Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

quesito legale: velox

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    quesito legale: velox

    Ragazzi, entro quale tempo massimo deve essere contestata un'eventuale infrazione rilevata da un velox ?
    O meglio, in caso di rilevazione (da un fisso, senza pattuglia), spedizione a casa tramite raccomandata (penso funzioni cos?) quanti giorni devono passare.
    Un sacco di gente mi dice 90 giorni, ma nessuno ? sicuro.
    Cosa fa fede, quando me la porta il postino o quando viene spedita ?
    Comincio a pensare (sperare)che il velox fosse spento

  • Font Size
    #2
    150gg., ovvero 5 mesi

    Comment


    • Font Size
      #3
      io ho sentito 150...

      Comment


      • Font Size
        #4
        Fa fede la data che mette la tua posta, cio? il giorno in cui il postino la prende in consegna. E se non ricordo male dovrebbero essere 150 gg.

        Comment


        • Font Size
          #5
          150gg data violazione

          Art. 201. Notificazione delle violazioni
          "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

          TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

          Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

          Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

          Art. 201. Notificazione delle violazioni.

          1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione pu? essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall'identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento (1).

          1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non ? necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
          a) impossibilit? di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocit?;
          b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
          c) sorpasso vietato;
          d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
          e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilit? che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poich? il veicolo oggetto del rilievo ? a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilit? di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
          f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1? agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
          g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (2)

          1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non ? avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non ? necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate. (2)

          2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non ? obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

          2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all?effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall?Anagrafe tributaria. (2a)

          3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalit? previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. (2) (3)

          4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi ? tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

          5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

          5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilit?, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. (2)





          --------------------------------------------------------------------------------

          (1) Cos? modificato dalla legge n. 214 del 1? agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
          (2) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1? agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
          (2a)Comma introdotto dall?art. 3-bis della legge 31 luglio 2005 n. 156 (in G.U. 9 agosto 2005 n. 184) di conversione del decreto legge 17 giugno 2005 n. 106.
          (3) La Corte costituzionale, con sentenza n. 346 del 23 settembre 1998, ha dichiarato la illegittimit? costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 890/82 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui, rispettivamente, non prevede che, in caso di assenza o di rifiuto del destinatario, del deposito dell'atto presso l'ufficio postale sia data notizia al destinatario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e nella parte in cui prevede che l'atto sia restituito al mittente decorsi dieci giorni dal suddetto deposito.

          Comment


          • Font Size
            #6
            Originally posted by karlingo
            Fa fede la data che mette la tua posta, cio? il giorno in cui il postino la prende in consegna. E se non ricordo male dovrebbero essere 150 gg.
            esatto!!...il giorno datato sulla raccomandata....ma sta' sicuro....arriva...arriva....

            Comment


            • Font Size
              #7
              Mamma mia l'avatar che vedo sopra il mio altri 2 mesi
              Ok e il discorso di dover dichiarare chi c'era alla guida altrimenti l'importo della multa ? maggiorato, questa come funziona ?
              Last edited by Balestri Maurizio; 10-11-06, 15:33.

              Comment


              • Font Size
                #8
                Originally posted by Balestri Maurizio
                Mamma mia l'avatar che vedo sopra il mio altri 2 mesi
                Ok e il discorso di dover dichiarare chi c'era alla guida altrimenti l'importo della multa ? maggiorato, questa come funziona ?

                se non dichiari sono 350 euri a quel che ne so io...

                ti conviene:
                -se sei oltre i 40 non dichiarare o incolpare la nonna/mamma ecc. ecc.
                -se sei sotto i 40 beccati la multa e i 2 punti che risparmi quei 350 neuri

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  Per dichiarare basta chiamare il comando che ti ha fatto il verbale ?

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    Originally posted by Balestri Maurizio
                    Per dichiarare basta chiamare il comando che ti ha fatto il verbale ?

                    penso che ti devi presentare...

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      Originally posted by Balestri Maurizio
                      Per dichiarare basta chiamare il comando che ti ha fatto il verbale ?
                      per dichiarare ti manderanno un apposito modulo insieme al verbale di contestazione....poi glielo mandi via posta, oppure li chiami e mandi via fax...
                      il verbale ti deve arrivare entro 5 mesi dalla data dell'infrazione, la data riportata sul bollo postale fa fede quale giorno di avvenuta notifica,da tale data hai 60gg. per presentare 1 eventuale ricorso, ovvero per effettuare il pagamento in misura ridotta,ossia nell'importo minimo previsto dalla legge, che poi ? quello che ti mandano da pagare.
                      Last edited by polsogrippato; 10-11-06, 17:13.

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        Originally posted by rsvsteve
                        150gg., ovvero 5 mesi
                        pensa che una volta ho telefonato hai vigili, mi risponde uno
                        e gli faccio:"entro quale tempo massimo deve essere contestata un'eventuale infrazione"
                        e lui mi f? tutto orgoglioso:" 150 gg ovvero 3 mesi"
                        e io:" Scusi ma 150gg o 3 mesi?"
                        e lui ancor + convinto:" Le ho detto 150gg che corrispondono a 3 mesi, ha capito?"
                        E allora io:"Mi scusi ma guardi che 150gg sono circa 5 mesi?! "
                        E lui sapete cosa mi ha risposto? (sto ancora ridendo )
                        mi f?: "attenda un'attimo che le passo il collega! "
                        Last edited by ZAMBO77; 10-11-06, 18:50.

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          150 giorni....

                          e in ogni caso, prima di pagare, ti consiglio di controllare bene bene il verbale. In caso di vizi di forma puoi chiedere l'annullamento della sanzione amministrativa al Giudice di Pace o al Prefetto.

                          Inoltre, io manderei una raccomandata RR con richiesta formale di accesso algi atti amministrativi nella quale chiedi: verifica annuale, certificato di taratura presso centro acreditato SIT,....

                          In base a quello che ti mandano, poi, decidi se fare ricorso

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            Originally posted by ZAMBO77
                            pensa che una volta ho telefonato hai vigili, mi risponde uno
                            e gli faccio:"entro quale tempo massimo deve essere contestata un'eventuale infrazione"
                            e lui mi f? tutto orgoglioso:" 150 gg ovvero 3 mesi"
                            e io:" Scusi ma 150gg o 3 mesi?"
                            e lui ancor + convinto:" Le ho detto 150gg che corrispondono a 3 mesi, ha capito?"
                            E allora io:"Mi scusi ma guardi che 150gg sono circa 5 mesi?! "
                            E lui sapete cosa mi ha risposto? (sto ancora ridendo )
                            mi f?: "attenda un'attimo che le passo il collega! "

                            buahahahahhahahahahahahhahahaha

                            Comment


                            • Font Size
                              #15
                              il verbale di contestazione deve essere notificato entro 150 gg dalla data d'infrazione.

                              Comment

                              X
                              Working...
                              X