzi visto che ti lamentavi dovevano farti il doppio.....ma siete fuori?
Le FDO stanno esagerando come anche i vigili con le imboscate nei paesini appena dopo il cartello 50km/h.
Mi ricordo appena preso la moto a 16(ormai 15 anni fà che se ti fermavano per combinarti un'infrazione ci si poteva parlare, raggiungere un'accordo, ti capivano, una volta mi ha fermato la polizia e anche se andavo forte alla fine ci siamo messi a parlare che se il costo della pista fosse minore il loro lavoro sulle strade sarebbe meno opressivo perchè gli smanettoni sarebbero in pista invece che strada a sfogarsi.
Adesso anche il povero neopatentato che viene fermato per controllo rischia di tornare a casa senza libretto con multa di 370 euro e revisione magari per aver cambiato il portatarga di plastica grosso come metà moto con uno un pò più bellino.
2 anni fà mi hanno tolto 17 punti(sorpasso con riga continua, guida contromano e velocità non adeguata in più articolo 78 per targa non originalo o non omologata o non lo sapeva nemmeno lui ma nel dubbio me l'ha data lo stesso) perchè ho sorpassato una panda che andava a 30km/h e io ero al massimo a 60 in un tratto che si poteva andare a 90.....alla fine mi ha detto 1) che ci è andata bene che non ci ha fatto gareggiamento(si con la panda?)2) che comunque ce le ha date anche per le altre volte che non ci ha fermato
3) che poteva farci sorpasso in curva ma se era dritto
Io ho il terminale arrow, ho cambiato l'originale perchè faceva schifo, i decibel non sono cambiati perchè ho lasciato il catalizzatore giro senza db-killer e non ho nessun patema che mi fermino.
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Smanettonazzo
- Nov 2006
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non sono dalla parte delle FDO, dico che le teste di c@zzo sono da ambo le parti.
io parto da un mio punto di vista (posso capire il porta targa cambiato se non metti la targa orizzontale ) ma l'unica cosa che potrei cambiare per girare per strada potrebbero essere le sospensioni. il resto lo vedo superfluo e controproducente per il portafogli
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Originally posted by red78 View PostIo ho il terminale arrow, ho cambiato l'originale perch? faceva schifo, i decibel non sono cambiati perch? ho lasciato il catalizzatore giro senza db-killer e non ho nessun patema che mi fermino.
Quoto che alcune sanzioni siano veramente eccessive e possano andarci di mezzo persone che, tutto sommato, non stavano facendo nulla di male e/o pericoloso.
Purtroppo rimane il fatto che decidere autonomamente cosa sia pericoloso o fastidioso per gli altri... non ? il massimo.
Conosco un sacco di gente pericolosa in moto e convinta di non esserlo, cos? come conosco una valanga di motociclisti pronti allo slogan "loud pipes save lives" senza capire quanto rendono difficile la vita a chi abita (ho provato) in zone trafficate.
Se per strada ti comporti bene, non passi a destra/sinistra/sopra/sotto in citt?, non slalomeggi in fila in autostrada, non sorpassi le auto rasentando gli specchietti... non ti servono "loud pipes" per salvare la tua "life".
Idea mia.... che non ha nulla di riferimento al tuo caso. E' generale. Sulla Panda hai ragione. E' successo ad una mia amica perfetta per strada, educata, morigerata e sensata. Ha fatto un sorpasso di un mezzo lento in riga continua e l'hanno fermata. Lei era una donna. Ha pianto e si ? salvata !
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vedo che la discussione ha riportato vari pensieri.....
Comunque per la cronaca l'art.78 del C.d.S. comma 3 e 4 , si riferisce alle modifiche strutturali delle caratteristiche costruttive del mezzo che sono elencate nell'appendice V al titolo III del regolamento di esecuzione del C.D.S, con ci? si intendono il motore, il telaio e i freni che nulla hanno a che fare con la sostituzione dei dispositivi silenziatori originali.
Sempre lo stesso articolo al comma 1 prescrive gli obblighi conseguenti alle eventuali modifiche costruttive che vengono apportate ai veicoli circolanti, per le quali sussiste l'obbligo della visita di prova presso i competenti uffici della Direzione generale della Motorizzazione (rimorchio, modifiche al telaio, ecc).
La sanzione per chi viola le suddette disposizioni, ? il pagamento di una somma da 389,00 a 1.559,00 euro e la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.
L'articolo 79, al comma 4, precisa invece che "chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti, o non regolarmente installati, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a 311.
L'esplicito richiamo all'art. 72 del codice della strada consente di individuare senza alcun dubbio le parti tecniche del veicolo la cui alterazione ? sanzionata dal menzionato art.79, tra le quali i dispositivi silenziatori e di scarico che sono menzionati nella lettera b del comma 1 dell'articolo 72.
Inoltre il comma 13 dell'art.72 precisa che il veicolo deve essere provvisto di silenziatore di scarico conforme ed utilizzabile per il tipo di veicolo specificato,in caso contrario si applica la sanzione prevista da euro 78,00 a 311,00.
Conclusioni
Data la specificit? delle disposizioni contenute negli art.72 e 79 e l'esplicito riferimento ai dispositivi di scarico, deve ritenersi errata l'applicazione dell'articolo 78 e le annesse sanzioni a chi venga sorpreso alla guida di un veicolo con lo scarico non omologato. Nel caso in oggetto dunque la sanzione ? di "soli" 78 euro, cos? come prevista dagli articoli suddetti.
Anche circolando senza lo scarico la sanzione ? di ?. 78,00 e senza l'obbligo della revisione...
Non aggiungo altro......
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Originally posted by rickyfast View Postvedo che la discussione ha riportato vari pensieri.....
Comunque per la cronaca l'art.78 del C.d.S. comma 3 e 4 , si riferisce alle modifiche strutturali delle caratteristiche costruttive del mezzo che sono elencate nell'appendice V al titolo III del regolamento di esecuzione del C.D.S, con ciò si intendono il motore, il telaio e i freni che nulla hanno a che fare con la sostituzione dei dispositivi silenziatori originali.
Sempre lo stesso articolo al comma 1 prescrive gli obblighi conseguenti alle eventuali modifiche costruttive che vengono apportate ai veicoli circolanti, per le quali sussiste l'obbligo della visita di prova presso i competenti uffici della Direzione generale della Motorizzazione (rimorchio, modifiche al telaio, ecc).
La sanzione per chi viola le suddette disposizioni, è il pagamento di una somma da 389,00 a 1.559,00 euro e la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.
L'articolo 79, al comma 4, precisa invece che "chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti, o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a 311.
L'esplicito richiamo all'art. 72 del codice della strada consente di individuare senza alcun dubbio le parti tecniche del veicolo la cui alterazione è sanzionata dal menzionato art.79, tra le quali i dispositivi silenziatori e di scarico che sono menzionati nella lettera b del comma 1 dell'articolo 72.
Inoltre il comma 13 dell'art.72 precisa che il veicolo deve essere provvisto di silenziatore di scarico conforme ed utilizzabile per il tipo di veicolo specificato,in caso contrario si applica la sanzione prevista da euro 78,00 a 311,00.
Conclusioni
Data la specificità delle disposizioni contenute negli art.72 e 79 e l'esplicito riferimento ai dispositivi di scarico, deve ritenersi errata l'applicazione dell'articolo 78 e le annesse sanzioni a chi venga sorpreso alla guida di un veicolo con lo scarico non omologato. Nel caso in oggetto dunque la sanzione è di "soli" 78 euro, così come prevista dagli articoli suddetti.
Anche circolando senza lo scarico la sanzione è di €. 78,00 e senza l'obbligo della revisione...
Non aggiungo altro......
A sto punto prova e facci sapere...Last edited by stradivari; 06-09-10, 15:37.
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Originally posted by rickyfast View Post...non aggiungo altro......Originally posted by Guru View PostSufficente ed esaustivo, ho preso ben nota
Come ho già detto più volte, l'opinione dei Giudici di Pace lascia un po' il tempo che trova, soprattutto a livello di nomofilachia delle norme di legge (del resto vi sono contrasti e cambi di orientamento pure tra le diverse sezioni della Corte di Cassazione): ad ogni buon conto "piuttosto" è sempre meglio di "nulla".
Vi sparo, qui di seguito, una bella sentenza di un Giudice di Pace in tema, sentenza che ovviamente non ha la pretesa di "chiudere" alcunché ma che può essere utile spunto per ulteriori riflessioni...Last edited by stradivari; 06-09-10, 20:18.
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“La sostituzione del dispositivo silenziatore della marmitta di un motociclo con un analogo dispositivo non omologato viola l’art. 78 del Codice
Giudice di Pace di Gemona nel Friuli - Sentenza n. 120 dell'11 novembre 2004
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI
Nella persona dell’ avv. Vincenzo Zappalà
nella pubblica udienza del 11 novembre 2004 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente
SENTENZA(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)
nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione serie 2003 n. 0984222, emesso e notificato il 15.05.2004 dalla Regione Carabinieri Friuli-V.G., Compagnia di Tolmezzo, Aliquota Radiomobile,5. avente ad oggetto: violazione dell’art. 78, 3° e 4° comma, C.d.S.promossa
con domanda in data 10 luglio 2004
da
omissis, nato nel 1970, residente a San Daniele del Friuli (UD), omissis
OPPONENTE
Contro1. PREFETTURA DI UDINEAMMINISTRAZIONE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: previa sospensione della sua esecutività, annullarsi l’impugnato provvedimento e condannarsi l’Amministrazione opposta al risarcimento dei danni subiti dall’opponente, quale conseguenza dell’ingiusta applicazione della sanzione accessoria dell’immediato ritiro della carta di circolazione, con valutazione equitativa del Giudice. In subordine chiede l'applicazione del minimo edittale. Spese rifuse o quantomeno compensate. In istruttoria disporsi l’audizione del ricorrente.
CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: rigettarsi il ricorso e confermarsi il verbale opposto.
FATTO E DIRITTO
Il 15 maggio 2004, alle ore 11.00, al km. 14,000 della SS 512 "Del Lago", in Comune di Trasaghis (UD), località Alesso, una pattuglia composta dal Vice Brig. Screm Francesco e dall’App. Sc. Da Ros Maurizio fermava per un controllo il motoveicolo Honda CBR 900, tg. omissis, condotto dal proprietario omissis, al quale veniva contestato che: "circolava con il veicolo sopraindicato al quale erano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive senza aggiornamento della carta di circolazione. Veniva infatti accertato che aveva cambiato tipo di silenziatore con uno rumoroso non omologato, di marca MIG (nr. 1041 MIG EXHAUST CONCEPT). La carta di circolazione è immediatamente ritirata e trasmessa al DDT di Udine…."
Il sig. omissis dichiarava a verbale: "non ho il certificato di omologazione". Veniva applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta di €. 343,55.
Il sig. omissis ricorre avverso il suddetto verbale per i seguenti motivi:
a. l’art. 78 sanziona le modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione;b. gli allegati 1 e 2 al D.M. 14 febbraio 2000 stabiliscono quali sono i dati che deve contenere la carta di circolazione;c. fra questi dati non figura il dispositivo silenziatore, pertanto la sua sostituzione non comporta "modifica alle caratteristiche costruttive indicate sia nel certificato di omologazione che nella carta di circolazione";
d. inoltre il dispositivo silenziatore non può essere ricompreso nelle "caratteristiche costruttive";
e. non è pertanto applicabile l’art. 78, ma l’art. 79 C.d.S., che sanziona le alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte e richiama esplicitamente l’art. 72, nel quale sono elencati anche i dispositivi silenziatori e di scarico.
L’Amministrazione opposta si costituisce il 05.11.2004 mediante proprie deduzioni difensive e conferma l’accertamento, citando gli artt. 71 e 72 C.d.S., che elencano i dispositivi di equipaggiamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)
L‘opposizione è infondata in fatto ed in diritto e pertanto va respinta.
In fatto osserva questo Giudice che la sostituzione del dispositivo silenziatore e di scarico originale con un dispositivo non omologato è stata pacificamente ammessa dall’opponente.
In diritto osserva che il suddetto dispositivo è elencato al comma 1, lett. a) dell’art. 72 C.d.S., fra i "dispositivi di equipaggiamento" richiamati dal comma 1 dell’art. 78.
Tali dispositivi, in base al successivo 8° comma dell’art. 72, debbono essere sottoposti ad omologazione da parte del D.T.T.
La circ. prot. n. 4883/4190/(0) —D.C. IV n. B103 del Min. dei Trasp. e della Navigaz. — Dir. Gen. M.C.T.C., dd. 24.11.1997 chiarisce che è permessa la sostituzione del dispositivo di scarico con un dispositivo omologato in base alle norme dell’Unione europea e destinato al medesimo tipo di veicolo, purchè consenta comunque il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione.
Al riguardo questo Giudice osserva che il D.M. 14 febbraio 2000 citato dall’opponente prescrive che sulla carta di circolazione, alla lettera (U), dev’essere indicato il "livello sonoro", mentre il D.M. 23.03.2001 recepisce la direttiva 97/24/CE che stabilisce il "livello sonoro" ammissibile nel dispositivo di scarico dei motoveicoli.
L’installazione di un dispositivo di scarico non omologato secondo la direttiva 97/24/CE non garantisce il rispetto del "livello sonoro" indicato nella carta di circolazione e, quindi, integra la fattispecie prevista dal 3° comma dell’art. 78 C.d.S. (modifiche alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione).
Nella fattispecie è stato accertato che il silenziatore non era omologato ed il proprietario ha dichiarato di non essere in possesso del certificato di omologazione. Pertanto il veicolo dev’essere sottoposto a visita e prova, che dev’essere annotata sul certificato di circolazione.
Infine osserva questo Giudice che l’art. 79 C.d.S. citato dall’opponente sanziona il malfunzionamento o l’irregolare installazione dei dispositivi di cui all’art. 72.
Il verbale opposto è pertanto legittimo, come pure le sanzioni con esso applicate.
Visti gli articoli 11 L. 689/1981 e 195 C.d.S. e considerata la mancanza di precedenti specifici in capo al trasgressore, questo Giudice ritiene congrua la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima edittale.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:
* Respinge l’opposizione e per l’effetto revoca l'ordinanza di sospensione del verbale, pronunciata il 13.07.04 dal Giudice di Pace avv. M. Milesi e convalida il verbale di contestazione serie 2003 n. 0984222, emesso il 15.05.2004 dalla Regione Carabinieri Friuli-V.G., Compagnia di Tolmezzo, Aliquota Radiomobile.
* In accoglimento della domanda subordinata, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 343,35, da pagarsi entro 30 giorni dalla data della presente sentenza e conferma la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione.
* Spese compensate.
* Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Gemona del Friuli, li 11 novembre 2004.
IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà
Depositata in Cancelleria il 11 novembre 2004”
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Originally posted by Dueruote_ View PostC'era un articolo su un vecchio numero di InSella. Combaciava con la versione di Stradivari. E' corretto l'articolo 78.
Domanda. Perch? cambiate scarico e togliete i dB killer ?
Senza polemica... ? proprio curiosit?.
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Smanettonazzo
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da quanto leggo sopra e dalla mia piccola esperienza nel campo, fatta di esperienze dei miei amici, non posso che confermare quanto detto da stradivari e cio? che pur avendo leggi precise (non sempre) in merito, la decisione di un giudice pu? essere assolutamente personale e anomala rispetto a quanto molti si aspetterebbero.
certo nel caso di sanzioni di un "certo livello" ? sempre meglio tentare, ma non partite mai con la convinzione di avere ragione.
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Mi risulta difficile capire tutta la sentenza e pure non ho voglia di leggerla tutta ma in quel caso dice che lo scarico non è omologato quindi direi che la sanzione è corretta.
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